Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane-dato rilevante ma non decisivo-, risulta preminente il giudizio di merito della commissione sulla maturità scientifica dei candidati, ex art. 5 del d.m. 7 giugno 2012, n. 76.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 marzo 2016, n. 3051
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio di merito-Obbligo di motivazione
N. 03051/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05229/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5229 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Colosimo, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Piazzale Clodio, 61;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Commissione di valutazione, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Koch, [#OMISSIS#] Ricci;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 06/D6 “neurologia”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della Commissione di valutazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Colosimo, abilitato per la II fascia, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 06/D6 “neurologia”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010, dell’art.8, comma 1 del D.P.R. n.222 del 2011, del principio di imparzialità nonché l’eccesso di potere per arbitrarietà.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che erano illegittimi l’art.3, comma 3 del D.M. n.76 del 2012 e la delibera del 18 giugno 2013 della Commissione, perché non potevano essere fissati ulteriori criteri di valutazione oltre a quelli stabiliti nella disciplina di settore; che inoltre parte dei lavori della predetta Commissione erano stati svolti in assenza del membro OCSE; che il Prof. [#OMISSIS#], altro commissario, risultava coautore di pubblicazioni di alcuni abilitati, senza essersi astenuto dal valutare gli stessi; che non era stato tenuto in debito conto il superamento di tre “mediane” su tre, tra l’altro operandosi in disparità di trattamento con altri candidati; che sulle pubblicazioni scientifiche erano stati riportati anche giudizi di “accettabile” da considerarsi quindi positivi; che risultava il rilievo internazionale della statura di studioso; che in ogni caso erano stati riportati giudizi positivi su titoli e pubblicazioni.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Commissione di valutazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.4362 del 2014 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Nell’udienza del 16 dicembre 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, per le ragioni di seguito esposte.
Invero va precisato in primo luogo che ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), risulta preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014); in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima inoltre che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno, premesso che trattasi di abilitazione scientifica per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010, per la I fascia, con riconoscimento dunque della piena maturità scientifica anche in ambito internazionale, è necessario in ogni caso evidenziare che il giudizio impugnato risulta viziato per carenza di motivazione, in relazione a quanto dedotto (cfr. all.4 al ricorso); che nello specifico nel giudizio complessivo si dà conto della pertinenza della produzione scientifica col settore concorsuale in argomento, dell’apporto individuale altamente significativo del candidato, della continuità temporale delle pubblicazioni, con buon impatto delle stesse, del livello qualitativo in parte eccellente e in parte buono delle medesime; che inoltre l’interessato vanta titoli, anche di rilievo internazionale, con partecipazione a comitati editoriali di riviste e ad accademie di prestigio, vari incarichi di insegnamento universitario e conseguimento di premi e riconoscimenti.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5229/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)