TAR Campania, Napoli, Sez. II, 10 giugno 2016, n. 2972

Equiparazione tecnico laureato e funzionario tecnico-Termini

Data Documento: 2016-06-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Se è vero che l’art. 103, comma 4, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 stabilisce che “il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto entro un anno dalla conferma in ruolo”, il termine previsto dalla norma non ha natura perentoria, essendo in contrario senso decisivo considerare che il legislatore delegato non ha ripetuto l’espressione “a pena di decadenza”, contenuta nella precedente normativa, che è stata abrogata per incompatibilità.

In relazione al rilievo da attribuire al termine annuale previsto dall’art. 103, comma 4, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 si ritiene che il legislatore delegato abbia previsto l’onere per il professore di curare l’esibizione all’Università della relativa documentazione. Fin quando il professore non presenta la domanda con la relativa documentazione, quindi, non è configurabile un suo credito, né può sussistere un inadempimento dell’Università che, a titolo provvisorio, non può che corrispondere il solo trattamento economico predeterminato dalla normativa e inerente alla qualifica. Ciò comporta che, finché l’interessato non adempia all’onere previsto, decorrono i termini quinquennale di prescrizione per i singoli ratei mensili e per il periodo che precede la domanda e per gli emolumenti arretrati non prescritti non vanno liquidati anche la rivalutazione o gli interessi.

Se è vero che la domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo avanzata ai sensi dell’art. 103 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in difetto di espressa previsione contraria, è assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni di cui all’art. 2946 c.c., è altrettanto vero che le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della nuova qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c.

La figura del funzionario tecnico è equiparabile a quella del tecnico laureato, trattandosi di una mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata “tecnico laureato”; pertanto, anche il funzionario tecnico rientra nell’elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, la quale deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma è suscettibile di un’interpretazione logica.

Contenuto sentenza

N. 02972/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05392/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5392 del 2011, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cuma n. 28;
contro
SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliata per legge in Napoli alla Via Diaz n. 11;
per l’annullamento
a) della nota rettorale della Seconda Università degli Studi di Napoli prot. n. 4006 del 30 gennaio 2009, con la quale è stato negato al ricorrente il riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto in qualità di funzionario tecnico dal 1° luglio 1994 al 25 febbraio 2001;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo;
e per l’accertamento
del diritto al riconoscimento del citato servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera, nonché per la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento degli emolumenti arretrati, compresi interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2016 il dott. [#OMISSIS#] Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in trattazione, il ricorrente espone di aver prestato servizio come funzionario tecnico (dal 1° luglio 1994 al 25 febbraio 2001) con almeno tre anni di attività di ricerca presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (d’ora in seguito per brevità “SUN”), di essere stato inquadrato in ruolo come ricercatore confermato con decorrenza 26 febbraio 2001 e di aver quindi chiesto, con istanza presentata l’8 settembre 2008 una volta pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 6 giugno 2008, il riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera del servizio pre-ruolo svolto dal 1994 al 2001.
Il medesimo, lamentando di aver ottenuto sull’istanza un diniego definitivo con nota rettorale prot. n. 4006 del 30 gennaio 2009, impugna la predetta nota e domanda l’accertamento del diritto al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, degli anni di servizio pre-ruolo prestati in qualità di funzionario tecnico dal 1° luglio 1994 al 25 febbraio 2001, nonché la condanna della SUN al pagamento degli emolumenti arretrati, compresi interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al soddisfo.
L’università intimata, costituitasi in giudizio, conclude nella propria memoria difensiva per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 3 maggio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Nella presente controversia parte ricorrente contesta il diniego di riconoscimento del servizio pre-ruolo opposto dalla SUN, deducendo la violazione dell’art. 103 del d.P.R. n. 382/1980, nonché l’eccesso di potere sotto svariati profili.
2. Il Collegio premette che l’esposizione in fatto è pacifica e trova conferma nelle emergenze processuali (cfr. in particolare certificati di servizio allegati al ricorso), nonché che la vicenda giuridica riguarda l’effettiva portata pratica della sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 6 giugno 2008, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 382/1980 nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione (in ruolo) nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività di servizio effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.
3. Ciò chiarito, si rileva che parte ricorrente insta essenzialmente per l’accertamento del diritto al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, degli anni di servizio pre-ruolo prestati in qualità di funzionario tecnico nel periodo ricompreso tra il 1° luglio 1994 ed il 25 febbraio 2001, con conseguente richiesta di condanna per gli arretrati, ritenendo destituita di fondamento la tesi dell’amministrazione, posta a base del diniego, della mancata presentazione dell’istanza entro il termine decadenziale di un anno dall’immissione in ruolo, termine previsto dall’art. 103, comma 4, del d.P.R. n. 382/1980.
4. Va innanzitutto sgombrato il campo dall’eccezione di decadenza sollevata dalla difesa erariale, che ripercorre la tesi sposata dall’amministrazione nell’atto di diniego e che non trova alcun convincente fondamento nella legge.
4.1 Se è vero che il quarto comma dell’art. 103 cit. stabilisce che “il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto entro un anno dalla conferma in ruolo”, per un consolidato indirizzo interpretativo, condiviso dalla Sezione (cfr. sentenze 11 giugno 2014 n. 3221, 4 febbraio 2013 n.705 e 20 dicembre 2010 n. 27663) e da cui non vi è ragione per discostarsi, il termine previsto dalla norma non ha natura perentoria, “essendo in contrario senso decisivo considerare che il legislatore delegato non ha ripetuto l’espressione “a pena di decadenza”, contenuta nella precedente normativa, che è stata abrogata per incompatibilità” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2011 n. 5668, 27 luglio 2011 n. 4494 e 3 febbraio 2004 n. 328; il riferimento è all’abrogato art. 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311).
Invero, la giurisprudenza ha chiarito il rilievo da attribuire al termine annuale previsto dall’art. 103, quarto comma, precisando quanto segue: “in ragione della eterogeneità dei servizi valutabili e delle Amministrazioni con cui i docenti hanno intrattenuto i rapporti di lavoro, in deroga ai principi generali il legislatore delegato ha previsto l’onere per il professore di curare l’esibizione all’Università della relativa documentazione. Fin quando il professore non presenta la domanda con la relativa documentazione, non è configurabile un suo credito, né può sussistere un inadempimento dell’Università che, a titolo provvisorio, non può che corrispondere il solo trattamento economico predeterminato dalla normativa e inerente alla qualifica. A seguito della acquisizione della documentazione, l’Università deve poi rideterminare lo stipendio spettante per la valutazione dei servizi pre-ruolo e deve corrispondere le differenze retributive, integrando gli emolumenti nel frattempo erogati a titolo provvisorio, con la prescritta decorrenza. Ciò comporta che, finché non adempia l’onere previsto dal quarto comma dell’art. 103, per il professore si producono le seguenti conseguenze sfavorevoli: – comincia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione, per i singoli ratei mensili; – per il periodo che precede la domanda e per gli emolumenti arretrati non prescritti, l’inconfigurabilità di un credito rimasto insoddisfatto comporta che non è ravvisabile un inadempimento o un ritardo imputabile, sicché non vanno liquidati anche la rivalutazione o gli interessi (Cfr. Sez. V, 9 maggio 2000, n. 2647; Sez. V, 30 ottobre 1997, n. 1224; Sez. IV, 1° ottobre 1991, n. 756)” (così Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 328/2004 cit.; nei medesimi termini, cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4494/2011 cit. e 6 maggio 2013 n. 2412).
5. Invece, va in parte valorizzata l’eccezione di prescrizione quinquennale opposta dalla difesa erariale in relazione agli emolumenti arretrati.
Osserva il Collegio che se è vero che la domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo avanzata ai sensi del citato art. 103, in difetto di espressa previsione contraria, è assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni di cui all’art. 2946 c.c., è altrettanto vero che le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della nuova qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 c.c. (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 27663/2010 cit.).
Pertanto, l’istanza (interruttiva) del ricorrente, presentata l’8 settembre 2008, può evidentemente coprire i soli ratei retributivi mensili maturati nel quinquennio precedente, ossia quelli aventi decorrenza dall’8 settembre 2003, ma giammai può estendersi a quelli maturati in un periodo anteriore a quest’ultima data, i quali sono da qualificarsi estinti per intervenuta prescrizione.
6. Quanto ai profili più sostanziali della pretesa azionata, attesa l’incontrovertibilità – dopo l’intervento della Corte Costituzionale del 2008 – del dato normativo favorevole al riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto in qualità di tecnico laureato, è appena il caso di notare che per giurisprudenza ormai consolidata, anche di questa Sezione (cfr. ex multis, sentenze nn. 3221/2014, 705/2013 e 27663/2010 citate), la figura del funzionario tecnico è equiparabile a quella del tecnico laureato, trattandosi di una mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata “tecnico laureato”; pertanto, anche il funzionario tecnico rientra nell’elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103 del d.P.R. n. 382/1980, la quale deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma è suscettibile di un’interpretazione logica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5668/2011 e n. 2412/2013 citate).
7. Alla luce di quanto esposto, non si ravvisano ostacoli al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal ricorrente in qualità di funzionario tecnico, beninteso nei limiti dell’eccepita prescrizione quinquennale dei ratei retributivi maturati prima dell’8 settembre 2003.
Pertanto, va annullata la nota rettorale impugnata e deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell’articolo 103 del d.P.R. n. 382/1980, degli anni di servizio prestati in qualità di funzionario tecnico, e precisamente del periodo dal 1° luglio 1994 al 25 febbraio 2001.
L’amministrazione resistente va anche condannata al pagamento delle differenze retributive dovute a far tempo dalla data dell’8 settembre 2003, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza di riconoscimento (8 settembre 2008) sino al soddisfo.
7.1 In conclusione, il ricorso merita accoglimento nei limiti sopra precisati, mentre le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla la nota rettorale della Seconda Università degli Studi di Napoli prot. n. 4006 del 30 gennaio 2009, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell’articolo 103 del d.P.R. n. 382/80, degli anni di servizio prestati in qualità di funzionario tecnico, e precisamente del periodo dal 1° luglio 1994 al 25 febbraio 2001, e condanna la Seconda Università degli Studi di Napoli al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovutegli a far data dall’8 settembre 2003, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dall’8 settembre 2008 sino al soddisfo.
Condanna la Seconda Università degli Studi di Napoli a rifondere in favore del ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA ed importo del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Dell’Olio, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)