E’ illegittimo il giudizio collegiale della Commissione che abbia commesso errori materiali nel calcolo delle mediane ed abbia altresì omesso di scomputare il periodo di maternità obbligatoria nella valutazione della continuità temporale delle pubblicazioni.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 502
Abilitazione scientifica nazionale - Analitica valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati
N. 00502/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02505/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2505 del 2015, proposto da:
Bellezza [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Bruno, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Bruno in Roma, Via Savoia N.31;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università, e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi;
Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 05/E1, Università Commerciale [#OMISSIS#] Bocconi;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Donati;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 12254/2014, resa tra le parti, concernente valutazione negativa dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di ii fascia per il settore concorsuale 05/e1 (biochimica generale e biochimica clinica) – ris. danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2015 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] Barberi per delega dell’avvocato Bruno, e l’avvocato dello Stato Varone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello proposto da [#OMISSIS#] Bellezza per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso di primo grado contro il giudizio di inidoneità all’abilitazione scientifica nazionale, settore concorsuale 05/E1 – Biochimica generale e biochimica clinica – espresso dalla Commissione giudicatrice all’uopo nominata.
2. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e l’ Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur).
3. All’udienza pubblica del 27 ottobre 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. L’appello merita accoglimento.
5. È fondato il primo motivo di gravame volto ad evidenziare l’errore commesso dalla Commissione nel calcolo delle mediane e nella valutazione della continuità temporale delle pubblicazione.
6. Giova preliminarmente evidenziare che il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione si fonda, fra l’altro, sulla continuità temporale delle pubblicazioni, ritenuta non buona, e sulla dirimente considerazione che la ricorrente superava solo una delle mediane e raggiungeva valori inferiori all’80% delle altre due mediane indicate dall’ANVUR.
Occorre ulteriormente precisare, a proposito del superamento delle mediane, che la Commissione nella seduta dell’8 marzo 2013, aveva affermato che “il superamento di uno soltanto dei valori delle mediane indicate dall’ANVUR non implica necessariamente l’esclusione dalla valutazione globale. Per quanto concerne quest’ultimo punto eventuali eccezioni determinate dal superamento di soltanto uno dei valori delle tre mediane dovrebbero essere giustificate esclusivamente nel caso in cui le altre due siano almeno pari all’80% dei valori indicati dall’ANVUR”.
7. Nel caso oggetto del presente giudizio, sia il calcolo delle mediane sia la valutazione della continuità temporale delle pubblicazioni risultano, tuttavia, inficiate, da errori che hanno dato luogo a valutazioni incomplete.
8. Innanzitutto, solo per un errore materiale la Commissione non si è avveduta che, in realtà, la candidata soddisfa i criteri indicati nelle mediane.
A causa del predetto errore materiale, infatti, la Commissione non ha considerato alcune pubblicazioni la cui valutazione avrebbe, invece, consentito alla ricorrente di superare non soltanto un mediana (come accertato dalla Commissione) ma anche l’80% delle altre due mediante, raggiungendo così il minimo di merito del criterio aggiuntivo predeterminato dalla Commissione nella seduta dell’8 marzo 2013.
Segnatamente è risultato che:
– in una pubblicazione (precisamente in “[#OMISSIS#] A. Liguori L. Bellazza I. Mannucci R, Johansson B., Fredholm BB. Involvement of A1 adenosine receptors in the acquisition of fertilizing capacity. J. Androl 2004; 25:286-292 [I.F.=2.33], il cognome della ricorrente risulta indicato in maniera erronea (“[#OMISSIS#] Bellazza” e non “[#OMISSIS#] Bellezza”);
– in un’altra pubblicazione (“[#OMISSIS#] A. Conte C. Grottelli S., Bellezza I., Cacciatore I, Bolanos J. Cyclo (His-Pro) promotes cytoprotection by activating Nrf2-mediated up regulation of antioxidant defence. J. Cell Mood Med. 22009 13: 1149-1161 [I.F.=5.63], il nome della ricorrente risulta erroneamente indicato come “M. Bellezza” in luogo di “I. Bellezza”.
– in una ulteriore pubblicazione (“[#OMISSIS#] A. Grottelli S. Corazzi L., Bellezza I., Rambotti MG., Emiliani C. Fredholm BB. Adenosine A1 receptors contribute to mithochondria vulnerability to pro-oxidant stressors. Mitochondrion. 2010. 10:369-379 [I.F. 4,15], invece il nome e il cognome della ricorrente risultano invertiti (“Bellezza [#OMISSIS#], anziché [#OMISSIS#] Bellezza”).
Tali errori materiali hanno determinato, nell’ambito di un sistema di banche dati totalmente informatizzato, che queste pubblicazioni non siano state computate ai fini della valutazione della posizione della ricorrente.
9. Inoltre, non è stato considerato che la ricorrente è stata interessata da due gravidanze (per un totale di circa dieci mesi di maternità obbligatoria) con la conseguenza ch questo periodo avrebbe dovuto essere scomputato ai fini del calcolo della produttività.
10. Laddove l’insieme di tali circostanze fosse stato preso in considerazione, la ricorrente, avrebbe superato non solo una mediana, ma anche l’80% delle altre due, così integrando il parametro aggiuntivo determinato dalla Commissione.
Non vi è dubbio che tali omissioni nella valutazione delle pubblicazioni (del loro numero e della loro continuità temporale) abbiano inciso in maniera determinate sull’esito finale della valutazione, conducendo da un giudizio di inidoneità che risulta, pertanto, viziato.
11. Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento del giudizio di inidoneità.
12. La valutazione della candidata dovrà, per l’effetto, essere ripetuto da una Commissione in diversa composizione, al fine di tenere conto delle pubblicazioni erroneamente non considerate, scomputando il periodo di maternità obbligatoria nella valutazione della continuità temporale.
13. Gli altri motivi di gravame, proposti in via espressamente subordinata, devono dichiararsi assorbiti.
14. La domanda risarcitoria va, invece, respinta, atteso che, da un lato non vi è prova circa la spettanza del bene della vita finale (essendo allo stato ancora incerto l’esito della rinnovata valutazione che verrà compiuto dalla nuova Commissione), e, dall’altro lato, non è stata fornita alcuna prova del danno-conseguenza effettivamente patito.
15. La peculiarità della vicenda e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie la domanda di annullamento del giudizio di inidoneità. Respinge la domanda risarcitoria.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)