N. 01946/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01082/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 1998, proposto da:
Di Rosa [#OMISSIS#] e Chisari [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. SNTCSR53H07C351E, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via F. Battiato, 9;
contro
Università degli Studi di Catania, Ministero dell’Università – Ricerca Scientifica e Tecnologica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
delle note dell’Università n. 8999 del 24.12.1997 e n. 673 del 30.01.1998, con le quali si comunica l’avvenuta decadenza dei ricorrenti dalle scuole di specializzazione, per anni successivi al primo, per non avere i medesimi ottemperato, per l’a.a.1997/98, all’iscrizione nel termine del 20.11.97.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania e del Ministero dell’Università – Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, vengono impugnati i provvedimenti con i quali l’Università intimata ha comunicato ai ricorrenti l’avvenuta loro decadenza dalle scuole di specializzazione, per anni successivi al primo, per non avere i medesimi ottemperato, per l’a.a.1997/98, all’iscrizione nel termine del 20.11.97.
Con ordinanza n. 742 del 27.03.98 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, ammettendo con riserva i ricorrenti ai corsi di specializzazione.
Con memoria depositata il 24.05.2016 il difensore del dr. Chisari ha insistito per l’accoglimento del ricorso, rappresentando che invece il dr. Di Rosa “non ha interesse alla coltivazione del gravame”.
Alla pubblica udienza del 07.07.2016 la causa è stata posta in decisione.
Poiché l’art. 35 del cpa prevede che “il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso…improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione”, il ricorso in esame va dichiarato improcedibile limitatamente al dr. Di Rosa, mentre va accolto per il dr. Chisari.
Come già più volte precisato, in casi identici a quello in esame, da questa Sezione (cfr. 24.05.96 n. 848), va ritenuta fondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce che il provvedimento di decadenza dalla qualità di studente è stato adottato in violazione delle norme che disciplinano l’ordinamento delle scuole di specializzazione (portate dal D.P.R. 162/82), da coordinare con le norme sull’istruzione universitaria (contenute nel R.D. n. 1269/38 e nel T.U. n. 1592/33).
Il Collegio ritiene necessario, in via preliminare, individuare la ratio delle norme sopra richiamate, in considerazione delle diverse fattispecie che esse disciplinano.
Mentre infatti l’ordinamento dell’istruzione universitaria è ispirato al principio di lasciare nella disponibilità dello studente l’esercizio dei diritti derivanti dall’iscrizione, con il solo limite della decadenza dalla qualità di studente per il caso in cui questi protragga la propria inattività per otto anni, l’ordinamento delle scuole di specializzazione risponde invece prevalentemente a finalità di carattere pubblico correlate alle esigenze del mercato del lavoro di disporre di qualificate professionalità nell’entità numerica individuata da previsioni programmatiche che non possono essere disattese a iniziativa del singolo studente.
Lo studente universitario, pertanto, può organizzare il proprio piano di studi diluendolo in un maggior numero di anni rispetto a quello in cui si articola il corso di laurea, poiché è portatore dell’interesse privato al conseguimento di una istruzione di grado superiore.
Il laureato che frequenta una scuola di specializzazione, invece, non ha la disponibilità della durata del corso di specializzazione, poiché le norme che disciplinano tali corsi mirano, come si è già evidenziato, alla prevalente tutela dell’interesse pubblico della pianificazione delle specializzazioni necessarie, programmaticamente, nei vari settori di attività.
Delineata la diversa natura degli interessi perseguiti dalle norme in esame, si ricava la inapplicabilità allo studente specializzando delle norme che consentono allo studente universitario di protrarre, col solo limite della decadenza per il caso di inerzia per 8 anni, la propria carriera universitaria. Ciò nella corretta interpretazione dell’art. 21 del D.P.R. 162/82 che richiama, ma solo in quanto compatibili, le norme sull’istruzione universitaria.
Sgombrato il campo dalla invocata possibilità di applicare de piano la normativa che regola l’istruzione universitaria, e che consente allo studente l’iscrizione fuori corso, pressoché senza limiti, agli studenti delle scuole di specializzazione, non può tuttavia escludersi che la regola dell’obbligo di iscrizione annuale alla quale questi ultimi sono tenuti possa subire deroghe, peraltro previste dallo stesso D.P.R. 162/82, che all’art. 11, secondo comma, sancisce la compatibilità, con le esigenze organizzative e con le finalità delle scuole, della ripetizione per una sola volta di ciascun anno dì corso.
Evidentemente il legislatore del 1982 ha ritenuto compatibile con le esigenze di programmazione già evidenziate, che determinano l’obbligo di frequenza degli specializzandi ed escludono che questi possano dilatare a discrezione la durata del corso, la prevista possibilità di ripetizione di ciascun anno di corso, nel caso in cui non vengano superati i relativi esami.
Analogicamente può argomentarsi che, ove lo studente non abbia potuto sostenere il prescritto esame annuale di corso per il negligente ritardo a curare, nel termine perentorio del 31 dicembre, l’iscrizione, può essere ammessa l’iscrizione all’anno di corso in questione per l’anno accademico immediatamente successivo.
Nel caso di specie, quindi, in presenza di una istanza di iscrizione al quarto anno del corso di specializzazione, tardiva perché proposta dal ricorrente più di un mese oltre il termine prescritto, l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto applicare, in via analogica, le sopra richiamate disposizioni contenute nell’art. 11, secondo comma, e consentire l’iscrizione dello studente al quarto anno di corso nell’anno accademico successivo, non già decretarne la decadenza dalla qualità di studente.
Osserva da ultimo il Collegio che la misura della decadenza dalla qualità di studente non può essere applicata fuori dei casi espressamente previsti dalle norme di settore, nè tanto meno in maniera residuale, come ha fatto l’Amministrazione intimata, che in presenza di una domanda di iscrizione presentata fuori termine, ha ritenuto di dichiarare il ricorrente decaduto nella pretesa impossibilità di procedere altrimenti.
In conclusione, il ricorso va accolto, assorbite ulteriori censure.
In considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche coinvolte, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile, limitatamente al dr. Di Rosa, e lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, per il dr. Chisari, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)