N. 00931/2016REG.PROV.COLL.
N. 03376/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3376 del 2010, proposto da:
Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] Nigro, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Caloja, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di Concetto, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Pinto in Roma, viale [#OMISSIS#], 11;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE II n. 00010/2010, resa tra le parti, concernente riconoscimento servizi svolti in qualità di collaboratore tecnico prima dell’inquadramento in ruolo;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Nigro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2016 il Cons. [#OMISSIS#] Mele e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 10/2010 del 7-1-2010 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, accoglieva il ricorso proposto dal dott. [#OMISSIS#] Nigro avverso il provvedimento prot. n. 0141005 del 3-12-2008 con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” aveva rigettato l’istanza diretta ad ottenere il riconoscimento dei servizi svolti prima dell’inquadramento in ruolo come ricercatore, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e, per due terzi, ai fini della carriera.
La sentenza esponeva in fatto quanto segue.
“Con il ricorso in epigrafe il dott. [#OMISSIS#] Nigro ha premesso di essere stato nominato ricercatore universitario confermato, con provvedimento del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II dell’1-2-2001, a seguito di valutazione comparativa riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 10, della legge n. 4/1999. Il ricorrente ha esposto che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 6-6-2008 n. 191, ha presentato istanza, protocollata in data 17-7-2008, diretta ad ottenere il riconoscimento dei servizi svolti in qualità di collaboratore tecnico (VII qualifica), prima dell’inquadramento in ruolo ( dall’1-1-1991 al 31-5-1998 presso l’Università degli Studi di Salerno e dall’1-6-1998 al 31-1-2001 presso l’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II), per intero, ai fini del trattamento di quiscenza e di previdenza e, per due terzi, ai fini della carriera, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del DPR n. 382 del 1980. Avverso il provvedimento …con cui il Rettore ha rigettato l’istanza, il dott. Nigro ha proposto il ricorso in trattazione….”.
Avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo l’Università degli Studi ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, chiedendone l’integrale riforma.
Ha in proposito dedotto: 1) Violazione dell’art. 2948 n. 4 del codice civile per intervenuta prescrizione quinquennale; insufficiente ed erronea motivazione sul punto; 2) Violazione e falsa applicazione del DPR n. 382/1980; violazione e falsa applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2008; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione e falsa applicazione dell’art. 74 CCNL-comparo Università del 2000.
Si è costituito in giudizio il dott. [#OMISSIS#] Nigro, deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.
La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 18-2-2016.
DIRITTO
Con il primo motivo l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” lamenta: violazione dell’articolo 2948 n. 4 del codice civile per prescrizione quinquennale del diritto azionato; insufficiente o erronea motivazione sul punto.
Deduce che l’istanza del dott. Nigro, tesa al riconoscimento del servizio pre- ruolo prestato dall’1-3-1991 al 31-1-2001 sarebbe stata formulata solo il 24-7-2008, oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Erra il Tribunale nel sostenere una differenza tra la “domanda di riconoscimento del servizio pre ruolo” e “l’azione diretta ad ottenere solo differenze retributive”.
Invero, laddove l’articolo 103 del dpr n. 382/1980 afferma il riconoscimento “per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata in una delle figure previste dall’articolo 7 l. 21-2-1980 n. 28” si riferisce anche al complessivo incremento dell’anzianità di servizio, con conseguente incremento della retribuzione ed è , dunque, “intrinsecamente collegata al diritto del dipendente ad ottenere i miglioramenti corrispondenti”, giacchè “l’anzianità di servizio costituisce fondamentale fattore di calcolo della retribuzione e del successivo trattamento pensionistico”.
Il motivo è infondato.
Rileva la Sezione che è indubbiamente vero che il riconoscimento del servizio pre-ruolo comporta un aumento dell’anzianità di servizio con conseguente incremento della retribuzione, ma è altresì indubitabile che il riconoscimento opera ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, dunque in relazione ad una situazione futura non ancora consolidata.
La prescrizione quinquennale, pertanto, potrebbe essere invocata solo ai fini degli incrementi retributivi conseguenti al riconoscimento, già maturati prima del quinquennio antecedente alla presentazione dell’istanza, ma non può certo operare per la finalità di carriera e del trattamento economico e previdenziale ( che costituiscono l’oggetto precipuo della prodotta istanza) e, quanto alle conseguenze in termini di retribuzione concretamente dovuta , per differenze retributive che vengano a maturare per periodi successivi.
D’altra parte, la giurisprudenza di questo Consiglio è consolidata nel ritenere che, in carenza di contraria previsione normativa derogatoria, opera in materia la disposizione generale di cui all’art. 2946 del codice civile, secondo la quale “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni” ( cfr. sez. VI, 4-2-2014, n. 522; n. 4494 del 2011).
Con il secondo motivo l’Università deduce: violazione e/o falsa applicazione del DPR n. 382/1980; violazione e falsa applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 191/2008; violazione tra il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; violazione dell’art. 74 CCNL-comparto università del 2000.
Rileva che erroneamente il giudice di primo grado ha fondato la decisione di accoglimento sulla sostanziale equiparazione tra la figura del funzionario tecnico con quella del tecnico laureato, qualifica, quest’ultima confluita nella prima con il DPCM del 24-9-1981.
In realtà, la questione oggetto del giudizio non era quella della assimilabilità del funzionario tecnico al tecnico laureato, ma quella della assimilabilità della figura del “collaboratore tecnico” (qualifica rivestita dal dott. Nigro) alla figura del tecnico laureato.
Orbene, tale assimilazione non era possibile. Ciò in base all’articolo 1, comma 10 e comma 11 della legge n. 230/2005 che escludono la possibilità di conferire incarichi di insegnamento al “personale tecnico amministrativo delle università” (comma 10), mentre prevedono l’affidamento di “corsi e moduli curriculari” ai “tecnici laureati di cui all’art. 50 del dpr n.382/1980”. Quindi non è possibile assimilare la figura del collaboratore tecnico a quella del tecnico laureato, in quanto solo quest’ultimo è destinatario della funzione di insegnamento.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 191/2008 opera riferimento solo al profilo del tecnico laureato e solo a questo estende l’applicazione dell’art. 103.
L’appellante Università evidenzia ancora la sostanziale differenza tra le due figure: dal DPCM del 24-9-1981 risulta, infatti, che il collaboratore tecnico appartiene alla VII qualifica funzionale mentre il tecnico laureato rientra nella posizione di funzionario tecnico, cui è attribuita la VIII qualifica funzionale.
Inoltre, le declaratorie dei relativi profili professionali, così come previste dal citato DPCM, rivelano una radicale differenza tra le due figure, sia sotto il profilo delle funzioni che delle responsabilità (il collaboratore tecnico svolge essenzialmente funzioni di collaborazione, il funzionario tecnico attività tecniche connotate da particolare autonomia).
Orbene, giacché il dott. Nigro era collaboratore tecnico e non funzionario tecnico, la sua domanda non poteva essere accolta.
Né, secondo l’appellante, può avere rilievo la successiva revisione operata con il CCNL del 9-8-2000, in quanto lo stesso mantiene comunque distinte le due figure ( il collaboratore tecnico ex VII q.f. confluisce nella categoria D, mentre il tecnico laureato o funzionario tecnico- ex VIII q.f. confluisce nella categoria EP).
Il motivo è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Osserva la Sezione che l’estensione operata dalla Corte Costituzionale con l’invocata sentenza n. 191 del 6-6-2008 si riferisce alla figura del tecnico laureato.
Questa è figura tipica nell’ordinamento universitario, la quale non può essere confusa né assimilata a quella del “collaboratore tecnico”.
Tanto è chiaramente desumibile dal DPCM del 29-4-1981, recante la “declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente dell’Università”.
Il suddetto decreto contempla la figura del “tecnico laureato” nella VIII qualifica funzionale e la inserisce nel profilo professionale del “funzionario tecnico”, che si connota per essere “addetto a programmi di ricerca di base o finalizzata in grado di utilizzare con autonomia strumenti, tecniche e procedure necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati e/o abbia compiti organizzativi in rapporto a programmi sperimentali o a piani di produzione con responsabilità su operatori di qualifiche inferiori…”.
D’altra parte, gli elementi caratterizzanti della VIII qualifica funzionale vengono individuati nella : “a) complessità di lavoro che richiede una formazione di livello universitario congiunta a specializzazione professionale o alla conoscenza delle modalità d’uso di determinati strumenti e tecniche e competenza di progettazione, analisi, studio di piani e programmi nell’ambito degli uffici, servizi o laboratori di appartenenza; b) autonomia nella determinazione dei processi formativi ed attuativi, in ordine agli obiettivi da conseguire, per quanto riguarda il merito tecnico delle decisioni direttamente adottate e/o l’elaborazione autonoma e originale di linee operative di ricerca nell’ambito di strutture complesse di notevole importanza…c) responsabilità di controllo e coordinamento funzionale ed organizzativo delle unità di collaborazione ovvero responsabilità esterna ….degli atti prodotti e dei risultati conseguiti, nonché della relativa verifica”.
Tale figura viene mantenuta distinta da quella del “collaboratore tecnico”, posizione rivestita dal dott. Nigro e per la quale è chiesto il riconoscimento del servizio pre-ruolo.
Invero, quest’ultima rientra nella inferiore VII qualifica funzionale, laddove l’autonomia non è piena ma si svolge “nell’ambito di direttive generali” e la “complessità di lavoro” richiede “specifica preparazione di settore a livello universitario e/o formazione equivalente sugli aspetti teorici della materia trattata…”. Il profilo professionale del “collaboratore tecnico”, inoltre, si connota per lo svolgimento di “funzioni tecniche di collaborazione”, con “compiti di collaborazione tecnica nei programmi di didattica e di ricerca”.
La differenza tra tecnico laureato (funzionario tecnico) e collaboratore tecnico viene mantenuta anche nel successivo contratto collettivo , dove alle vecchie figure sono attribuite le diverse posizioni D per l’ex collaboratore tecnico ed EP per il tecnico laureato ( v. art 74 del CCNL 2000, dove in sede di primo inquadramento al personale della ex VII q.f. si attribuisce l’area D posiz. D1 e all’ex VIII q.f. si attribuisce l’area EP).
Osserva il Collegio che le suddette argomentazioni trovano conferma nella cospicua giurisprudenza della Sezione, che ha avuto modo di considerare la posizione di figure professionali già appartenenti al ruolo tecnico, diverse da quelle del tecnico laureato, ai fini del riconoscimento dei servizi previsto dall’articolo 103, comma 3, del DPR n. 382 del 1980 (cfr., ex multis, sent. nn. 1880 e 1884 del 2013; n. 5669 del 2011; sent. n. 522 del 4-2-2014).
Essa ha affermato i seguenti principi:
– l’equiparazione delle diverse figure professionali del ruolo tecnico al fine del riconoscimento dei servizi prestati non è preclusa dalla loro diversa denominazione ma, al contempo, non consegue dalla sola appartenenza al detto ruolo;
– risulta perciò determinante il DPCM 24 settembre 1981 (di attuazione degli artt. 79 e 80 della legge n. 312 del 1980), con cui sono state equiparate, accorpate e descritte le diverse qualifiche, che ha istituito la figura del “funzionario tecnico” accorpandovi, tra le altre, la precedente qualifica di tecnico laureato ed assegnandola all’ottava qualifica;
– ne consegue, da un lato, che i servizi pre-ruolo sono riconosciuti se prestati nel ruolo di funzionario tecnico , poiché riconosciuti per i tecnici laureati ai sensi del comma terzo dell’art. 103 del DPR n. 382 del 1980 nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 2008 e, dall’altro, che non lo sono se prestati quale collaboratore tecnico assegnato alla VII qualifica del citato DPCM, alla luce delle funzioni svolte nel campo della ricerca, tali da giustificare la continuità sostanziale tra i servizi del funzionario tecnico e del ricercatore ma non tra i servizi del collaboratore tecnico, pur laureato, e del funzionario tecnico;
– non sono sufficienti in contrario l’inquadramento nella categoria D del personale laureato della settima qualifica funzionale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 del comparto Università, né quello nella ottava qualifica, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge n. 21 del 1991, poiché i miglioramenti economici e di inquadramento non significano che automaticamente sussista tra le funzioni proprie del collaboratore tecnico e quelle del ricercatore quella contiguità che ha costituito la ratio dell’equiparazione stabilita dalla Corte Costituzionale;
-per cui, in conclusione, al fine del riconoscimento dell’attività di servizio di cui si tratta si individua la posizione di tre gruppi distinti di soggetti, a seconda della diversa esperienza professionale pregressa maturata prima dell’assunzione della qualifica di ricercatore: il gruppo dei ricercatori che hanno svolto le attribuzioni proprie della qualifica di tecnico laureato cui va esteso senz’altro il beneficio; il gruppo dei funzionari tecnici cui va anche riconosciuto il beneficio, avendo sostituito questo profilo professionale quello del tecnico laureato ai sensi del DPCM sopra citato; il gruppo dei soggetti, infine, già collaboratori amministrativi, che hanno assunto ope legis l’ottava qualifica in quanto muniti di laurea se ciò abbia comportato la concreta assunzione del profilo professionale di funzionario tecnico nell’ambito dell’area tecno-scientifica, restando naturalmente esclusa per costoro la possibilità di valersi del periodo prestato in settima qualifica e nel distinto profilo di collaboratore tecnico o amministrativo.
Orbene, alla luce dei richiamati principi, il dott. Nigro non ha diritto al richiesto riconoscimento, non rientrando in alcuno dei suddetti tre gruppi.
Dalla documentazione prodotta in primo grado risulta, infatti, che lo stesso: con effetto dall’1-1-1991 è stato nominato collaboratore tecnico (VII qualifica); dal 9-8-2000 è stato inquadrato nella categoria D-posizione economica D1, ai sensi dell’art. 74 del CCNL-comparto Università, il quale stabilisce che il personale inquadrato nella ex VII qualifica funzionale, a seguito di concorso pubblico, per l’accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di laurea è inquadrato nella categoria D, posizione economica D1.
Orbene, come si è sopra visto, non sono utili alla fruizione del beneficio di cui all’articolo 103 citato né il servizio prestato nella VII qualifica funzionale come collaboratore amministrativo né l’inquadramento nella categoria D per effetto del CCNL 1998/2001.
Né in contrario rileva l’invocata nota dell’Università n. 016761 del 12-2-2001, laddove viene comunicato che “…a decorrere dall’1-2-2001, la S.V. cessa dalla posizione di funzionario tecnico perché in pari data è stata nominata ricercatore universitario confermato”.
Invero, come si è sopra evidenziato il “funzionario tecnico” è profilo professionale specifico, previsto dal DPCM del 29-4-1981 (nel quale è confluita la figura del tecnico laureato) e tale profilo professionale non risulta essere mai stato formalmente posseduto dal ricorrente, il quale invece è stato collocato, per effetto del CCNL 1998/2001, nell’area D (lo stato di servizio del 20-1-2003 parla espressamente di “ categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati”).
Non possono, infine, condurre a diverse conclusioni le argomentazioni svolte in sede difensiva dall’appellato.
Non è in primo luogo rilevante la circostanza che il Nigro sia munito di laurea ed abbia utilizzato la stessa per l’accesso nei ruoli dell’Amministrazione.
Tali elementi non possono attribuirgli la qualifica di “tecnico laureato”, giacché la stessa è qualifica formale, connotata dall’attribuzione di una peculiare posizione funzionale e profilo professionale (funzionario tecnico), nella specie mancanti.
Né è possibile richiamare, come fa l’appellato, la norma di cui all’art. 1 della legge n. 4/1999 (“poiché la l. 4/99 ed in particolare l’art. 1, comma 10, usano il termine tecnico laureato per riferirsi a “personale delle…università….assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio sanitarie , a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea e lo svolgimento alla data di emanazione di almeno tre anni di attività di ricerca, è palese che quanto disposto dalla sentenza n. 191/2008 della Corte Costituzionale si applica anche alla figura professionale rivestita dal ricorrente prima dell’immissione in ruolo quale ricercatore universitario confermato”).
Invero, la disposizione invocata si limita a disciplinare l’autorizzazione a bandire concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle università, prevedendo i requisiti di partecipazione.
Da tale previsione non discende, pertanto, una nuova definizione di tecnico laureato comprendente anche la figura del collaboratore tecnico, utile al riconoscimento dei servizi pre-ruolo, considerandosi pure che lo stesso articolo 1 contiene comunque un espresso riferimento alla figura tipica ordinaria del tecnico laureato , laddove successivamente parla dei “tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 50 del dpr n. 382/1980”.
Da ultimo, l’appellato solleva “questione di legittimità costituzionale dell’articolo 103, comma 4 del DPR n. 382/1980 in relazione all’art. 1, comma 10, della legge n. 4/1999, nella parte in cui privando l’appellato della possibilità di ottenere il riconoscimento di diritti non ancora esauriti quali il diritto all’adeguamento del trattamento pensionistico e di quiescenza, viola i principi sanciti dall’art. 3, 36 e 97 della Costituzione”.
La Sezione ritiene che la stessa sia manifestamente infondata, in considerazione della differenza ordinamentale esistente tra le posizioni di tecnico laureato e di collaboratore tecnico, la quale giustifica e rende non irragionevole la previsione legislativa che si è limitata a prendere in considerazione solo il servizio svolto nella prima figura e non anche quello svolto nella seconda.
Come ha sottolineato lo stesso giudice delle leggi, è possibile che il legislatore preveda, a favore dei dipendenti pubblici all’atto dell’assunzione, il riconoscimento dei servizi già prestati in pubbliche amministrazioni, limitandolo ai casi di passaggi di carriera tra diverse amministrazioni, in presenza però di una identità ordinamentale che consenta di ravvisare una corrispondenza di qualifiche, ovvero all’ipotesi di omogeneità di carriera per il servizio prestato anteriormente alla nomina ( sent. n. 305 del 1995, richiamata dalla citata sentenza n. 191/2008).
Vi è, dunque, in materia una discrezionalità “guidata” in capo al legislatore.
La Corte Costituzionale (sent. n. 191/2008) ha, poi, chiarito che la previsione di un meccanismo di transito agevolato da un ruolo all’altro, come il concorso riservato, non è di per sé sufficiente a colmare le differenze esistenti tra la posizione del tecnico laureato e quella del ricercatore.
Ha, peraltro, evidenziato che il meccanismo di transito previsto dalla legge n. 4 del 1999 costituisce riconoscimento legislativo di una situazione di fatto, data dall’utilizzazione della figura del tecnico laureato come canale di accesso alla carriera universitaria e dal conseguente svolgimento di attività di ricerca da parte di questi ultimi.
Orbene, osserva la Sezione che, ritenendosi tale assimilazione non in relazione alle funzioni ed ai compiti tipici della figura ma con riferimento ad una situazione fattuale, la mancata estensione della possibilità di riconoscimento del servizio pre-ruolo ad una ulteriore e diversa figura (quella del collaboratore tecnico) sia scelta legislativa coerente con la sopra citata regola della necessità di una identità ed omogeneità ordinamentale, risultando evidentemente ancor più marcate (rispetto alla posizione del tecnico laureato) le differenze tra le figure del collaboratore tecnico e del ricercatore universitario.
Non vi è, dunque, alcuna violazione delle norme costituzionali invocate dal dott. Nigro.
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, pertanto, l’appello è fondato e deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale e rigetto del ricorso proposto in primo grado.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza [#OMISSIS#], ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La peculiarità della vicenda e l’evoluzione giurisprudenziale registratasi nel tempo in materia giustificano la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 10 del 7-1-2010, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)