Il parere del CUN riveste natura obbligatoria, sebbene non vincolante, essendo ammessa la possibilità do una determinazione difforme congruamente motivata.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 26 maggio 2017, n. 2821
Professore universitario-Passaggio di settore scientifico disciplinare (SSD)-Parere CUN obbligatorio non vincolante
N. 02821/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00707/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 cod. proc. ammin., sul ricorso numero di registro generale 707 del 2017 integrato da motivi aggiunti, proposto dal Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Falco e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo N. 4;
contro
Consiglio Universitario Nazionale non costituito in giudizio;
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e Università degli Studi Napoli Parthenope, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata ope legis in Napoli, via Diaz, 11;
per l’annullamento previa sospensione,
quanto al ricorso introduttivo:
1) del provvedimento a firma del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” prot. n. 81620/16 del 28.12.2016 recante il diniego della richiesta del ricorrente di passaggio di Settore Scientifico Disciplinare S.S.D. da M-EDF/02 “Metodi e Didattiche delle Attività Sportive” a M-PED/03 “Didattica e Pedagogia Speciale” entrambi compresi nello stesso Settore Concorsuale 11/D2 “Didattica, Pedagogia e Ricerca Educativa”;
2) del parere del Consiglio Universitario Nazionale C.U.N., assunto nell’adunanza del 20.1.2016, citato nel provvedimento sub 1, recante parere non favorevole all’istanza del ricorrente di passaggio di S.S.D. da M-EDF/02 “Metodi e Didattiche delle Attività Sportive” a M-PED/03 “Didattica e Pedagogia Speciale”;
3) se ed in quanto possa occorrere, della nota dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope prot. n. 68066/2016 del 14.10.2016 recante la richiesta al C.U.N., del parere ex art. 3 D.M. 855/2015;
4) di ogni atto, presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti:
1) Della delibera del Consiglio Universitario Nazionale C.U.N., assunto nell’adunanza del 15/3/2017, recante parere non favorevole all’istanza del ricorrente di passaggio di S.S.D. da M-EDF/02 “Metodi e Didattiche delle Attività Sportive” a M-PED/03 “Didattica e Pedagogia Speciale”;
2) se ed in quanto possa occorrere, della lettera della Società Italiana di Pedagogia Speciale dell’ottobre 2016 – citata a pag. 3 secondo capoverso della delibera sub 1 ma non esibita in Atti dal Ministero – recante parere negativo alla richiesta di passaggio di S.S.D. del ricorrente;
3) se ed in quanto possa occorrere di tutti gli ulteriori atti esibiti in giudizio dal Ministero resistente in data 17/3/2017 e 6/3/2017;
4) del provvedimento a firma del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” prot. n. 81620/2016 del 28/12/2016 recante il diniego della richiesta del ricorrente di passaggio di Settore Scientifico Disciplinare S.S.D. da M-EDF/02 “Metodi e Didattiche delle Attività Sportive” a M-PED/03 “Didattica e Pedagogia Speciale” già gravato con il ricorso introduttivo;
5) di ogni atto, presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati in cui si espone di essere Professore Ordinario S.S.D. M-EDF/02 presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e di aver, in ragione della comprovata esperienza nel settore della Didattica e Pedagogia Speciale, chiesto il passaggio al S.S.D. M-PED/03, per come facente parte come il S.S.D. di applicazione dello stesso Settore Concorsuale 11/D2. Con Delibera n.24 del 5/10/2016 il competente Consiglio di Dipartimento della Università in epigrafe approvava detto passaggio con voto unanime ed il Senato Accademico con Delibera del 13/10/2016 autorizzava il trasferimento, ciò sul presupposto della afferenza della produzione scientifica e degli studi del ricorrente ai temi della Didattica e della Pedagogia Speciale. Dopo che l’Università trasmetteva la richiesta del ricorrente al CUN in pretesa applicazione dell’art.3 del DM n.855/2015, è stato adottato l’impugnato provvedimento del 20/12/2016 di parere non favorevole;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la memoria integrativa dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visti i motivi aggiunti avverso la Delibera del CUN del 15/3/2017, nonché gli atti esibiti dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in sede di memoria di costituzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la memoria integrativa dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Relatore – alla Camera di Consiglio del giorno 23 maggio 2017 – il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ed uditi i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi degli artt. 60 e 73, comma 3°, cod. proc. amm.;
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;
Considerato:
che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare, come rappresentato ai difensori delle parti (anche ai sensi dell’art. 73, comma 3°, c.p.a.), essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;
che in via preliminare, a prescindere dalla incertezza della normativa di riferimento e dalla stessa necessità che fosse o meno acquisito (il riferimento effettuato dal CUN – in sede di parere del 15/3/2017 impugnato con motivi aggiunti – all’art.4 del DM 4/10/2000 è inconferente attesa la vigenza allo stato del DM n.855 del 30/10/2015, peraltro richiamato dallo stesso Consiglio Universitario nelle premesse del parere del 20/12/2016 impugnato in sede introduttiva del giudizio), il parere del CUN riveste, alla stregua dell’inequivoco tenore della previsione di legge, natura obbligatoria sebbene non vincolante, essendo ammessa la possibilità di una determinazione difforme congruamente motivata;
che, con riguardo ai motivi aggiunti, il parere del CUN del 15/3/2017, come asseritamente reso al fine di fornire all’Avvocatura erariale un rapporto per la difesa nel presente giudizio, viola il principio secondo cui è inammissibile da parte della Pubblica Amministrazione l’integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo anche dopo le modifiche apportate alla Legge n.241/1990 dalla Legge n.15/2005, rimanendo sempre valido il principio secondo cui la motivazione del provvedimento non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire il provvedimento amministrativo, ciò a tutela del buon andamento amministrativo, dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario e dei principi di parità delle parti e giusto processo (art. 2 c.p.a.) e di pienezza della tutela secondo il Diritto europeo (art. 1 c.p.a.) i quali convergono nella centralità della motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa (ex multis Cons. Stato, VI, 18.10.2011, n.5598; 30.6.2011, n.3882; TAR Campania, Salerno, II, 15.2.2012, n.218; TAR Campania, Napoli, VII, 10.6.2011, n.3081);
che la norma contenuta nell’art.3 della Legge n.241/1990, che prescrive che ogni provvedimento amministrativo sia motivato, non è riconducibile a quelle “sul procedimento o sulla forma degli atti”, poiché la motivazione non ha alcuna attinenza né con lo svolgimento del procedimento né con la forma degli atti in senso stretto, riguardando, più precisamente, l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche “che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”, tant’è che nella stessa giurisprudenza comunitaria la motivazione viene configurata come requisito di “forma sostanziale” (TAR Sicilia, Catania, IV, 29.3.2012, n. 900);
che nella fattispecie non si rientra sicuramente nel caso degli atti di natura vincolata di cui all’art. 21-octies della Legge n.241/1990, allorchè si ritiene che l’Amministrazione possa dare anche successivamente l’effettiva dimostrazione in giudizio dell’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell’atto, oppure indicare anche successivamente una fonte normativa non prima menzionata nel provvedimento quando questa, per la sua notorietà, ben avrebbe potuto e dovuto essere conosciuta da un operatore professionale (Cons. Stato, IV, 9.10.2012, n.5257);
che appare parimenti fondata la censura di motivazione erronea e carente del giudizio di valutazione non favorevole come già formulata in sede di ricorso introduttivo del giudizio, implicitamente confermata – quanto alla mancanza di competenza nel S.S.D. in questione da parte dei soggetti che avevano originariamente istruito ed esaminato la domanda del ricorrente – dal Consiglio Universitario allorchè, al 2° cpv. di pag.3 del parere del 15/3/2017, si conferisce rilevanza ad una lettera della Società Italiana di Pedagogia Speciale che avrebbe attestato la carenza, nella produzione scientifica del ricorrente, delle caratteristiche epistemiologiche e metodologiche del Settore M-PED/03;
che, in disparte la cennata inammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione dell’atto amministrativo non essendo stata tale lettera citata nel primo parere del 20/12/2016 alla stregua del quale soltanto può essere reso il presente provvedimento in sede giurisdizionale, non è possibile riconoscere alcuna rilevanza ad una lettera proveniente da una Società privata, ciò nella misura in cui il giudice amministrativo ha poteri di controllo della discrezionalità tecnica che si spingono fino alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche, in relazione alla loro correttezza sotto gli aspetti del criterio tecnico e del procedimento applicativo, atteso che, se da un lato non è possibile sostituirsi alla P.A. nell’effettuazione di valutazioni opinabili, è dall’altro innegabile che, qualora la discrezionalità tecnica non risulta sostenuta da alcun profilo motivazionale e risulta applicata senza il necessario contraddittorio con l’interessato – garanzia che nella fattispecie è stata violata in maniera incontestata, ben può intervenire il giudice amministrativo a rilevarne il vizio relativo;
che le considerazioni tecniche illustrate, anche successivamente, dal Consiglio Universitario dovevano piuttosto essere svolte e sviluppate in contraddittorio con la parte interessata, dunque nel corso del procedimento e non in sede postuma giurisdizionale, risultando contestate le modalità di sviluppo e conclusione del procedimento quali particolarmente rilevanti proprio nella presente sede di legittimità;
che, in ragione della carenza di un adeguato substrato motivazionale che inficia i provvedimento gravati anche attraverso motivi aggiunti, il ricorso come proposto con successive censure merita accoglimento, mentre la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe come proposto anche attraverso motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti oggetto di impugnazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 23 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] Guarracino, Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Consigliere
Pubblicato il 26/05/2017