TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 4 agosto 2016, n. 9080

Esclusione dal concorso per l'ammissione al corso di specializzazione in medicina-Automatica decadenza da tutte le graduatorie delle scuole cui si è concorso in conseguenza dell’accettazione del posto in una delle graduatorie

Data Documento: 2016-08-04
Area: Giurisprudenza
Massima

Contrasta con la norma regolamentare del d.m. M.I.U.R. 30 giugno 2014, n. 105, e con la successiva circolare sulle modalità di scorrimento del 5 novembre 2014, la previsione del bando per l’ammissione al corso di specializzazione in medicina, così come interpretata dall’amministrazione, per cui viene comminata la decadenza del candidato – assegnato a una sola scuola di specializzazione – dalle graduatorie ancora in fase di scorrimento delle altre scuole indicate nella domanda, poiché a seguito del concorso viene formata una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola e alla singola scuola si viene ammessi in relazione al numero dei posti disponibili se si è collocati in posizione utile nella relativa graduatorie nazionale.

La comminatoria della decadenza per chi è assegnato in una sola scuola di specializzazione ha un effetto penalizzante eccessivo perché non consente di sfruttare la chance di iscriversi nella scuola di specializzazione rispetto alla quale è stato orientato il proprio piano di studi universitario, diverso essendo il caso rispetto a chi risulta prenotato o assegnato in più scuole contemporaneamente e può quindi effettuare una scelta consapevole, da esercitarsi entro termini ragionevoli.

Contenuto sentenza

N. 09080/2016 REG.PROV.COLL.
N. 08994/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8994 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Manzoni, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Cerotto C.F. CRTFNC79R26F839G, [#OMISSIS#] Formichetti C.F. FRMGLC74R15H282Y, [#OMISSIS#] Pavone C.F. PVNFNC75L28L049Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Formichetti in Roma, piazza G. Verdi n. 8; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
Cineca, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Sonnino non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del provvedimento di esclusione dal concorso per l’ammissione al corso di specializzazione in medicina – atto di costituzione in giudizio ex art. 10 d.p.r. n. 1199/1971;
e per il risarcimento dei danni conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in trattazione la ricorrente dott.ssa [#OMISSIS#] Manzoni ha impugnato, in sede di trasposizione da ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tutti gli atti della procedura concorsuale relativa alle cd. scuole di specializzazione in medicina per l’anno accademico 2013/2014.
Dopo avere ricostruito diffusamente in punto di fatto l’intera vicenda, ha dedotto, al riguardo, che:
– all’esito delle prove, la stessa è risultata assegnata alla scuola di Neuropsichiatria infantile dell’Università degli studi di Milano e invece in attesa nelle altre scuole indicate in domanda, ossia Pediatria, Genetica medica e Medicina legale;
– al fine di evitare di essere dichiarata decaduta dalla graduatoria di Neuropsichiatria infantile, la stessa ha dovuto accettare la relativa bosa di studio ed è stata, pertanto, dichiarata decaduta in quanto automaticamente ritenuta rinunciataria dalle graduatorie relative alle altre specializzazioni in cui era stata situata in attesa e, tuttavia, a seguito delle modifiche intervenute nelle predette ultime graduatorie, la stessa sarebbe divenuta idonea vincitrice anche nella graduatoria di Pediatria, che era quella che maggiormente interessava la ricorrente come anche attestato dal suo curriculum;
– la previsione dell’automatica decadenza da tutte le graduatorie delle scuole cui si è concorso in conseguenza dell’accettazione del posto in una delle graduatorie relative alle scuole indicate e che, tuttavia, non rappresenta la prima scelta in termini di preferenza per il candidato è illegittima in quanto non gli è consentito di giovarsi dello scorrimento della graduatoria secondo il principio della preferenza esposto in domanda ai fini dell’accesso alla scuola indicata come preferenziale rispetto alle altre;
– nel caso in cui non si fosse verificata l’inversione delle domande la stessa avrebbe conseguito un punteggio maggiore che le avrebbe, comunque, consentito di avere accesso alla scuola di Pediatria che rappresentava per la medesima la sua prima scelta.
Il M.I.U.R. si è costituito in giudizio con atto di mera forma in data 4.8.2015.
La ricorrente ha prodotto documentazione concernente la vicenda in data 30.10.2015.
Alla pubblica udienza del 9.6.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
Il ricorso è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e nei sensi di cui alla motivazione che segue – sulla base del consolidato orientamento della sezione nella specifica materia e di cui da ultimo alla sentenza n. 7085/2016 del 20.6.2016 – in quanto:
– la previsione di una decadenza generalizzata dalla Scuola di Specializzazione indicata come prima opzione non appare ragionevole né risulta ancorata ad alcun parametro normativo;
– contrasta, infatti, con la norma regolamentare sopraordinata del D.M. M.I.U.R. 30.6.2014, n. 105, e con la successiva circolare sulle modalità di scorrimento del 5.11.2014, la previsione del bando così come interpretata dall’amministrazione, per cui viene comminata la decadenza del candidato, assegnato su una sola Scuola di specializzazione, dalle graduatorie ancora in fase di scorrimento delle altre Scuole indicate nella domanda, poiché a seguito del concorso viene formata una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di Scuola e alla singola Scuola si viene ammessi in relazione al numero dei posti disponibili se si è collocati in posizione utile nella relativa graduatorie nazionale;
– la comminatoria della decadenza per chi è assegnato in una sola Scuola ha un effetto penalizzante eccessivo perché non consente di sfruttare la chance di iscriversi nella Scuola di specializzazione rispetto alla quale è stato orientato il proprio piano di studi universitario, diverso essendo il caso rispetto a chi risulta prenotato o assegnato in più Scuole contemporaneamente e può quindi effettuare una scelta consapevole, da esercitarsi entro termini ragionevoli (così la circolare M.I.U.R. del novembre 2014 sulle modalità degli scorrimenti);
– dall’illegittimità della decadenza comminata dall’amministrazione non deriva comunque un aggravamento per il pubblico erario in quanto si tratta di un soggetto che è già assegnato ad una Scuola per la quale è previsto che percepisca la borsa di studio;
Si ritiene, conclusivamente, che il ricorso sia da accogliere con assorbimento degli ulteriori profili di censura e condanna alle spese dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
– lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua la previsione del bando e i provvedimenti emessi in base ad essa;
– conferma l’iscrizione della ricorrente nel corso di specializzazione richiesto come prima opzione.
Condanna il M.I.U.R. al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Contributo unificato refuso come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 04/08/2016