L’intervenuto adempimento da parte dell’amministrazione solo a seguito dell’incardinazione del giudizio di ottemperanza conferma, da una parte, la indubitabile fondatezza della domanda e, dall’altra, la soccombenza virtuale dell’amministrazione che ben avrebbe dovuto e potuto ottemperare prima dell’instaurazione del presente giudizio, così da giustificare la sua condanna al pagamento delle spese di lite.
TAR Puglia, Bari, Sez. I, 7 luglio 2016, n. 899
Ottemperanza condanna pagamento remunerazione frequenza scuola di specializzazione medica-Soccombenza virtuale e spese di lite
N. 00899/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2016, proposto da:
Giovanni [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. Felice [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Felice [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Bari, via Amendola, 166/5;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bari;
per l’ottemperanza
alla Sentenza n. 399/2015 della Corte d’Appello di Bari, avente ad oggetto pagamento della dovuta retribuzione per i corsi di specializzazione in discipline mediche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Vista la dichiarazione resa dal difensore del ricorrente all’udienza del 6.7.2016, in base alla quale risulta essere stata integralmente soddisfatta la pretesa azionata nel presente giudizio;
Considerato che la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale);
Rilevato che il ricorso in ottemperanza così come incardinato appare fondato, dovendosi evidenziare, in particolare, il contegno assunto dall’Amministrazione ministeriale resistente, che solo a seguito dell’introduzione del giudizio ha soddisfatto integralmente la pretesa dell’interessato con il pagamento delle spettanze dovute per come accertate nella Sentenza n. 399/2015 della Corte d’Appello di Bari;
Ritenuto, pertanto, di porre a carico della detta Amministrazione ministeriale resistente le spese di lite sostenute da [#OMISSIS#] Giovanni, secondo il menzionato principio della soccombenza virtuale, laddove le stesse possono compensarsi nei rapporti con l’Università, tenuto conto del comportamento di più sollecito adempimento tenuto da quest’ultima;
Ritenuto di dover liquidare dette spese come da dispositivo, tenendo conto, nella loro quantificazione, della minima attività processuale svolta e della assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (cfr. art. 4, comma 4, D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente [#OMISSIS#] Giovanni, liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori come per legge.
Spese compensate nei rapporti con l’Università degli Studi di Bari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)