TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 marzo 2016, n. 4875

Silenzio-inadempimento diffida ad ottenere la remunerazione per il periodo di frequenza delle scuole di specializzazione-Giurisdizione

Data Documento: 2016-03-29
Area: Giurisprudenza
Massima

Le controversie relative alla materia della remunerazione per il periodo di frequenza delle scuole di specializzazione in medicina ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario.

Contenuto sentenza

N. 04875/2016 REG.PROV.COLL.
N. 19871/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19871 del 2000, proposto da: 
Maglione [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Carbone [#OMISSIS#], Longobardo [#OMISSIS#] e Menditto [#OMISSIS#], tutti rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] Barbarulo, [#OMISSIS#] Capodanno e Francescopaolo Carrara, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia n. 189;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, Seconda Università degli Studi di Napoli, Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Ministero della Sanità, Ministero del Tesoro, I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, I.N.P.D.A.P. – Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
silenzio-inadempimento sulla diffida ad ottenere la remunerazione per il periodo di frequenza delle scuole di specializzazione – risarcimento danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con la memoria di cui da ultimo depositata in data 16.12.2015, i ricorrenti tutti hanno dato atto dell’orientamento medio temporeconsolidatosi nella giurisprudenza della giustizia amministrativa di primo e secondo grado nonché in quella della Corte Suprema di Cassazione in ordine alla riconduzione alla giurisdizione del giudice ordinario della cognizione sulla questione di specifico interesse in questa sede ed hanno, altresì, chiesto la declatoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito con compensazione delle spese del presente giudizio, alla luce della circostanza di cui in precedenza, ossia del consolidamento in materia intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso di cui trattasi;
Considerato che, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente e nella piena condivisione di quanto rappresentato, non resta al Collegio se non dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito e la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro;
Considerato, altresì, che, proprio alla luce dell’intervenuto consolidamento dell’orientamento di cui sopra soltanto a seguito della proposizione del ricorso in trattazione, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito nei sensi di cui in motivazione ex articolo 11 c.p.a. .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)