Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane-dato rilevante ma non decisivo-, risulta preminente il giudizio di merito della commissione sulla maturità scientifica dei candidati, ex art. 5 del d.m. 7 giugno 2012, n. 76.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 marzo 2016, n. 3566
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio di merito-Obbligo di motivazione
N. 03566/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02471/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2471 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Biscontini, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Galiani, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Galiani in Roma, Via [#OMISSIS#] Massimo, 45;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR, Commissione di valutazione, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Trapè;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/E3 “diritto dell’economia e dei mercati finanziari e agroalimentari”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’ANVUR, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione di valutazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Biscontini, Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Camerino, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/E3 “diritto dell’economia e dei mercati finanziari e agroalimentari”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione della Legge n.240 del 2010, degli artt.1, 3, 5, 6, 11 del D.M. n.76 del 2012, dell’art.97 Cost. nonché l’eccesso di potere per carenza di motivazione, erroneità del presupposto, travisamento dei fatti, sviamento.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che non era stato tenuto in debito conto il superamento delle “mediane”; che risultavano soddisfatti i criteri fissati dalla Commissione; che non si era fatto uso peraltro della classificazione di merito stabilita per valutare le pubblicazioni scientifiche nell’all.D del D.M. n.76 del 2012; che non era stata considerata la collocazione editoriale dei lavori comunque giudicati positivamente, compresi quelli a carattere monografico; che inoltre erano risultati eccessivamente ristretti i tempi di valutazione delle singole posizioni dei candidati; che in ultimo l’integrazione dei criteri fissati nella disciplina di settore ad opera dell’Organo valutativo era risultata tardiva e generica.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’ANVUR e la Commissione di valutazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.1815 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Con note difensive l’interessato ribadiva i propri assunti.
Con successiva ordinanza n.3586 del 2014 il Consiglio di Stato, VI accoglieva l’appello cautelare, ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Nell’udienza del 13 gennaio 2016 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, per le ragioni di seguito esposte.
Invero va precisato in primo luogo che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), risulta preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014); che inoltre, quanto ai tempi di verifica dei titoli e delle pubblicazioni, gli stessi non possono risultare decisivi al fine di riscontrare la correttezza o meno della procedura di valutazione, dal momento che non è normativamente predeterminato un limite di tempo per il compimento della suddetta fase e che non è dato comunque sapere quanto di quel tempo è stato dedicato ad ogni specifico aspirante all’abilitazione (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.9403 del 2014 e ancora n.11500 del 2014).
Nondimeno è necessario in ogni caso evidenziare che il giudizio di non idoneità risulta viziato sotto il profilo delle carenze motivazionali dedotte (cfr. all.1 al ricorso); che nello specifico la Commissione dà atto del fatto che i criteri dalla stessa fissati risultano soddisfatti dall’interessato e ne giudica positivamente, sia pure in diversa misura, il lavoro monografico e i saggi minori – non utilizzando peraltro la classificazione di merito prevista nell’all.D del D.M. n.76 del 2012 -, per poi concludere contraddittoriamente per l’inidoneità all’abilitazione.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.2471/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)