TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 dicembre 2016, n. 12777

Parificazione dei laureati in medicina e dei laureati in discipline sanitarie-Mancata riduzione di un anno durata corsi scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto

Data Documento: 2016-12-22
Area: Giurisprudenza
Massima

A fronte dell’omogeneizzazione con i laureati in altre discipline sanitarie voluta dal legislatore, risulta immotivata la scelta contenuta nel decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 126 di accorciare di un anno il percorso della specializzazione per i soli laureati in medicina e chirurgia.

Contenuto sentenza

N. 12777/2016 REG.PROV.COLL.
N. 11073/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11073 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Martora, Lenza [#OMISSIS#] Pia, Calise [#OMISSIS#], Verdesca [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Susan, Sorice [#OMISSIS#], Manzi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Ombrato [#OMISSIS#], Piscopo [#OMISSIS#], Giovannelli Pia, Di Donato [#OMISSIS#], Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Formicola [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Saporito [#OMISSIS#], Sabetta Rosalaura, De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Marino [#OMISSIS#], Rispo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Uva [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Santocchio [#OMISSIS#], Fortunato Rosa, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Russo Angelo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Sagliano Rosa, [#OMISSIS#] Arcomaria, Pace [#OMISSIS#], Esposito [#OMISSIS#], Magliocca [#OMISSIS#], Serao [#OMISSIS#], Velino [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], De Caprio [#OMISSIS#], Cafaro [#OMISSIS#], Guerrera [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Marciano [#OMISSIS#], Corrente [#OMISSIS#], Chiriano [#OMISSIS#], D’Addio [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Pentimalli [#OMISSIS#], D’Esposito Vittoria, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Saraiello [#OMISSIS#], Roma Cristin, Succoio [#OMISSIS#], Lucchese Gloria, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gemma, Vocca Immacolata, Di Marzo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Liguori [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Russo [#OMISSIS#], Pricolo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] Annunziata C.F. NNNMRA62C47I019R, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. PLNGTN55A22B644S, con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#] Fiorentino [#OMISSIS#] in Roma, piazza Cola di [#OMISSIS#], 92; 
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ameli, [#OMISSIS#] Basile, rappresentate e difese dagli avvocati [#OMISSIS#] Vecchio C.F. VCCSFN69B56D390V e [#OMISSIS#] Fiorentino C.F. FRNLLD69H12A251V, con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#] in Roma, piazza Cola di [#OMISSIS#], 92; 
per l’annullamento
del decreto 4 febbraio 2015 n. 126, pubblicato in G.U.R.I. n. 126 del 3.6.2015, con il quale è stato disposto il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria procedendo alla “riduzione della durata dei corsi di formazione specialistica” ed alla “riorganizzazione delle classi e tipologie di corsi di specializzazione medica”, nella parte in cui non ha contestualmente previsto il riordino e la riduzione della durata delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto, nonché gli ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia;
di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, premesso di essere in possesso di diploma di laurea magistrale in discipline sanitarie e di avere partecipato ai concorsi pubblici per l’ammissione alle scuola di specializzazione afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II (ad eccezione del dott. [#OMISSIS#] Corrente iscritto alla scuola di biochimica clinica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma), attivate ai sensi del d.P.R. n. 162/1982, si dolgono della circostanza per cui, ai sensi del Decreto impugnato del 4.2.2015 (pubblicato in G.U.R.I. n. 126 del 3.6.2015) solo gli specializzandi medici potranno fruire, a decorrere dal 2016, della riduzione degli anni di specializzazione, mentre gli specializzandi non medici, malgrado seguano gli stessi corsi di specializzazione dei laureati in medicina, nelle stesse strutture sanitarie e nel rispetto degli stessi ordinamenti didattici non sono destinatari della riduzione temporale enunciata.
I ricorrenti si dolgono per la violazione e falsa applicazione della legge 241/1990, artt. 2 e 3, del d.P.R. (rectius della legge) n. 401/2000, art. 8, del D.M. 1 agosto 2015, del d.lgs. n. 368/1999 in relazione agli artt. 2, 3, 4, 97 della Costituzione nonché per eccesso di potere per difetto dei presupposti illogicità perplessità, contraddittorietà, irragionevolezza, sviamento e sollevano, in via subordinata, eccezione di legittimità costituzionale delle disposizioni gravate per violazione degli artt. 2, 34, 97 della Carta Costituzionale, posto che, a parità di condizioni iniziali, consentirebbero solo agli specializzandi medici di entrare un anno prima nel mondo del lavoro, con evidente illegittima discriminazione e disparità di trattamento.
Le Amministrazioni evocate in giudizio si sono costituite per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2015 la sezione con l’ordinanza n. 5199/2015, accoglieva l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione del merito e chiedeva alle amministrazioni di depositare una relazione documentata al fine di fornire chiarimenti al collegio; alla successiva camera di consiglio del 24/03/2016, veniva reiterata l’istruttoria e mantenuta ferma la fissazione dell’udienza di merito.
Le richieste istruttorie non venivano ottemperate da parte delle amministrazioni evocate in giudizio.
In data 8/3/2016 veniva depositato intervento ad adiuvandum da parte di ulteriori tre laureate in biologia, iscritte alla scuola di specializzazione di “patologia clinica”.
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2016 la causa, uditi gli avvocati delle parti presenti come da verbale d’udienza, è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che si vanno a esplicitare.
Con il d.lgs. n. 502/1992 (art. 15) è stato reso obbligatorio, ai fini dell’accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale, il possesso del diploma di specializzazione sia per i laureati in medicina che per i laureati in discipline sanitarie (biologi, odontoiatri, farmacisti, chimici, fisici, psicologi, ed altre tipologie di laureati equipollenti). L’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria è stato disciplinato dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 per quanto concerne i laureati in medicina; l’accesso dei laureati in altre discipline è stato disciplinato (biologi, odontoiatri, farmacisti, chimici, fisici, psicologi, ed altre tipologie di laureati equipollenti) dall’art. 8 della legge n. 401/2000, ai sensi del quale “Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell’ambito delle risorse già previste”.
Successivamente, con il D.M. 1 agosto 2005, sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici e sono state distinte le scuole di specializzazione in tre Aree: l’Area Medica, quella Chirurgica e quella dei Servizi Clinici.
L’Allegato al D.M. citato ha individuato le scuole di specializzazione ad accesso misto rientranti nell’Area dei Servizi Clinici (Biochimica clinica, Microbiologia e Virologia, Patologia clinica, Genetica Medica, Scienze dell’Alimentazione, farmacologia medica, Statistica sanitaria, e Biometria) alle quali possono accedere i laureati in medicina e chirurgia, in biologia, in biotecnologie, in chimica, in farmacia e in medicina veterinaria.
Vi è stata quindi una completa parificazione dei laureati in medicina e dei laureati in discipline sanitarie sotto il profilo dell’impegno didattico, del divieto di svolgere attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali nella quali si svolge l’attività di formazione etc…, che rende illegittima la differenziazione operata dal provvedimento impugnato laddove prevede la riduzione di un anno (da cinque a quattro con riduzione anche dei crediti formativi sa 300 a 240) della durata dei corsi di specializzazione sopra indicati per i soli laureati in Medicina e Chirurgia.
Inoltre, nonostante la clausola contenuta nel comma 3 dell’art. 1 del decreto impugnato per cui, con successivo provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni, si sarebbe provveduto ad individuare le scuole di specializzazione di area sanitaria a accesso misto nonché gli ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, poiché tale futuro annunciato provvedimento non è stato emanato non è dato comprendere le motivazioni alla base del differimento riguardanti coloro che non hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia.
Sotto i due profili rilevati il ricorso è, pertanto, fondato.
A fronte dell’omogeneizzazione con i laureati in altre discipline sanitarie voluta dal legislatore, risulta immotivata la scelta di accorciare di un anno il percorso della specializzazione per i soli laureati in medicina e chirurgia, per cui appare evidente anche la violazione di legge sotto il profilo della violazione dell’art. 8 della legge 401/2000.
Deve essere disattesa, in quanto manifestamente infondata, l’eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 20 commi 3 bis e 3 ter del d.lgs. n. 368/1999, come modificato dalla legge 144/2014 posto che esse possono essere interpretate nel senso che la riduzione della durata delle scuole di specializzazione di area sanitaria non avrà come destinatari della disciplina regolamentare e di attuazione, i soli laureati in medicina e chirurgia, ma anche i laureati in discipline sanitarie.
Conseguentemente il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto con rivalutazione da parte delle amministrazioni competenti dei provvedimenti impugnati al fine di renderli conformi ai parametri legislativi sopra indicati.
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della novità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di rivalutare i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
Pubblicato il 22/12/2016