TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 31 maggio 2016, n. 551

Ottemperanza condanna pagamento incremento borsa di studio percepita negli anni di frequenza del corso di specializzazione in medicina legale-Soccombenza virtuale e spese di lite

Data Documento: 2016-05-31
Area: Giurisprudenza
Massima

L’intervenuto adempimento da parte dell’amministrazione solo nel giorno antecedente alla data fissata per l’udienza camerale del giudizio di ottemperanza conferma, da una parte, la indubitabile fondatezza della domanda e, dall’altra, la soccombenza virtuale dell’amministrazione che ben avrebbe dovuto e potuto ottemperare prima dell’instaurazione del presente giudizio, così da giustificare la sua condanna al pagamento delle spese di lite.

Contenuto sentenza

N. 00551/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2016, proposto da: 
Elke Otto e Barbara [#OMISSIS#], rappresentate e difese dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Bologna, Strada Maggiore 53; 
contro
Stato della Repubblica Italiana in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
per l’ottemperanza
delle sentenze emesse dal Tribunale Civile di Ferrara, in funzione di Giudice del Lavoro n. 212/2014 pubblicata il 2 ottobre 2014, nonché n. 124/2015 pubblicata il 27 maggio 2015 entrambe notificate in data 3 luglio 2015; 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016, i difensori come specificato nel verbale; 
Con il ricorso in epigrafe le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza non definitiva n. 212/2014 e alla sentenza n. 124/2015 del Tribunale di Ferrara con cui il Giudice del Lavoro ha condannato lo Stato Italiano al pagamento della somma di € 10.534,53 in favore di Elke Otto e di € 11.391,69 in favore di Barbara [#OMISSIS#], a titolo di incremento della borsa di studio percepita dalle ricorrenti negli anni di frequenza del Corso di Specializzazione in Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Ferrara, oltre rivalutazione e interessi legali dalla rispettiva costituzione in mora al saldo, nonché al 50% della spese legali, complessivamente liquidate in € 2.500,00 oltre oneri e al 50% delle spese di consulenza tecnica d’ufficio liquidate per intero in € 1.164,10 oltre IVA e CPA.
Le suindicate pronunce, munite di formula esecutiva, sono state notificate il 3 luglio 2015 all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e, direttamente allo Stato, in persona del Presidente del Consiglio, in data 8/9 luglio 2015; successivamente sono passate in cosa giudicata per mancata interposizione dell’appello nel termine di gg. 120 dalla notifica.
Il 22/26 gennaio 2016 la parte ricorrente ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formale atto di diffida e di costituzione in mora, rimasto tuttavia inevaso.
Pertanto con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente ha chiesto che venga ordinato allo Stato italiano il pagamento di quanto statuito in sentenza e che venga nominato un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’amministrazione, con condanna alla sanzione per il ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a..
Nessuno si è costituito per la parte intimata.
Alla camera di consiglio del 24 maggio 2016 il difensore delle ricorrenti ha comunicato che in data 23 maggio 2016 l’amministrazione ha ottemperato integralmente, pertanto è cessata la materia del contendere, ma ha comunque insistito per la condanna della controparte alle spese del giudizio di ottemperanza.
All’esito la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo intervenuta l’integrale ottemperanza.
L’intervenuto adempimento da parte dello Stato solo nel giorno antecedente alla data fissata per l’udienza camerale conferma da una parte la indubitabile fondatezza della domanda e, dall’altra, la soccombenza virtuale dello Stato che ben avrebbe dovuto e potuto ottemperare prima dell’instaurazione del presente giudizio.
Per quanto precede, le spese del giudizio di ottemperanza seguono lo soccombenza virtuale e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai limitati complessità e valore economico della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sezione Seconda, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alle spese del giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille) oltre oneri di legge nonché al rimborso del contributo unificato già versato da parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Mozzarelli, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Messina, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)