Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 settembre 2016, n. 3982

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore

Data Documento: 2016-09-27
Area: Giurisprudenza
Massima

In sede di giudizio di ottemperanza, al fine di stabilire l’ambito oggettivo del giudicato (sia con riferimento agli effetti demolitori, sia con riferimento agli effetti ripristinatori e conformativi), occorre far riferimento non solo alla sentenza da eseguire, ma anche alle sentenza eventualmente pronunciate in esito a giudizio di ottemperanza, le quali hanno una funzione chiarificatrice della portata del giudicato ed effetto vincolante tra le parti, contribuendo a puntualizzare, inserendosi in una fattispecie processuale a formazione progressiva, il decisum ottemperando.

Contenuto sentenza

N. 03982/2016REG.PROV.COLL.
N. 08534/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8534 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] Esposito, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Maffettone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Trevisan, in Roma, via Ludovisi, 35; 
contro
Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R., in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, non costituito in giudizio; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Iannotta, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Cola di [#OMISSIS#], 111; 
[#OMISSIS#] Di Tommasi, non costituito in giudizio; 
per l’ottemperanza
alla sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE VI, n. 05753/2013, resa tra le parti e concernente: annullamento parziale del concorso per la copertura di un posto di ricercatore;
Visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale delle Ricerche e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016, il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, gli avvocati Maffettone e Iannotta, nonché l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#];
1. A norma dell’art. 114, comma 3, cod. proc. amm. la sentenza deve essere redatta in forma semplificata, sicché, quanto alle vicende processuali pregresse definite con la sentenza ottemperanda n. 5753/2013 e con la prima sentenza di ottemperanza n. 4700/2015 di questa Sezione, si intendono richiamate integralmente le esposizioni contenute nelle menzionate sentenze.
2. L’odierno ricorrente ing. [#OMISSIS#] Esposito, con il nuovo ricorso ex art. 112 cod. proc. amm. depositato il 4 marzo 2016, agisce per la declaratoria di nullità e/o inefficacia dei seguenti atti:
– del provvedimento n. 86683 del 22 dicembre 2015 della Direzione centrale risorse umane del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), con cui è stata nuovamente approvata la graduatoria relativa al concorso indetto dal C.N.R. nel dicembre 2009 per un posto a tempo indeterminato di ricercatore di terzo livello Area scientifica E2 Cod. NA 84/01, da destinare all’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFoM) del C.N.R. presso strutture dislocate nella Regione Campania – concorso, al cui esito erano risultati primo classificato e vincitore il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], secondo classificato il dott. [#OMISSIS#] Di Tommasi e terzo classificato l’odierno ricorrente ing. Esposito [#OMISSIS#], ed il quale era stato annullato con sentenza n. 3705/2012 T.a.r. per la Campania, confermata nella parte dispositiva, ma con diversa motivazione, con sentenza n. 5753/2013 di questa Sezione, seguita da una prima sentenza di ottemperanza n. 4700/2015 –, nella parte in cui il ricorrente figurava, di nuovo, come terzo classificato, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di accesso in capo ai primi due classificati;
– il verbale del 17 dicembre 2015, con cui la commissione giudicatrice, in asserita elusione e/o violazione del giudicato di cui alle sentenze n. 5734/2013 e n. 4700/2015 di questa Sezione, ha stabilito un nuovo criterio per la valutazione del requisito di ammissione, ritenendo i due candidati che lo precedevano in graduatoria in possesso di tale requisito;
– i decreti del presidente del C.N.R. n. 80791 del 26 novembre 2015 e n. 84026 del 10 dicembre 2015 con cui è stata nominata e, poi, modificata la composizione della nuova commissione giudicatrice.
3. Come precisato nella prima sentenza di ottemperanza n. 4700/2015 intervenuta inter partes, il nucleo centrale del decisum della sentenza ottemperanda n. 5734/2013 è costituito dalla statuizione di annullamento della menzionata procedura concorsuale, limitatamente al segmento procedimentale relativo alla valutazione del requisito di accesso di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), del bando, in capo ai due controinteressati ([#OMISSIS#] e Di [#OMISSIS#]) classificati in posizione poziore rispetto all’originario ricorrente (Esposito), sicché l’attuazione del capo di sentenza passato in giudicato esigeva la rinnovazione della valutazione circa la l’attinenza dei titoli richiesti (dottorato di ricerca o svolgimento triennale di attività di ricerca post-laurea o assegni di ricerca qualificati), presentati dai primi due classificati (dottorato di ricerca in Biologia Applicata), all’attività richiesta nell’allegato A) del bando (ossia, alla tematica di lavoro «Osservazioni da aereo di ecosistemi terrestri»).
Occorre al riguardo precisare che in sede di giudizio di ottemperanza, al fine di stabilire l’ambito oggettivo del giudicato (sia con riferimento agli effetti demolitori, sia con riferimento agli effetti ripristinatori e conformativi), occorre far riferimento non solo alla sentenza da eseguire (nella specie, alla sentenza n. 3753/2013), ma anche alle sentenze eventualmente pronunciate in esito a giudizio di ottemperanza (nella specie, alla sentenza n. 4700/2015), le quali hanno una funzione chiarificatrice della portata del giudicato ed effetto vincolante tra le parti, contribuendo a puntualizzare, inserendosi in una fattispecie processuale a formazione progressiva, il decisum ottemperando.
Nella specie, con la sentenza di ottemperanza n. 4700/2015 è stato statuito che l’attuazione del capo della sentenza n. 5735/2013, passato in giudicato, esigeva la rinnovazione del solo segmento procedimentale costituito da una nuova valutazione della sussistenza, o meno, del requisito di accesso in capo ai primi due classificati, avente ad oggetto l’attinenza, o meno, dei titoli richiesti (dottorato di ricerca o svolgimento triennale di attività di ricerca post-laurea o assegni di ricerca qualificati) all’attività specificata nell’allegato A) del bando, segnatamente alla tematica di lavoro «Osservazioni da aereo di ecosistemi terrestri».
4. Quanto al tenore dispositivo delle statuizioni passate in giudicato, con la prima sentenza di ottemperanza n. 4700/2015 sono stati dichiarati nulli, per elusione del giudicato, il provvedimento n. 43725 del 9 giugno 2014, della Direzione centrale gestione risorse umane del C.N.R., recante l’approvazione degli atti adottati dalla nuova commissione (nominata con decreto n. 16484 del 3 marzo 2014) in asserita esecuzione della sentenza 5734/2013 ed in rinnovazione degli atti annullati, al cui esito era stata confermata la graduatoria originaria, e gli atti presupposti. In particolare, il vizio di nullità è stato ricondotto alla rideterminazione, da parte della nuova commissione, dei requisiti di ammissione nel senso che l’attinenza dei titoli richiesti dal bando dovesse essere valutata, in via alternativaanziché in via cumulativa (peraltro, con erronea limitazione alle «competenze di base»), in relazione alle sub-aree della tematica di lavoro come ridefinite, di cui una soltanto includente l’osservazioneaeroportata di ecosistemi terrestri, con conseguente aggiramento del requisito del bando costituito dall’attinenza dei titoli all’osservazione aeroportata di ecosistemi terrestri, poiché i titoli prodotti dai primi due classificati attenevano all’altra sub-area tematica, diversa da quella involgente l’osservazione da aereo di ecosistemi terrestri.
5. Con il presente (secondo) ricorso per ottemperanza, l’ing. Esposito lamenta l’elusione e/o violazione del giudicato, perpetrata dagli ulteriori atti in rinnovazione, specificati sopra sub 2., posti in essere in dichiarata esecuzione del giudicato inter partes, lamentando che la commissione, anche questa volta, avrebbe rideterminato i requisiti di ammissione in modo non conforme alle previsioni del bando, ed espresso il conseguenziale giudizio di ammissione dei controinteressati senza valutare la specifica attinenza dei titoli da essi presentati alla tematica di lavoro dell’osservazione aerea degli ecosistemi terrestri.
6. Le doglianze del ricorrente, dedotte con il (secondo) ricorso per ottemperanza depositato il 4 marzo 2016, sono fondate.
6.1. In linea di fatto, si osserva che:
– secondo le risultanze del verbale del 17 dicembre 2015, la commissione, nella determinazione del criterio di valutazione del requisito di ammissione di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), del bando di concorso in relazione al profilo stabilito nell’allegato A del bando [«Area scientifica: (E.2) Scienze dell’ambiente; Linea strategica: Uso sostenibile delle risorse naturali; Tematica di lavoro: Osservazioni da aereo di ecosistemi terrestri; Titolo di studio (vecchio ordinamento): Fisica, Scienze Forestali, Scienze Ambientali, Scienze Agrarie, Ingegneria Aerospaziale, Scienze Biologiche»], ha provveduto testualmente come segue: « […] Specificamente la Commissione ritiene che i titoli dei Candidati di cui al p. 2 lett. b) dell’art. 2 debbano comprovare la capacità di analisi di dati provenienti da acquisizioni sperimentali in ecosistemi terrestri con particolare riferimento alle dinamiche dei flussi gassosi e la conoscenza delle relative tecnologie sperimentali di acquisizione anche utilizzabili su dispositivi aeroportati»;
– nell’affermare l’attinenza del titolo di dottorato di ricerca in Biologia Applicata (indirizzo Ecologia Terrestre), vantato dai primi due classificati [#OMISSIS#] e Di Tommasi, alla tematica di lavoro stabilita nel bando e come sopra ridefinita, la commissione ha motivato testualmente: « […] accerta la qualificante esperienza di entrambi nell’uso di strumentazioni avanzate di laboratorio e di campo per le acquisizioni di dati fisico-ambientali ed ecofisiologici mediante analisi di flussi gassosi a livello fogliare, di misure di flussi a livello di comunità vegetale e di misure di fluorescenza. Inoltre, si evince, per entrambi, capacità di analisi statistica dei suddetti dati acquisiti su specie di interesse agrario e su specie naturali erbacee e legnose tipiche di ecosistemi terrestri. Ciò consente di stabilire la piena concordanza con i criteri proposti dalla Commissione e di conseguenza si ritiene valido il titolo di Dottore di Ricerca in Biologia Applicata (indirizzo Ecologia Terrestre) per l’ammissione al concorso in questione, in quanto attinente alla specifica tematica di lavoro “Osservazioni da aereo di ecosistemi terrestri” ed all’attività di ricerca dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo, come indicata sul sito ufficiale del CNR; tale titolo costituisce il quid pluris rispetto alla laurea, basato sull’uso di tecnologie e metodologie di misura e trattamento dei dati complesse e innovative, proprie dell’attività di ricerca volta all’analisi di ecosistemi terrestri agricoli e forestali anche mediante osservazione da aereo nel contesto dell’uso sostenibile delle risorse naturali».
6.2. Orbene, da quanto sopra emerge, in primo luogo, l’ambiguità e contrarietà con le previsioni del bando (quali ricostruite nelle sentenze ottemperande) della determinazione del criterio per la valutazione dell’attinenza, o meno, del dottorato di ricerca in Biologia Applicata alla specifica tematica di lavoro «Osservazioni da aereo di ecosistemi terrestri», avendo la commissione richiesto competenze non tipiche della tematica di lavoro stabilita nel bando. Invero, in base alla sopra riportata riformulazione del requisito di accesso dette competenze potevano essere maturate su tecnologie sperimentali non necessariamente utilizzate su dispositivi aeroportati, con la conseguente restrizione del requisito di accesso dell’attinenza del titolo alla sola linea strategica e non anche alla specifica tematica di lavoro. Occorre, al riguardo, precisare che la tematica di lavoro specificata nel bando in relazione al posto in contestazione deve qualificarsi alla stregua di elemento essenziale della lex specialis, avendo il C.N.R. con il bando de quo individuato ben oltre 60 profili specialistici, per altrettante tematiche di lavoro, cui andavano correlati i titoli post-laurea, da valutare sotto il profilo di un concreto e puntuale rapporto di attinenza con l’attività (tematica di lavoro) che i concorrenti vincitori in seguito sarebbero stati tenuti a svolgere. Destituito di fondamento è, al riguardo, l’assunto della difesa del controinteressato dott. [#OMISSIS#], secondo cui l’oggetto della tematica di lavoro sarebbe costituito dallo studio degli ecosistemi terrestri a prescindere dalle tecniche utilizzabili (v. p. 2 della memoria depositata il 3 maggio 2016), contrastando tale assunto con il tenore della lex specialis – come ricostruito, con efficacia di giudicato, dalle sentenze n. 5735/2013 e n. 4700/2015 di questa Sezione – che, invece, poneva l’accento proprio sulla tecnica dell’osservazione aeroportata degli ecosistemi terrestri, configurandolo come elemento qualificante.
In secondo luogo, vi emerge l’assenza, in sede di rinnovata valutazione dei titoli dei due candidati primi classificati, di un giudizio chiaro e univoco di attinenza del titolo alla specifica tematica di lavoro dell’osservazione da aereo di ecosistemi terrestri, mancando qualsiasi riscontro, concreto e preciso, degli elementi che potessero suffragare l’affermata (dalla commissione) attinenza con la tematica di lavoro stabilita nel bando, non potendosi ritenere tale il sibillino riferimento all’«uso di tecnologie e metodologie di misura e trattamento dei dati complesse e innovative, proprie dell’attività di ricerca volta all’analisi di ecosistemi terrestri agricoli e forestali anche mediante osservazione da aereo nel contesto dell’uso sostenibile delle risorse naturali» (v. sopra sub 6.1.).
Peraltro, il rilevato vizio valutativo riflette la sopra evidenziata ambiguità del criterio di valutazione prestabilito dalla stessa commissione, non aderente alle previsioni del bando.
6.3. Deve pertanto concludersi che anche la commissione nominata in esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 4700/2015, in sede di valutazione della sussistenza del requisito di ammissione di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), del bando in capo dei primi due classificati, è incorsa nel vizio di elusione e violazione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 5735/2013 e n. 4700/2015, introducendo un criterio valutativo non aderente alle previsioni del bando quali ricostruite dalle citate sentenze nella parte conformativa del decisum, reiterandone l’elusione e violazione, così pervenendo, in applicazione di tale criterio (ripetesi, viziato per contrasto con le previsioni del bando quali ricostruite dalle sentenze passate in giudicato), ad un altrettanto viziato giudizio di attinenza dei titoli vantati dai controinteressati al requisito di ammissione de quo.
In accoglimento del ricorso, s’impone dunque la dichiarazione di nullità degli atti sub 2. per elusione e violazione del giudicato di cui alle sentenze n. 5735/2013 e n. 4700/2015 di questa Sezione.
Restano assorbiti i vizi-motivo dedotti avverso gli atti di nomina della commissione.
7. Quanto alle ulteriori statuizioni da adottare nella presente sede di ottemperanza, ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l’applicazione della previsione di cui all’articolo 114, comma 4, lettera a), del cod. proc. amm., secondo cui il giudice dell’ottemperanza, «in caso di accoglimento del ricorso: a) ordina l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione» (v., in generale, sui presupposti di applicabilità della citata disposizione processuale in materia concorsuale, Cass. Sez. Un. Civ. 31 marzo 2015, n. 6494; Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 147).
Considerato, per un verso, che nelle valutazioni effettuate dalla commissione sui curricula e sui dottorati di ricerca dei controinteressati non è dato evincere una concreta e specifica attinenza alla tematica di lavoro «Osservazioni da aereo di ecosistemi terrestri», e, per altro verso, che a seguito dei ripetuti giudicati di annullamento (e di nullità) formatisi nei confronti degli atti del C.N.R., ritiene il collegio che ormai non residui in capo al C.N.R. ed all’organo incaricato della valutazione dei requisiti di accesso dei candidati primi classificati alcun apprezzabile margine valutativo per pervenire a un esito diverso dal riscontro negativo di detti requisiti e dalla conseguente esclusione dei due controinteressati dal concorso in esame con sequela di dichiarazione dell’ing. Esposito a vincitore del concorso, con ogni conseguenza di legge.
8. In applicazione dei criteri della causalità e della soccombenza, le spese del presente giudizio di ottemperanza, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico del resistente C.N.R. e del controinteressato dott. [#OMISSIS#].
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto, provvede come segue:
– dichiara la nullità degli atti specificati al punto 2. della parte-motiva della presente sentenza;
– dispone l’esclusione dei controinteressati dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dott. [#OMISSIS#] Di Tommasi dal concorso de quo;
– dichiara il ricorrente ing. [#OMISSIS#] Esposito vincitore del concorso;
– ordina al C.N.R. di dare integrale ed esatta esecuzione alla presente sentenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, riservandosi in caso di persistente inottemperanza di nominare un commissario ad acta, su istanza di parte;
– condanna il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e il C.N.R. a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano negli importi complessivi di euro 2.000,00 (duemila/00) a carico del primo e di euro 4.000,00 (quattromila/00) a carico del secondo, oltre agli accessori di legge ed al contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
Pubblicato il 27/09/2016