N. 03852/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02501/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2501 del 2014, proposto da: Giovanni [#OMISSIS#] Riccio, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Angelo [#OMISSIS#] in Roma, Via Principessa [#OMISSIS#], 2;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Barbara Pasa;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 12/E2 “diritto comparato”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ANVUR, della Commissione di valutazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. Giovanni [#OMISSIS#] Riccio impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 12/E2 “diritto comparato”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.8 del D.P.R. n.222 del 2011, dell’art.1, commi 389, 394 della Legge n.228 del 2012, degli artt.1, 3, 4, 5, 6, 11 del D.M. n.76 del 2012 nonché l’eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e per sviamento.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che erano illegittimi gli atti di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione di valutazione, con particolare riferimento ai DD.P.C.M. 19 giugno 2013 e 26 settembre 2013 e ai DD.DD. n.1263 del 2013 e n.1767 del 2013; che inoltre il commissario Prof. [#OMISSIS#] era carente di requisiti; che vi erano state varie irregolarità procedimentali, in relazione alla sede di svolgimento dei lavori, alle modalità di intervento dei singoli commissari, al momento di svolgimento delle sedute; che la Commissione poi non poteva non considerare i criteri valutativi principali fissati nel D.M. n.76 del 2012; che non era stato tenuto in debito conto il superamento di due “mediane” su tre né il possesso di titoli di rilievo; che le pubblicazioni erano coerenti col settore concorsuale in argomento, che trattavasi di procedura abilitativa e non concorsuale e che anche i giudizi riportati sulle stesse di “accettabile” e di “limitato” erano da considerarsi positivi; che le pubblicazioni erano comunque di qualità e tra l’altro anche in quattro lingue diverse dall’italiano; che in ogni caso era mancata la completa valutazione di titoli e pubblicazioni ed il giudizio relativo risultava carente di motivazione.
Veniva inoltre dedotta l’illegittimità derivata dell’art.6, commi 3, 4 del D.P.R. n.222 del 2011, dell’art.8 e dell’all.B, nn.6, 7 del D.M. n.76 del 2012, del D.D. n.181 del 2012 dall’art.16, comma 3f,h,m della Legge n.240 del 2010, per contrasto dello stesso con gli artt.3, 33, commi 1-6, 34, commi 3, 4, 51, 54, comma 2, 97, 98 Cost., essendo preclusa la partecipazione per il candidato non abilitato alle tornate del successivo biennio.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ANVUR e la Commissione di valutazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con note d’udienza il ricorrente ribadiva i propri assunti.
Con ordinanza n.1819 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dall’interessato.
Con successiva ordinanza n.3571 del 2014 il Consiglio di Stato, VI accoglieva l’appello cautelare, ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Con memoria la parte ricorrente riaffermava le proprie tesi difensive.
Nell’udienza del 13 gennaio 2016 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, per le ragioni di seguito esposte.
Invero va precisato in primo luogo che gli atti di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione di valutazione risultano avere fondamento normativo, secondo quanto emerge dalla piana lettura combinata degli articoli 16 della Legge n.240 del 2010, 8 del D.P.R. n.222 del 2011, 1, commi 389, 394 della Legge n.228 del 2012 nonché pienamente giustificati alla luce della complessità della procedura, per la prima volta attivata, del numero dei settori concorsuali e delle domande degli aspiranti all’abilitazione, non essendo stata possibile la sua conclusione nei tempi originariamente previsti (cfr. TAR Lazio, III, n.9403 e n.11500 del 2014); che inoltre ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), risulta preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno è necessario in ogni caso evidenziare che trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni scientifiche, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010; che non risulta al riguardo una completa valutazione dei detti titoli e pubblicazioni (cfr. all.3, 1 al ricorso); che inoltre le valutazioni sugli stessi non appaiono corredate da motivazione congrua e adeguata, tenuto conto per di più che due commissari (Guaccero, Montanari) si esprimevano per l’idoneità all’abilitazione (cfr. ancora all.3 al ricorso); che in definitiva emergono in modo chiaro, in relazione ai giudizi resi, i vizi del difetto di istruttoria e di motivazione.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.2501/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)