In una procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di ricercatore universitario, il giudizio della commissione esaminatrice, essendo essenzialmente un “giudizio qualitativo” sulla maturità scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, risulta essere censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della commissione. La presenza, poi, di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso della impossibilità di eliminare una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive, consente esclusivamente di verificare l’esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali della selezione, nel senso che la scelta finale della commissione non deve apparire in contraddizione con gli elementi emergenti dalle varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo; di conseguenza, la valutazione della Commissione esaminatrice, in quanto inerente ad un giudizio qualitativo sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione .
TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 10 giugno 2016, n. 609
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1595 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Candotti, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Canal, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia, Castello, 5507;
contro
Universita’ degli Studi di Venezia Ca’ Foscari, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San [#OMISSIS#], 63;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Beggiora, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, Via Cavallotti, 22;
[#OMISSIS#] Cuneo;
per l’annullamento, previa sospensione
del Decreto del Rettore dell’Università Cà Foscari n. 768 del 21/09/20158, di approvazione degli atti della Commissione incaricata della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, e di tutti gli atti ed i verbali delle sedute della stessa Commissione; del Decreto del Rettore n. 589 del 08/07/2015 di nomina della Commissione e il regolamento di disciplina delle selezioni pubbliche, nonchè di ogni atto connesso, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Venezia Ca’ Foscari e di [#OMISSIS#] Beggiora;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 il dott. [#OMISSIS#] Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto del Rettore del 17.4.2015, l’Università Cà Foscari di Venezia bandiva una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/N3, settore scientifico disciplinare (SSD) L-OR/17 Filosofie, Religioni e Storia dell’India e dell’Asia Centrale.
A seguito della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione convocava per la discussione pubblica e per la prova orale di lingua straniera i candidati –indicati in ordine alfabetico- Beggiora [#OMISSIS#], Candotti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Cuneo [#OMISSIS#].
A conclusione dell’attività di valutazione complessiva, la Commissione dichiarava meritevoli di chiamata per il reclutamento di un ricercatore, in ordine di merito, i dottori Beggiora [#OMISSIS#] (valutazione complessiva finale “A”, di cui “A” per titoli e curriculum e “A” per pubblicazioni), Cuneo [#OMISSIS#] (valutazione complessiva finale “B”, di cui “A” per titoli e curriculum e ”B” per pubblicazioni) e Candotti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (valutazione complessiva finale “B”, di cui “B” per titoli e curriculum e “B” per pubblicazioni).
Con decreto del Rettore n. 768 del 21.9.2015, erano approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di cui si tratta, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 10/N3.
Candotti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] impugnava il suddetto decreto del 21.9.2015, tutti gli atti ed i verbali delle sedute della Commissione e tutti gli atti connessi ivi incluso il decreto del rettore n. 589/2015 di nomina dei commissari e il regolamento per la disciplina delle selezioni pubbliche approvato con decreto n. 439/2011.
La ricorrente, che formulava anche istanza di sospensione cautelare, si affidava ai seguenti sei motivi di ricorso: con il primo motivo, precisato che l’attribuzione del giudizio “B” in relazione ai titoli, al curriculum ed alle pubblicazioni era stata giustificata dalla parziale attinenza degli stessi al SSD L-OR/17 (con affermazione della piena congruenza con il SSD L-OR/18), evidenziava che il bando riguardava l’affidamento di attività didattiche riconducibili ai settori scientifico disciplinari “L-OR /17 o affini” e che il settore L-OR/18 è da ritenere “affine” al SSD L-OR/17 in base al D.M. 4.10.2000; conseguentemente, lamentava una violazione del bando, atteso che non rispondeva al vero che il SSD oggetto del bando fosse stato solo L-OR/17; con il secondo motivo si evidenziava che la ritenuta parziale incongruità tra le tematiche caratterizzanti la formazione e la produzione scientifica della ricorrente e il SSD L-OR/17 risultava solamente affermata, senza alcuna spiegazione circa le sottostanti ragioni; tale difetto motivazionale sarebbe stato acuito dal fatto che la Commissione non aveva determinato il peso ponderale dei criteri e dei sotto criteri di valutazione; infine si censurava, sotto il profilo della carenza ed incongruità della motivazione, la specifica valutazione operata dalla Commissione in ordine ad alcune pubblicazioni, laddove, pur a fronte del medesimo giudizio finale, erano stati attribuite valutazioni differenti in relazione ai singoli sotto criteri (“originalità”, “rilevanza” e “apporto individuale”); con il terzo motivo di ricorso, si denunciava l’erroneità della valutazione di parziale congruenza rispetto al SSD L-OR/17, in quanto la ricorrente aveva conseguito l’idoneità di professore associato proprio per il detto SSD, le pubblicazioni ed il curriculum sarebbero comunque afferenti al settore L-OR/17 e, in ogni caso, i due settori in discussione risulterebbero ontologicamente affini e collegati, non essendoci tra i medesimi una netta separazione, come dimostrato dal fatto che due membri su tre della commissione erano professori ordinari in discipline diverse dal L-OR/17 (prof. Caracchi SSD L-OR/19; prof. Rigopoulos SSD L-OR/18); era, altresì, contestata la piena congruenza con il SSD L-OR/17 di alcune pubblicazioni e titoli del controinteressato Beggiora; con il quarto motivo di ricorso si contestava il mancato apprezzamento del profilo internazionale della ricorrente, pur essendo tale aspetto individuato tra i criteri e sotto criteri di valutazione come definiti nella seduta del 10.7.2015; si contestava, altresì, l’attribuzione di una valutazione migliore al controinteressato pur avendo questi un profilo internazionale più modesto; con il quinto motivo, la ricorrente censurava la mancata applicazione del criterio previsto dall’art. 2, comma 2 del D.M. 243/2011 (ma non dal regolamento di Ateneo nè dalla Commissione in sede di determinazione dei criteri) in relazione alla “significatività” del titolo da valutare in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato; con il sesto ed ultimo motivo, la ricorrente lamentava che, in violazione della previsione di cui all’art. 24 della legge n. 240/2010, la Commissione, successivamente alla discussione con i candidati, si era limitata a ritrascrivere pedissequamente gli stessi giudizi e valutazioni già espressi in sede di valutazione preliminare, con conseguente obliterazione della essenziale funzione attribuita alla discussione dei titoli e dei curricula.
La ricorrente formulava, altresì, domanda di risarcimento dei danni.
Resisteva in giudizio l’Università Cà Foscari, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale, previa precisazione del limite di sindacabilità degli atti impugnati e contestazione delle censure avversarie, concludeva per il rigetto del ricorso per infondatezza.
Anche il controinteressato [#OMISSIS#] Beggiora si costitutiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso stesso per infondatezza, previa puntuale contestazione delle argomentazioni avversarie.
Con ordinanza n. 536, assunta alla Camera di Consiglio del 2 dicembre 2015, era disposta la fissazione dell’udienza di merito.
In vista della pubblica Udienza di discussione, le parti depositavano memorie difensive e di replica con le quali ulteriormente precisavano le rispettive posizioni.
Alla Pubblica Udienza del 23 marzo 2016, il ricorso è passato in decisione.
Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità formulata dal controinteressato, essendo il ricorso infondato nel merito.
Preliminarmente, in linea generale si osserva che nelle procedure concorsuali per cui è causa, il giudizio della Commissione esaminatrice, essendo essenzialmente un “giudizio qualitativo” sulla maturità scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, risulta essere censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della Commissione. La presenza, poi, di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso della impossibilità di eliminare una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive, consente esclusivamente di verificare l’esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali della selezione, nel senso che la scelta finale della Commissione non deve apparire in contraddizione con gli elementi emergenti dalle varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo; di conseguenza, la valutazione della Commissione esaminatrice, in quanto inerente ad un giudizio qualitativo sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione (esprimono tali principi, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2114; id., 9 aprile 2015, n. 1788; id., 6 dicembre 2013, n. 5853; TAR Lazio, Roma, sez. III, 1 dicembre 2015, 13533; id., 9 febbraio 2015, n. 1877; TAR Piemonte, sez. I, 28 luglio 2015, n. 1249; TAR Emilia Romagna, Parma, 14 aprile 2014, n. 113). E’ stato, altresì, osservato che nelle procedure qui in discussione, la valutazione in ordine alla pertinenza ed alla rilevanza delle pubblicazioni, dei titoli e del curriculum, rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, soggetta al sindacato esterno di legittimità sotto il profilo della illogicità e della irrazionalità. In tale materia, a partire dal quadro normativo anteriore rispetto all’art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 117 del 2000, si ritiene che la valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati – dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono- debba essere svolta senza necessità di operare in modo altamente dettagliato sulla valutazione comparativa di ciascun titolo, anche al fine di evitare di perdere la contestualità sintetica della valutazione globale (TAR Calabria, Catanzaro, se. II, 11 giugno 2015, n. 1054).
Tanto premesso in ordine ai principi generali che regolano la materia in esame, si osserva che il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.
L’art. 1 del decreto n. 319 del 17.4.2015 di indizione della procedura di selezione, conformemente al disposto di cui all’art. 24 della legge n. 240/2010, specifica che il settore concorsuale è “10/N3 Culture dell’Asia Centrale e Orientale” ed indica un (solo) settore scientifico disciplinare (SSD) di riferimento del profilo “L-OR/17 Filosofie, Religioni e Storia dell’India e dell’Asia Centrale”. Solo in relazione alle attività didattiche il bando prevede il riferimento ad insegnamenti del SSD “L-OR/17 e affini”, ma ciò non muta l’indicazione del settore scientifico disciplinare di riferimento del profilo previsto dal bando, che resta solo ed esclusivamente L-OR/17, non fosse altro perché si tratta di un bando per “ricercatore”.
La censura, pertanto, è infondata.
Anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Sotto un primo aspetto -relativo alla parziale congruità con il SSD di riferimento -, non può che ribadirsi che la valutazione della pertinenza e della rilevanza delle pubblicazioni, dei titoli e del curriculum, rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, che può essere sindacata in questa sede solo sotto il profilo della illogicità e della irrazionalità manifesta; dell’esistenza di tali situazioni la ricorrente non allega prova, limitandosi, in buona sostanza, ad offrire una diversa “lettura” del proprio profilo rispetto a quello accertato dalla Commissione. In altre parole, la ricorrente non allega alcun elemento idoneo ad affermare che la parziale congruenza dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni con il SSD L-OR/17 (con contestuale rilievo di piena congruenza con il SSD L-OR/18) affermata dalla Commissione sia del tutto illogica o palesemente erronea; né, d’altra parte, viene efficacemente smentito che i temi scientifici trattati dalla ricorrente siano di natura prettamente linguistica, come sostenuto dalla Commissione esaminatrice.
Quanto alla lamentata mancata indicazione del peso ponderale dei criteri e sotto criteri, si osserva che, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla obbligatorietà di tale indicazione, la motivazione delle schede di valutazione, posta a giustificazione dell’attribuzione del punteggio di “B”, sia per i titoli e il curriculum che per le pubblicazioni, è idonea ad esplicitare, in maniera chiara ed univoca, le ragioni poste a fondamento del punteggio assegnato, cioè la constatazione da parte della Commissione che i temi trattati sono risultati pienamente congruenti con il SSD L-OR/18, ma solo parzialmente congruenti con il SSD L-OR/17.
Per quanto riguarda, infine, la pretesa carenza ed incongruità della motivazione in ordine all’attribuzione, per le pubblicazioni, dello stesso giudizio finale a fronte di differenti valutazioni in relazione ai singoli sotto criteri (“originalità”, “rilevanza” e “apporto individuale”), si osserva che dal verbale della seduta preliminare del 10.7.2015, nella quale sono stati individuati i criteri e sotto criteri, la Commissione ha specificato che a ciascuna pubblicazione sarebbe stata assegnata la seguente valutazione “A: eccellente: la pubblicazione si colloca nel 20% superiore della scala di valore condivisa dalla comunità scientifica internazionale; B: Buono: la pubblicazione si colloca nel segmento 60%-80%; C: accettabile: la pubblicazione si colloca nel segmento 50%-60%; D: Limitato: la pubblicazione si colloca nel 50% inferiore; E: Non sufficiente: non valida scientificamente”. Ebbene, appare evidente come non sia illogico o contraddittorio che la Commissione abbia potuto ritenere di assegnare un punteggio di “A”, ovvero di “B” pur in presenza di difformità di giudizio in relazione al singolo sotto criterio, potendo rientrare la valutazione assegnata nell’ambito di valore (range) corrispondente, secondo la regola sopra riportata.
Le censure, dunque, non possono trovare accoglimento.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia nuovamente l’erroneità del giudizio di parziale congruenza rispetto al SSD L-OR/17.
Richiamato quanto già esposto in precedenza in ordine alla valutazione di congruità compiuta dalla Commissione ed ai limiti di sindacabilità della stessa, si osserva, da un lato, che l’ottenimento dell’abilitazione per il ruolo di professore associato non assume rilievo in questa sede, trattandosi di altra e differente selezione rispetto a quella, per ricercatore, di cui si discute; dall’altro, che per quanto i due SSD in parola siano affini e collegati, non può non rilevarsi che i due settori scientifico-disciplinari, pur inseriti all’interno dello stesso settore concorsuale (10/N3), sono stati tenuti ben distinti dal legislatore, come emerge dalla declaratoria contenuta nel D.M. 4 ottobre 2010, per cui risulta pienamente giustificata l’attribuzione del punteggio compiuta dalla Commissione, sostanzialmente fondata sulla parziale congruità del profilo della ricorrente rispetto al SSD di riferimento della procedura selettiva in oggetto.
Privi di fondamento, infine, risultano i rilievi relativi ai componenti della Commissione, atteso che la competenza dei medesimi in ordine ad entrambi i settori scientifico-disciplinari che qui rilevano (L-OR/17 e L-OR/18) non è messa in discussione, con la conseguenza che tale Commissione risulta estremante qualificata nell’accertamento della congruità del profilo dei candidati rispetto al SSD L-OR/17 ovvero rispetto al SSD L-OR/18.
Anche tali doglianze, pertanto, non sono fondate.
Con il quarto motivo si è contestato il mancato corretto apprezzamento del profilo internazionale della ricorrente, rispetto a quello del controinteressato, ritenuto più modesto.
La censura non è pertinente.
Come già esposto in precedenza, il punteggio di “B” assegnato alla ricorrente, che consegue ad una valutazione complessiva dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, trova sostanzialmente fondamento nella accertata (solo) parziale congruenza con il settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva e non in una asserita “sottovalutazione” di altri sotto criteri, come sostenuto in ricorso.
Anche il quinto motivo, relativo alla “significatività” del titolo da valutare in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato, non è fondato.
Invero, dall’esame dei verbali della procedura selettiva emerge che i titoli dei candidati, così come i rispettivi curricula, sono stati esaminati e valutati dalla Commissione, la quale fornisce adeguata motivazione nei giudizi finali dei punteggi assegnati.
Infine, anche il sesto ed ultimo motivo è privo di fondamento.
La ricorrente lamenta che la Commissione, successivamente alla discussione con i candidati, si sarebbe limitata a ritrascrivere pedissequamente gli stessi giudizi e valutazioni già espresse in sede di valutazione preliminare.
Premesso che una eventuale coincidenza di giudizio tra quello preliminare e quello espresso dopo la prova orale di discussione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, non sarebbe, di per sé solo, viziato, atteso che a seguito della discussione orale potrebbero non emergere elementi tali da determinare una modifica, in positivo o in negativo, del giudizio precedentemente espresso, si osserva che dai giudizi conclusivi espressi dopo la discussione orale (verbale di data 4.9.2015), emerge che la Commissione, nel formulare detti giudizi, ha tenuto conto dell’espletamento della detta prova, seppur nei termini di una conferma dei giudizi già espressi dalla Commissione medesima in sede preliminare.
Anche tale censura è, pertanto, non merita accoglimento.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va, dunque, respinto unitamente alla domanda di risarcimento dei danni in esso formulata.
Le spese di causa, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente in forza del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta in ogni domanda.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge, in favore di ciascuna delle parti costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Nicolosi, Presidente
[#OMISSIS#] Falferi, Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)