Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, 8 settembre 2016, n. 298

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore

Data Documento: 2016-09-08
Area: Giurisprudenza
Massima

In una procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di ricercatore universitario, la disciplina concorsuale attribuisce alla presentazione dei curricula vitae ac studiorum essenzialmente lo scopo di rappresentare il profilo scientifico didattico e professionale dei candidati, per il quale può assumere rilievo il riferimento a “titoli”. Tuttavia, considerata la consolidata partizione disciplinare specialistica tra gli insegnamenti ed i “curricula” scientifici e didattici pertinenti, deve reputarsi affatto irragionevole, infatti, ritenere la “significatività” di un titolo in relazione con la “pertinenza/congruenza” del settore scientifico disciplinare per il quale la valutazione “comparativa” è stata bandita. 

Contenuto sentenza

N. 00298/2016REG.PROV.COLL.
N. 00665/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 665/ 2014 R.G. proposto da: 
LO FRANCO [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Rubino, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Rubino in Palermo, via G. Oberdan n. 5; 
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica;
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del Rettore in carica, 
tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui Sede Distrettuale, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, domiciliano; 
COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA VALUTAZIONE COMPARATIVA A UN POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO ASSEGNARO ALLA FACOLTA’ DI ECONOMIA – SETTORE SCIENTIFICAO DISCIPLINARE SECS – S/05; 
nei confronti di
BOSCAIONO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Salvatore [#OMISSIS#] in Palermo, via [#OMISSIS#], n. 10; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA – PALERMO (Sez. II) n. 01070/2014, resa tra le parti, concernente: Atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per copertura di un posto di ricercatore
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca, Università degli Studi di Palermo e di Boscaino Giovanni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 il Consigliere [#OMISSIS#] Mineo e uditi per le parti gli avvocati G. Rubino, M. Di [#OMISSIS#], l’avv. dello Stato Caserta e S. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Viene in discussione l’appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice, compensando le spese di giudizio, ha respinto il ricorso della dott.ssa Lo Franco [#OMISSIS#], odierna parte appellante, per l’annullamento del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo n . 83523 del 15.12.2011, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di Ricercatore universitario assegnato alla Facoltà di Economia – Settore Scientifico disciplinare SECS – S/05.
Le Amministrazioni convenute si sono costituite ritualmente in giudizio, depositando memoria in data 5 giugno 2015. In replica, la difesa della dott.ssa Lo Franco [#OMISSIS#] ha depositiato memoria in data 16 giugno 2015.
La parte contro interessata dott. Giovanni Boscaino, intervenuto nel giudizio, ha depositato memoria in data 5 giugno 2015.
Nell’Udienza pubblica del 18 novembre 2015 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Si rappresenta che la dott.ssa [#OMISSIS#] Lo Franco, odierna parte appellante, ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario assegnato alla Facoltà di Economica (SSD SECS –S /05), bandita dall’Università di Palermo con decreto rettorale n. 3930 del 3.12.2010. All’esito della procedura di valutazione comparativa, con D.R. n. 83529/2011 il Rettore dell’Ateneo, approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione, dichiarava vincitore il dott. Giovanni Boscaino, costituito in questo giudizio come parte contro interessata.
Ritenuto ingiusto ed illegittimo il giudizio concorsuale, la dott.ssa Lo Franco ha adito il TAR per chiedere l’annullamento del decreto rettorale n. 83529/2011 ed i prodromici atti della procedura, deducendo tre motivi di censura con i quali ha denunciato: 1°) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.M. n. 89/2009 e degli artt. 3 e 8 del Bando di Concorso. Eccesso di potere sotto diversi profili – Deducendo, in particolare, che la Commissione avrebbe valutato anche taluni titoli soltanto ‘indicati’ nel curriculum vitae del candidato risultato vincitore: nella specie, quelli indicati sotto la voce “svolgimento attività di ricerca” e “partecipazione in qualità di relatore”; – 2°) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, D.M. 28.07.2009, n. 89 e dell’art. 8 del Bando. Eccesso di potere – Deducendo, in particolare, che anziché valutare i titoli della ricorrente in ragione della loro “significatività”, la Commissione li ha valutati in ragione del “criterio della congruenza/pertinenza” ; 3°) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, D.M. 28.07.2009 n. 89 e dell’art. 8 del Bando, nonché degli artt. 3 e 97 Costituzione – Deducendo, in particolare, che alle sue pubblicazioni non è stata attribuita l’importanza e la [#OMISSIS#] scientifica che meritavano; denunciando altresì l’omessa valutazione di alcune delle pubblicazioni allegate.
Costituite nel giudizio le controparti convenute, e dopo aver assunto in decisione la causa, il TAR, con la sentenza qui appellata ha respinto il ricorso sulla base di motivi che la dott.ssa Lo Franco censura in questa sede d’appello, deducendo l’erroneità della decisione resa dal primo Giudice, articolando a tale effetto i motivi di gravame già dedotti con il ricorso introduttivo.
L’appello è infondato.
Con il primo motivo d’appello, in vero, la difesa di parte appellante, riproponendo nella sostanza quanto dedotto con il primo motivo di ricorso, ha censurato quanto altrimenti ritenuto dal primo Giudice, denunciando la “ evidente illegittimità dell’operato della Commissione esaminatrice, la quale, operando in spregio a quanto previsto dal Bando e dal citato D. M. n. 89/2009: che richiedevano espressamente una valutazione comparativa sulla base di elementi “debitamente documentati”; avrebbe così erroneamente valutato per il candidato vincitore, odierno controinteressato, titoli semplicemente indicati dallo stesso nel ‘curriculum’ ma per nulla documentati né da produzione di copia né per sola attestazione”.
Nei termini già evidenziati dal primo Giudice, invero il motivo così eccepito appare infondato, considerato, in particolare, che alla presentazione dei “curricula vitae ac studiorum”, la disciplina concorsuale attribuisce essenzialmente lo scopo di rappresentare il profilo scientifico didattico e professionale dei candidati, per il quale può assumere rilievo il riferimento a ‘titoli’: del tipo di quelli qui contestati, altrimenti non presi poi in considerazione ai fini della valutazione, comparativa di merito, per i quali valgono i criteri ex adverso invocati dalla difesa di parte appellante. D’altra parte, come ha opportunamente eccepito la difesa dell’Amministrazione, la Commissione si è attenuta a siffatto modus operandi anche per altri candidati, puntualmente indicati dalla memoria di difesa del dott. Boscaino: la qual cosa, oltre che ribadire la specifica finalità conoscitiva che viene riconosciuta ai profili curriculari, evidenzia altresì i tratti di una condotta non discriminatoria a suo danno, così come altrimenti adombrato dalla difesa della parte appellante.
Con il secondo motivo d’appello, in vero, la difesa di parte appellante, riproponendo nella sostanza quanto dedotto con il primo motivo di ricorso, ha denunciato l’eccesso di potere nel quale sarebbe incorsa la Commissione laddove, in particolare, piuttosto che valutare i titoli presentati dalla candidata Lo Franco in ragione della loro ‘significatività’ in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta, li avrebbe invece valutati in ragione del diverso criterio della c.d. “congruenza/pertinenza”, previsto invece per la sola valutazione delle ‘pubblicazioni’: eccependo, in ragione di tale motivo, il mancato rispetto dei criteri di cui all’art. 2, c. 3, D.M. n. 89/2000, dell’art. 8 del Bando e dei criteri predeterminati dalla stessa Commissione.
Analogamente, con il terzo motivo d’appello, la difesa appellante ripropone le censure di manifesta illogicità ed ingiustizia avverso i giudizi di merito espressi dalla Commissione sulle pubblicazioni presentate dalla candidata Lo Franco.
Sia il secondo che il terzo motivo, ciascuno per la propria specifica ragione, sono inammissibili.
Considerata la consolidata – e non altrimenti contestata – partizione disciplinare specialistica tra gli insegnamenti ed i ‘curricula’ scientifici e didattici pertinenti, deve reputarsi affatto irragionevole, infatti, ritenere la ‘significatività’ di un titolo in relazione con la “pertinenza/ congruenza” del settore scientifico disciplinare per il quale la valutazione ‘comparativa’ è stata bandita. Diversamente ragionando, infatti, secondo i criteri di ‘significatività’ indicati dalla difesa appellante, verrebbero meno non soltanto la partizione disciplinare alla quale ci si è già riferiti come elemento di struttura dell’odierna organizzazione concorsuale dell’accesso agli studi universitari: tale, dunque, già per tale via ‘irragionevole’ ogni criterio che surrettiziamente pretenda di superarlo, come acceda con il motivo qui eccepito; ma, e per conseguenza, anche un fondamentale criterio di affidabilità per poter procedere alla valutazione “comparativa”, consentendo altrimenti l’ingresso a ‘titoli’ e ‘valutazioni’ per i quali, a ben vedere, la Commissione in thesi non avrebbe alcun…’titolo’ per esprimere giudizi.
Anche il terzo motivo, infine, come opportunamente rilevato dal primo Giudice la cui ricognizione merita di essere confermata, è privo di fondamento. Per esso, in realtà, anche in questa sede la difesa di parte appellante si impegna alla fine in un puntiglioso scrutinio critico del merito dei giudizi scientifici espressi dalla Commissione; scrutinio il quale, seppure apprezzabile sotto il profilo dell’impegno analitico, appare tuttavia inammissibile per lo scopo di censura che si prefigge; – sia perché, come sottolineato opportunamente dalla Difesa erariale, non manifesta clamorosi errori di giudizio della Commissione dipendenti dalla “ mancata valutazione” di alcune pubblicazione ( n. 14, 20 e 21) ovvero dalla ricognizione del c.d. impact factor di altre pubblicazioni ( n. 1 e n. 3); sia, e soprattutto, perché, anche in ragione di quanto prima rilevato, alla fine detto scrutinio si risolve nella pretesa di riformulare il ‘merito’ concorsuale dei giudizi espressi dalla Commissione sull’attività scientifica e didattica della concorrente qui appellante, alla quale il Giudice non deve prestare alcun suffragio. La qual cosa, come detto, rende il motivo di censura senz’altro inammissibile.
In conclusione, in quanto tutti i motivi di censura dedotti appaiono chiaramente infondati, l’appello deve essere respinto.
In relazione alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando, respinge l’appello, come in epigrafe proposto, e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Neri, Consigliere
[#OMISSIS#] Mineo, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Corbino, Consigliere
​Pubblicato il 08/09/2016