TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 4 agosto 2016, n. 9068

Esclusione dalla procedura selettiva per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche-Impossibilità di accettare domande compilate ma non trasmesse secondo la procedura informatica prevista nel bando-Ricorso improcedibile per difetto di interesse

Data Documento: 2016-08-04
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 09068/2016 REG.PROV.COLL.
N. 08916/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8916 del 2015, proposto da: 
Yaere Verducci, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. BNTMHL76T24H501F e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. DLESNT79H09F158V, con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners, in Roma, Via San [#OMISSIS#] D’Aquino n. 47; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
Cineca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. LPNDMN61T10H501V e [#OMISSIS#] Sbrana C.F. SBRFNC69S62L117U, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Roma, Via Vittoria Colonna n. 40; 
per l’annullamento
del provvedimento datato 1 luglio 2015 di esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva per l’accesso alle Scuole di Specializzazione in medicina per l’a.a. 2014/2015 in ragione della asserita impossibilità di accettare domande confermate e non trasmesse;
della comunicazione apparsa tramite schermata sulla pagina personale del portale universitaly della ricorrente, dalla quale risulta la mancata ammissione a sostenere la prova selettiva de qua;
del D.M. 26 maggio 2015 attraverso cui il Ministero dell’istruzione bandiva la procedura selettiva per l’accesso alle scuole di specializzazione in medicina per l’a.a.201472015;
dell’art. 5 del bando di concorso ove interpretato nel senso che debba essere comminata l’esclusione anche nel caso in cui il verificarsi del fatto impeditivo al completamento della procedura di inoltro della domanda sia imputabile in via esclusiva all’Amministrazione;
dell’operato del M.I.U.R. del CINECA e di ogni altro ente nella misura in cui abbia contribuito all’impossibilità di ottemperare alle disposizioni del Bando con riferimento al punto 5,
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
nonché per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa in prima sede alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2014/2015 presso le sedi specificate nella domanda di partecipazione al concorso in atti e secondo l’ordine di preferenza della tabella depositata in atti;
e per la condanna delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante la reintegrazione in forma specifica, con l’ammissione anche con riserva ed in soprannumero al corso di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Cineca e dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che parte ricorrente ha impugnato, in via principale, il provvedimento dell’1 luglio 2015 di esclusione dalla procedura selettiva per l’accesso alle Scuole di Specializzazione in medicina per l’a.a. 2014/2015 in ragione della asserita impossibilità di accettare domande confermate e non trasmesse;
Considerato che, con l’ordinanza n. 3117/2015, è stata accolta l’istanza di sospensiva dell’esecutività dei provvedimenti impugnati ai fini dell’ammissione con riserva della parte ricorrente alla partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi;
Considerato che, in sede di trattazione orale del merito del ricorso alla pubblica udienza del 23.6.2016, la difesa di parte ricorrente ha dato atto che, in esecuzione della predetta ordinanza cautelare, parte ricorrente è stata ammessa alla partecipazione alla predetta procedura concorsuale senza, tuttavia, superarla e, pertanto, ha dato atto che, in conseguenza delle rappresentate circostanze, avendo conseguito il bene della vita perseguito con il ricorso introduttivo, il suo interesse alla trattazione nel merito del ricorso è venuto meno nelle more del giudizio;
Considerato che, avuto anche riguardo alle circostanze di cui sopra, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario 
Pubblicato il 04/08/2016