TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 maggio 2017, n. 6306

Ricercatore-Riconoscimento dei servizi prestati precedentemente all'immissione nel ruolo

Data Documento: 2017-05-26
Area: Giurisprudenza
Massima

Con la sentenza 6 giugno 2008, n. 191, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, terzo comma, del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), modificato dall’art. 23, legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)», nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.

Contenuto sentenza

N. 06306/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05302/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5302 del 2010, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Lutri C.F. LTRNDR75E11H501Q, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. MRZSFN62R16H501H, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Cola di [#OMISSIS#], 28, come da procura in atti; 
contro
Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. NPLLGU45S24F924D, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Sicilia, 50, come da procura in atti; 
per ottenere il
riconoscimento dei servizi prestati precedentemente all’immissione nel ruolo dei ricercatori universitari
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. A. Lutri, per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato P. De [#OMISSIS#] e l’Avv. A. [#OMISSIS#] in sostituzione dell’Avv L. [#OMISSIS#] per l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 20 maggio 2010 e depositato il successivo 14 giugno, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] chiede che l’Università degli Studi “Sapienza” di Roma sia condannata al pagamento, in suo favore, di tutte le differenze retributive che l’Ateneo dovrebbe –in tesi- corrispondergli, a titolo di ricostruzione di carriera, dal 1° novembre 2003, ossia dalla data in cui egli è stato inquadrato tra i ricercatori confermati (dopo avere prestato servizio quale Collaboratore tecnico), sino ad ottobre 2009.
2. – Con un unico motivo di ricorso il dott. [#OMISSIS#] sostiene la violazione dell’art. 103 comma III del DPR n. 3821980, come interpretato dalla sentenza n. 1912008 della Corte Costituzionale, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui detta norma non riconosceva ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia di ricercatori confermati, per intero ai fini di previdenza e quiescenza e previdenza e per i due terzi della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di ricerca.
3. – L’Università intimata si è costituita in giudizio, eccependo la prescrizione del credito e la sua inesistenza giuridica.
4. – In occasione della pubblica udienza del 22 febbraio 2017 il ricorso è stato posto in decisione.
5. – Esso è fondato, e va accolto.
Sulle differenze retributive reclamate dal dott. [#OMISSIS#], decorrenti dal 1° novembre 2003, non può dirsi maturata la prescrizione quinquennale, oggetto di eccezione da parte dell’Ateneo resistente.
Premesso, infatti, che è pacifico tra le parti che il dott. [#OMISSIS#] abbia reclamato il proprio diritto di credito in data 30 dicembre 2009, osserva il Collegio che questa Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 14 giugno 2012, n. 5494), ha avuto modo di affermare (con orientamento da cui non si ravvisano motivi per discostarsi) che la prescrizione cui è sottoposto l’esercizio del diritto in questione deve, in mancanza di espressa diversa previsione, ritenersi quella generale di cui all’art. 2946 del codice civile, come, peraltro, affermato anche dal Giudice d’appello (Cons. Stato, Sez. VI, 21.10.11, n. 5669).
6. – Tanto premesso, osserva il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente è fondata, in quanto, con la sentenza n. 191 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), modificato dall’art. 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)», nella parte in cui non riconosceva ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.
Non v’è dunque ragione di discostarsi dal già intrapreso orientamento risalente al citato precedente di questa Sezione, per cui la stessa Università ha già disposto, quanto meno dal settembre 2009, il riconoscimento del servizio già prestato, con il relativo adeguamento stipendiale, per cui, in assenza di autotutela, non può rimettersi in discussione nella presente sede la questione sostanziale relativa alla equiparabilità tra tecnici laureati e funzionari/collaboratori tecnici.
7. – Ne deve seguire l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni arretrate richieste con interessi e rivalutazione monetaria, con la conseguente condanna della “Sapienza” al pagamento relativo.
8. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Università “Sapienza” al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 26/05/2017