TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 giugno 2016, n. 6704

Bando concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina-Mancanza graduazione obbligatoria e preventiva delle scuole di specializzazione prescelte

Data Documento: 2016-06-10
Area: Giurisprudenza
Massima

È illegittimo il bando di concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina nella parte in cui non indica una graduazione obbligatoria e preventiva delle scuole di specializzazione prescelte così da poter graduare le opzioni e non solo le sedi di dette scuole, così consentendo di non decadere dalle “specifiche graduatorie di scuola” indicate dal candidato in via prioritaria rispetto ad altre e anche nella parte in cui assume che parte ricorrente abbia rinunciato alla permanenza nella scuola di concorso per cui è causa.

Contenuto sentenza

N. 06704/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01718/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1718 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Cariti, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi di Torino, in persona dei LR p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Cineca; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Faure; 
per l’annullamento
del D.M. 105 del 30.6.14 e del D.M. 612 del 10.8.14, entrambi del MIUR, nella parte in cui prevedono (in concreto all’ art. 8, comma 5, del D.M. 612 sopra indicato) che il candidato risultato “assegnato” ad una sede in relazione all’inserimento in una delle graduatorie cui ha preso parte debba- a pena di esclusione- iscriversi alla scuola di specialità corrispondente, nonostante nelle altre graduatorie la sua posizione non sia ancora cristallizzata e certa, e in tal modo decada automaticamente dalle possibilità di iscrizione presso altra scuola o specializzazione che si renda successivamente disponibile a suo favore a seguito delle scelte via via effettuate dai candidati in posizione potiore e – quindi – privando coloro che sono stati costretti ad accettare l’assegnazione di
ogni ulteriore possibilità di scelta, anche per l’ipotesi in cui nel corso delle successive ulteriori assegnazioni si appalesi libera una sede indicata dal candidato come di prima scelta in altra specialità nella domanda di partecipazione al concorso di ammissione nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato e conseguente, anche non noto al ricorrente, in particolare per l’annullamento della assegnazione presso la Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l’Università degli studi di Torino del candidato Dott.sa Faure;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che la presente questione può essere definita con sentenza ex art.74 c.p.a., in considerazione di analoghi precedenti da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr.Tar Lazio, Roma, sentenza n.6441/2015 del 12 marzo 2015), con cui la Sezione ha dichiarato l’illegittimità del bando di concorso D.M. 8 agosto 2014, n. 612 nella parte in cui non indica una graduazione obbligatoria e preventiva delle Scuole di specializzazione prescelte così da poter graduare le opzioni e non solo le sedi di dette scuole, così consentendo di non decadere dalle “specifiche graduatorie di Scuola” indicate dal candidato in via prioritaria rispetto ad altre ed anche nella parte in cui assume che parte ricorrente abbia rinunciato alla permanenza nella scuola di concorso per cui è causa;
che, in considerazione della circostanza che l’accoglimento, in parte qua, del ricorso, non pregiudica la posizione di altri candidati utilmente collocatisi (in quanto il posto viene assegnato alla ricorrente solo in quanto liberatosi a seguito di scorrimenti, con riferimento al punteggio ab origine riportato), il Collegio ritiene che non debba farsi luogo ad integrazione del contraddittorio;
Che, inoltre, il riconoscimento a parte ricorrente del bene della vita cui aspira esclude, sotto tale profilo, la sussistenza di qualsiasi ulteriore profilo risarcitorio;
Rilevato, peraltro, che a seguito della ordinanza cautelare di codesta Sezione n. 3102/15 in data 17.7.15, con la quale la ricorrente otteneva la sospensione dei provvedimenti impugnati, la ricorrente si è iscritta al primo anno di specialità presso la Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l’Università degli Studi di Torino e, per l’effetto dell’accoglimento del ricorso, va dichiarata la permanenza della ricorrente nella graduatoria per la Scuola di Specializzazione in questione, senza alcun pregiudizio degli altri concorrenti inseriti nella medesima graduatoria;
Ritenuto che le spese di lite possano essere interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)