TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 aprile 2016, n. 4731

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio di merito-Obbligo di motivazione

Data Documento: 2016-04-26
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane-dato rilevante ma non decisivo-, risulta preminente il giudizio di merito della commissione sulla maturità scientifica dei candidati, ex art. 5 del d.m. 7 giugno 2012, n. 76.

Contenuto sentenza

N. 04731/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02784/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2784 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Benassai, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Arruzzo, [#OMISSIS#] Sarnataro, [#OMISSIS#] Cesaro, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Cesaro in Roma, Via Mantova, 13; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Belluco; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 06/C1 “chirurgia generale”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’ANVUR;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Benassai, Ricercatore presso l’Università degli Studi “[#OMISSIS#] II” di Napoli, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 06/C1 “chirurgia generale”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione del D.P.R. n.222 del 2011, del D.M. n.76 del 2012, della delibera n.50 del 2012 dell’ANVUR nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che il giudizio negativo era stato influenzato dal mancato superamento delle “mediane”, erroneamente calcolate; che era stata comunque omessa la valutazione dei titoli; che le pubblicazioni altresì erano state considerate di livello “accettabile”; in subordine che vi erano state imprecisioni nel calcolo degli indicatori bibliometrici, secondo la predetta delibera n.50 del 2012 dell’ANVUR.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’ANVUR si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.2122 del 2014 il Tribunale accoglieva, ai fini del riesame, la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Con successiva ordinanza n.3556 del 2014 il Consiglio di Stato, Sez.VI, accoglieva l’appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Con decreto n.153 del 2016 veniva respinta l’istanza per l’adozione di una misura cautelare provvisoria.
Con ulteriori memorie le parti ribadivano i rispettivi assunti.
Nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016, fissata per l’esame della nuova istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio impugnato, per le ragioni di seguito esposte.
Invero va precisato in primo luogo che ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), risulta preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno, premesso che trattasi di abilitazione scientifica fondata su valutazione di pubblicazioni e titoli, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010, è necessario evidenziare che il giudizio impugnato risulta viziato sotto i profili dedotti (cfr. all.16 al ricorso); che nello specifico le pubblicazioni scientifiche venivano considerate coerenti col settore concorsuale in esame, con produzione continua, apporto individuale rilevante, collocazione editoriale di livello prevalentemente internazionale, qualità complessiva di livello “accettabile”, ex all.D del D.M. n.76 del 2012, valutandosi dunque le stesse positivamente (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.10549 del 2014 e n.2418 del 2015); che inoltre risulta omesso l’esame dei titoli, con attività, tra l’altro, accademica, di insegnamento, di partecipazione a progetti di ricerca, di direzione sanitaria (cfr. all.11, 16 al ricorso e, tra le altre, TAR Lazio, III, n.365 del 2016).
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.2784/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)