TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 30 maggio 2017, n. 2879

Studente universitario-Inattività esami per otto anni consecutivi-Art. 149 t.u. 31 agosto 1933, n. 1592-Decadenza

Data Documento: 2017-05-30
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 149, t.u. 31 agosto 1933, n. 1592, che prevede la decadenza dalla qualità di studente universitario di coloro i quali “non sostengono esami per otto anni consecutivi”, non consente interpretazioni discrezionali per l’amministrazione in ordine all’apprezzamento e alla valutazione di eventuali motivazioni determinanti l’interruzione dell’attività universitaria, costituendo fonte di attività amministrativa vincolata. La decadenza ha, quindi, carattere vincolato, senza che alla p.a. residui alcuna discrezionalità, ove si sia verificato il fatto obiettivo dell’inattività scolastica protrattasi per almeno otto anni consecutivi.

La decadenza dalla qualità di studente si configura quale conseguenza oggettiva della sospensione degli esami per la detta durata, senza assegnare rilevanza alcuna ai motivi che possano averla determinata (Consiglio di Stato,Sez. VI, 9 settembre 2005, n. 4670; Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 novembre 2011, n. 6004).

Contenuto sentenza

N. 02879/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05056/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5056 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] Maiella, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Ciannella C.F. CNNSRG43C13A851P, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, corso Umberto i N.109; 
contro
Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; 
per l’annullamento
del decreto rettorale n. 1439 del 08/05/2014, con il quale è stata dichiarata la decadenza della qualità di studente del ricorrente, per non aver sostenuto esami per otto anni consecutivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2017 il dott. [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato il decreto n.1439 del 08/05/2014 del Rettore dell’Università degli studi [#OMISSIS#] II, col quale veniva dichiarata la sua decadenza dal corso per non aver sostenuto esami per un periodo di 8 anni, ex art. 149, t.u. 31 agosto 1933 n. 1592.
Il medesimo ricorrente ha indicato, in punto di fatto, di aver frequentato il corso di laurea in Fisica sostenendo 19 esami sui 22 previsti e che le materie d’insegnamento degli ultimi tre esami (Teoria quantistica dei campi, Fisica della gravitazione e Teoria delle stringhe) lo hanno affascinato a tal punto da stimolargli il desiderio di un approfondimento molto più intenso di quanto potessero offrire le rispettive Cattedre universitarie. Nel 2005 ha cominciato a dedicarsi per suo conto a studi di grande impegno che lo hanno portato, dopo lunghi anni di appassionata ricerca, a risultati lusinghieri, come dimostrato dall’elaborazione di importanti ipotesi sulla fisica delle particelle elementari, rese note alla Comunità scientifica attraverso la recente pubblicazione in lingua inglese, precisamente in data 15 giugno 2014, di una sintesi dei suoi lavori su HAL (archivio pluridisciplinare destinato al deposito e diffusione di articoli scientifici di livello di ricerca) dal titolo “The a-Theory. From Tachyonic to Bradyonic Universe. New Physical Scenarios”, vidimata in versione italiana dal Notaio D'[#OMISSIS#] di Napoli (Rep.646 del 17.5.2012).
Totalmente assorbito da quest’attività, che andava ben al di là della preoccupazione di sostenere esami, il ricorrente non si è accorto che frattanto scadeva il termine utile per completare il corso di laurea.
Parte ricorrente ha, pertanto, formulato i seguenti motivi di ricorso.
1) Il provvedimento di decadenza è stato adottato senza preventiva comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento in violazione dell’art. 7 della legge 241/1990;
2) Sussistono circostanze eccezionali che giustificano il mancato sostenimento di almeno un esame;
3) Risulterebbe incostituzionale, per limitazione del diritto allo studio, la norma che sanziona sic et simpliciter la decadenza senza verificare se l’inerzia dello studente protratta per otto anni rappresenti abbandono degli studi o sia motivata da valide ed apprezzabili ragioni.
Si è costituita in giudizio l’Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli resistendo al ricorso.
DIRITTO
1) Il ricorso si palesa infondato.
2) L’art. 149, t.u. 31 agosto 1933, n. 1592, che prevede la decadenza dalla qualità di studente universitario di coloro i quali “non sostengono esami per otto anni consecutivi”, non consente interpretazioni discrezionali per l’amministrazione in ordine all’apprezzamento e alla valutazione di eventuali motivazioni determinanti l’interruzione dell’attività universitaria, costituendo fonte di attività amministrativa vincolata.
La decadenza ha, quindi, carattere vincolato, senza che alla p.a. residui alcuna discrezionalità, ove si sia verificato il fatto obiettivo dell’inattività scolastica protrattasi per almeno otto anni consecutivi.
In sostanza, la decadenza dalla qualità di studente si configura quale conseguenza oggettiva della sospensione degli esami per la detta durata, senza assegnare rilevanza alcuna ai motivi che possano averla determinata (Consiglio di Stato, sez. VI, 9/9/2005, n. 4670; Consiglio di Stato, sez. VI, 14/11/2011, n. 6004).
3) E’, altresì, manifestamente infondata la ventilata questione di illegittimità costituzionale.
Il diritto allo studio proclamato dall’art. 34 Cost. è statuito con riguardo alla sola istruzione di base, che è obbligatoria e gratuita per almeno otto anni; al di sopra di questa soglia, invece, il diritto allo studio è garantito ai soli capaci e meritevoli e si concreta, comunque, nella rimozione delle cause di ordine economico che l’esercizio di tale diritto possono impedire.
Non vi è, poi, violazione del principio stabilito dall’art. 3 della Costituzione, giacché esso va inteso nel senso che deve essere garantita parità di trattamento a parità di situazioni oggettive e soggettive.
In realtà, il rigore di cui al ripetuto art. 149 ben si giustifica se si ha presente la particolare importanza dell’istruzione universitaria, in cui è fondamentale una continua valutazione della formazione culturale e della preparazione professionale dello studente, controllabile, mediante esami, che non possono essere sospesi, a giudizio insindacabile del legislatore, per un periodo di tempo superiore agli otto anni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 4670/2005 cit.).
4) Quanto alla censura inerente alla mancata comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento, il Collegio ritiene applicabile al caso in esame il disposto dell’art. 21-octies della legge n. 241/90, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, vertendosi in ambito provvedimentale vincolato e risultando che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Né è sostenibile l’illegittimità del provvedimento di decadenza motivata dalla circostanza che la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe consentito al medesimo ricorrente di evitare di incorrere in decadenze, in quanto al momento della comunicazione i presupposti per la declaratoria di decadenza si erano già integrati.
Inoltre, l’indicata decadenza è un effetto determinato direttamente dalla legge, che ne disciplina i termini temporali, che il privato è tenuto a conoscere, rispetto al quale lo stesso non può fondare alcuna aspettativa e la cui declaratoria risulta un atto dovuto.
L’intervenuta decadenza per decorso del termine è, pertanto, un effetto ex lege rispetto al quale nessun obbligo informativo grava sull’amministrazione. A tale proposito, infatti, la comunicazione di avvio del procedimento di declaratoria di decadenza opera ex post, una volta che la decadenza si è già verificata, al solo fine del suo accertamento.
5) Per le suesposte ragioni il ricorso va rigettato.
In considerazione della peculiarità della vicenda e dell’esistenza di circostanze eccezionali tali da ingenerare potenziali dubbi sull’interpretazione della norma sulla decadenza, il Collegio ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
[#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 30/05/2017