TAR Lazio, Roma Sez. III, 30 maggio 2017, n. 6393

Professore a contratto-Incarico insegnamento corso di lingua-Criteri valutazione bando-Anzianità di servizio

Data Documento: 2017-05-30
Area: Giurisprudenza
Massima

Laddove il bando di concorso preveda che la valutazione degli incarichi attinenti il profilo professionale debba essere effettuata in relazione all’anzianità di conferimento di incarico, è legittima la scelta della commissione di valutare l’anzianità di servizio prescindendo dal numero di incarichi svolti nello stesso periodo di riferimento, ma dando rilievo al periodo di svolgimento dell’incarico stesso.

Contenuto sentenza

N. 06393/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11492/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11492 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] GERARDI, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Matronola e [#OMISSIS#] Mancuso, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Germanico, 172; 
contro
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
Jane HEATHFIELD TUCKER, [#OMISSIS#] BILARDELLO, Mary Margaret HORRIGAN, Darcy DI MONA, Gerard BEGLEY RAYMOND, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
– della disposizione n. 3905/2016 prot. 0056933 del 2.8.2016 nella parte in cui approva in via definitiva la graduatoria del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 posti di CEL (collaboratore esperto linguistico) di madre lingua inglese per le esigenze della facoltà de “La Sapienza” Università di Roma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, ai preliminari, l’Avv. B. Mancuso per la ricorrente e l’Avvocato dello Stato V. Fico per l’Università resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto nel mese di novembre 2015 dall’Università “La Sapienza” di Roma per la selezione di cinque (5) collaboratori esperti in lingua inglese (CEL).
All’esito della selezione, l’istante si è collocata all’ottavo posto della graduatoria con punti 63,2 (ovvero 14,2 per i titoli e un totale di 49 per le prove scritta ed orale).
Avverso tale esito, ha proposto impugnativa la ricorrente, chiedendone l’annullamento per il seguente motivo:
– violazione e falsa interpretazione dell’art. 18 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost., della disposizione n. 3905/2016 del 2 agosto 2016, classifica VII/I dell’area risorse umane; eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, carenza istruttoria e disparità di trattamento.
Nel bando di concorso, con riferimento alla valutazione dei titoli, è stata prevista l’attribuzione fino ad un massimo di 40 punti così suddivisi: fino a 5 punti per il titolo di studio, fino a 25 per i titoli professionali, fino a 5 per i titoli culturali e altrettanti per le pubblicazioni.
A fronte di tali sotto-criteri, la ricorrente, con riferimento ai titoli, ha ricevuto un punteggio totale di 14,2 ma tale valutazione è errata in quanto l’Università non ha tenuto in alcuna considerazione tutti gli altri incarichi dalla stessa svolti presso l’Università La Sapienza (dal dicembre 2001 al 31 dicembre 2015), presso la LUMSA (dal gennaio 2007 al dicembre 2015) e presso la scuola per mediatore linguistico [#OMISSIS#] VIII a partire dal 1° dicembre 1997.
In ragione di ciò, l’Università, con riferimento al criterio “titoli professionali” per il quale è prevista l’attribuzione fino ad un massimo di 25 punti, avrebbe dovuto attribuire un punteggio di 23,85 a fronte dei 9,2 punti assegnati, non avendo l’Ateneo preso in considerazione i periodi che si sovrapponevano con quelli svolti presso l’Università “La Sapienza”.
Altresì, non è stato considerato l’ulteriore titolo di studio conseguito presso il paese d’origine che doveva portare all’assegnazione di un ulteriore punto di merito.
In ragione di ciò, la ricorrente, sempre con riferimento ai titoli, avrebbe dovuto ottenere un punteggio di 29,85 che sommato ai 49 punti delle prove scritte ed orali avrebbe portato ad un totale di 78,85, così da collocarsi al primo posto nella graduatoria di merito (avendo l’attuale prima classificata ottenuto punti 77,6).
Si è costituita in giudizio l’Università di Roma “La Sapienza” la quale, dopo aver riconosciuto di dover attribuire alla ricorrente un punteggio ulteriore di 0,35 con riferimento alla valutazione dei titoli professionali, ha comunque chiesto il rigetto nel merito del ricorso in quanto l’istante, con quel punteggio aggiuntivo, non avrebbe raggiunto un punteggio utile per essere dichiarata vincitrice della selezione.
Con ordinanza n. 7234/2016, è stato ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio con gli altri candidati collocati utilmente nella graduatoria di che trattasi.
In prossimità della trattazione del merito, la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nell’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 17 maggio 2017, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso risulta infondato anche perché, alla luce di quanto si dirà nel prosieguo, la ricorrente, pur sommando al punteggio finale ottenuto all’esito della selezione il punteggio previsto dal bando in ragione del possesso del diploma di laurea conseguito presso l’Università straniera in Canada nonché i 0,35 punti riconosciuti dalla stessa Università resistente, non raggiungerebbe il punteggio utile per essere utilmente collocata nei primi cinque posti della graduatoria finale di merito del concorso di che trattasi.
Ed invero, solo accogliendo la doglianza relativa alla valutazione degli incarichi ricoperti, la ricorrente conseguirebbe un effetto utile in relazione alle censure proposte con il ricorso in esame.
Tuttavia, in questa parte, la prospettazione della ricorrente non può essere condivisa in quanto la modalità di attribuzione dei punteggi utilizzata dalla commissione con riferimento alla valutazione dei “titoli professionali” e, quindi, degli incarichi attinenti il profilo professionale si pone in linea con quanto previsto dall’art. 6 del bando.
La predetta clausola del bando, invero, prevede che la valutazione degli incarichi attinenti il profilo professionale dovesse essere effettuata in relazione all’anzianità di conferimento dell’incarico; in questo quadro, la commissione ha indicato, proprio con riferimento al criterio dell’anzianità, l’assegnazione di un punteggio pari a 0,60 per ogni anno di attività, dando quindi rilievo al periodo di svolgimento dell’incarico stesso e non al loro numero, anche se svolti in contemporanea.
Tale modalità è stata utilizzata (e ciò non risulta smentito dalla ricorrente) con riferimento a tutti i candidati nei confronti dei quali la commissione ha proceduto, valutando per ognuno i soli anni di anzianità in cui gli stessi hanno svolto incarichi attinenti il profilo professionale richiesto dall’Università resistente.
Ora, la modalità di valutazione utilizzata dalla commissione, oltre a non essere – come detto – in contrasto con la lettera del bando di concorso (art. 6), non risulta neanche incongrua né irragionevole in quanto si è fatto riferimento, in sostanza, all’anzianità di servizio nello svolgimento di incarichi attinenti il profilo professionale di che trattasi, senza attribuire rilievo al dato quantitativo delle esperienze svolte durante lo stesso arco temporale.
Del resto, accedendo alla prospettazione di parte ricorrente, una tale valutazione avrebbe portato ad una duplicazione del punteggio attribuibile, prescindendo però dall’individuazione del numero totale di ore svolto dal candidato con riferimento ad ogni singolo incarico ricoperto nel medesimo arco temporale.
Ciò che si vuole dire è che, se fosse valida l’impostazione della ricorrente, allora la commissione avrebbe dovuto indagare, con riferimento ad ogni singolo incarico svolto dai vari candidati, il numero di ore complessivo effettuato in modo tale da poter avere un quadro effettivo, di natura quantitativa, dell’attività svolta da ognuno in un determinato arco temporale; ma così facendo, non si sarebbe escluso il paradosso secondo cui un candidato, pur avendo svolto più incarichi nel medesimo arco temporale, avrebbe potuto accumulare un numero di ore complessivo minore rispetto ad un altro che, al contrario, pur avendo ricoperto un minor numero di incarichi, avesse svolto un numero di ore superiore.
Correttamente, dunque, la commissione ha ritenuto di dover valutare l’anzianità di servizio, come previsto dal bando (peraltro, non impugnato sul punto dalla ricorrente), prescindendo dal numero di incarichi svolti nello stesso periodo di riferimento e, anche alla luce della prospettazione della ricorrente, tale scelta non risulta irragionevole non risultando, peraltro, provato che l’istante abbia accumulato, dal punto di vista quantitativo (con riferimento cioè al numero di ore complessivo), un’esperienza maggiore rispetto agli altri candidati che la precedono in graduatoria.
2. In conclusione, alla luce del mancato superamento della prova di resistenza (non essendo sufficiente, come detto, aggiungere, oltre al punteggio di 0,35 già riconosciuto dall’Università resistente, i punti previsti dal bando in ragione del possesso del diploma di laurea conseguito presso l’Università straniera in Canada), il ricorso deve essere respinto.
3. Le spese di giudizio possono, tuttavia, essere compensate tra le parti, in ragione comunque della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 30/05/2017