TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 1 settembre 2016, n. 9469

Esclusione procedura selettiva chiamata ricercatore a tempo determinato-Mancata impugnazione bando-Ricorso tardivo

Data Documento: 2016-09-01
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 09469/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03742/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3742 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] C.F. DNGGUO41C07H501T, Giovanni [#OMISSIS#] C.F. CRNGNN76H29H501I, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via La Spezia 127b; 
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. FVALRD61C23H501D, [#OMISSIS#] Salvatore Manca C.F. MNCSGS69S05Z133P, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, P. Le [#OMISSIS#] Moro, 5; 
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
– del Decreto Rettorale n. 817/2016, prot. 0017259 del 11 marzo 2016, mediante il quale si escludeva la ricorrente dalla procedura selettiva bandita con D.R. 2772/2015 del 14.09.2015;
– della susseguente graduatoria finale, o decreto di proclamazione del vincitore, se pubblicati in pendenza del presente giudizio;
– del Decreto del Rettore n. D.R. 2772/2015 del 14 settembre 2015, con cui è stata indetta la selezione de qua, nel caso in cui l’art. 2 viene interpretato nel senso di escludere i concorrenti in possesso dei requisiti sulla base dell’art. 29, comma 13, della L. 240/2010;
– nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché incognito alla ricorrente, e previa concessione della misura cautelare provvisoria ex art. 56 del D. Lgs. n. 104/2010 di sospensione inaudita altera parte degli atti ivi impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che la resistente amministrazione ha, con memoria del 2 maggio 2016, eccepito la tardività del presente ricorso, notificato il 31 marzo 2016, perché avente ad oggetto l’impugnazione di una clausola del bando di concorso, indetto con decreto direttoriale del 14 settembre 2015, n. 2272, avente carattere immediatamente lesivo;
Ritenuto, infatti, che il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività della notifica in quanto:
– il gravato provvedimento motiva l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale di cui in causa per l’assenza del requisito prescritto dall’art. 2 del bando;
– la ricorrente contesta la legittimità di tale clausola avente, per la stessa che risulta essere priva del prescritto requisito, carattere escludente;
Ritenuto sussistere giusti motivi per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] Romano, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)