TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 7 giugno 2017, n. 182

Alta formazione artistica musicale e coreutica-Insegnamento-Discrezionalità tecnica-Sindacato giurisdizionale

Data Documento: 2017-06-07
Area: Giurisprudenza
Massima

Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica, culturale o attitudinale dei candidati, con la conseguenza che la valutazione espresse da tali organi collegiali non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, posto che il processo amministrativo è il luogo nel quale la valutazione della commissione d’esame può essere apprezzata ab estrinseco ma non la sede per contrapporre a giudizi di merito altri giudizi di merito” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2014, n. 5621; nello stesso senso, Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2334 e 30 marzo 2017, n. 1464; Sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4790 e 28 novembre 2012, n. 6037).

Contenuto sentenza

N. 00182/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2016, proposto da: 
Hubert Stuppner, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, viale Stazione, n. 5; 
contro
Libera Università di Bolzano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Lintner, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, via dei Vanga, n. 16; 
Ministero dell´Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
Preside p.t. della Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano, non costituito in giudizio; 
nei confronti di
Lutz [#OMISSIS#], Pasqualoni [#OMISSIS#] e Reuter Tobias non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
1) del decreto della Preside della Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano n. 96 del 13.7.2016, pubblicato sull’albo pretorio della Facoltà di Scienze della Formazione di Bressanone in data 13.7.2016, in parte qua e limitatamente all’approvazione della graduatoria per la procedura selettiva mediante valutazione comparativa per titoli indetta dalla Libera Università di Bolzano per la copertura dei seguenti incarichi d’insegnamento per l’anno accademico 2016/2017 (per la durata di un anno con possibilità di rinnovo di 3 anni consecutivi), presso la Facoltà di Scienze della Formazione per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) sezione tedesca: (i) insegnamento: “musica, lingua e movimento. Progettazione, attuazione e riflessione di unità didattiche – Canto e musica con bambini 2 laboratorio, gruppo 2” (ii) insegnamento: “musica, lingua e movimento. Progettazione, attuazione e riflessione di unità didattiche – Canto e musica con bambini 3 laboratorio, gruppo 1”; (iii), insegnamento: “musica, lingua e movimento. Progettazione, attuazione e riflessione di unità didattiche – Canto e musica con bambini 3 laboratorio, gruppo 2”; (iv) insegnamento: “musica, lingua e movimento. Progettazione, attuazione e riflessione di unità didattiche – Canto e musica con bambini 3 laboratorio, gruppo 3”; (v) insegnamento: “musica, lingua e movimento. Progettazione, attuazione e riflessione di unità didattiche – Canto e musica con bambini 3 laboratorio, gruppo 4”;
2. del verbale della Commissione giudicatrice del 11.07.2016;
3. nonché, per quanto occorrer possa, di tutti gli altri atti di procedura e di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, ed i relativi decreti di approvazione e pubblicazione, e di successive rettifiche e ogni altro atto connesso presupposto e conseguente, anche se non espressamente richiamati o non conosciuti, ivi compresi eventuali atti di conferimento di incarichi non conosciuti;
e per la condanna al risarcimento del danno per mancato [#OMISSIS#], perdita di chance e danno curriculare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Libera Università di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017 la consigliere [#OMISSIS#] Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto pubblicato in data 22 aprile 2016 la Preside della Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano (di seguito LUB) indiceva un bando volto alla copertura di una serie di incarichi di insegnamento, per l’anno accademico 2016/2017, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 10 dicembre 2010, n. 240, mediante contratti di lavoro autonomo a titolo oneroso (doc. 4 della LUB).
Tra gli incarichi di insegnamento da ricoprire, per quanto di interesse, il concorso prevedeva i seguenti insegnamenti, relativi al terzo anno di studio del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis), sezione tedesca, di uguale contenuto, riferiti a cinque gruppi:
1) L-ART/07: musica, lingua e movimento. Progettazione, attuazione e riflessione di unità didattiche – Canto e musica con bambini 2 laboratorio, gruppo 2;
2) L-ART/07: musica, lingua e movimento. Progettazione, attuazione e riflessione di unità didattiche – Canto e musica con bambini 3 laboratorio, gruppi 1, 2, 3 e 4 (doc. 4 della LUB).
L’art. 5 del bando prevedeva i seguenti criteri per la valutazione dei candidati:
a) formazione e titoli rilevanti a livello accademico (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca), così come professionale (al massimo 9 punti);
b) esperienza di insegnamento nelle tematiche dell’insegnamento oggetto del bando di selezione (anche esperienze artistiche – pratiche, se rilevanti per l’insegnamento) ed eventuali valutazioni della didattica nella materia oggetto del bando o insegnamento affine fornite dal candidato (al massimo 15 punti);
c) pubblicazioni rilevanti e/o partecipazioni a progetti di ricerca nelle tematiche dell’insegnamento oggetto del bando di selezione (al massimo 6 punti);
d) altri titoli ritenuti idonei a comprovare il possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento dell’incarico da conferire (al massimo 6 punti);
e) traccia di realizzazione didattica – allegato C (al massimo 4 punti).
Il bando chiariva inoltre che avrebbe costituito criterio preferenziale, a parità di valutazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca e dell’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge n. 240 del 2010 ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero.
L’art. 7 del bando prevedeva che, esaurita la procedura di selezione (da parte della Commissione giudicatrice nominata nell’art. 6), la Preside avrebbe approvato, con proprio decreto, la graduatoria dei candidati idonei.
Alla procedura selettiva partecipavano, oltre all’odierno ricorrente, altri sei candidati per gli incarichi di insegnamento elencati al punto 1) e altri cinque per quelli elencati al punto 2).
All’esito della selezione il ricorrente risultava collocato in graduatoria alla quarta posizione per l’incarico di insegnamento di cui al punto 1) e alla terza posizione per gli altri quattro incarichi di insegnamento di cui al punto 2).
A fondamento del ricorso è stato dedotto il seguente motivo:
1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 2, legge n. 240/2010, degli artt. 2 e 5 del bando pubblicato il 22.4.2016 e dell’art. 4, comma 3bis, legge n. 508/1999. Eccesso di potere per difetto istruttorio, per travisamento, per supposizione di fatti inesistenti, per carenza di motivazione, per contraddittorietà con precedenti atti della stessa amministrazione, per illogicità e per irragionevolezza della valutazione in relazione alla valutazione dei titoli di studio e dell’esperienza professionale indicati dal ricorrente nella propria domanda di partecipazione”.
Il ricorrente ha chiesto inoltre che, qualora non sia possibile una restitutio in integrum, l’Amministrazione resistente sia condannata al risarcimento dei danni per equivalente, anche a titolo di perdita di chance, per un importo quantificato provvisoriamente in euro 50.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi, importo da parametrarsi in ogni caso alle somme corrisposte alle persone incaricate con gli insegnamenti in questione.
Si è costituita in giudizio la LUB, chiedendo il rigetto del ricorso, perché inammissibile e infondato.
Nei termini di [#OMISSIS#] i procuratori del ricorrente e della LUB hanno depositato memorie (anche di replica), a sostegno delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del 19 aprile 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente afferma che la Commissione giudicatrice avrebbe valutato “con estrema superficialità e leggerezza” i suoi titoli di studio e la sua esperienza professionale, incorrendo nella violazione dell’art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e degli artt. 2 e 5 del bando di concorso. Lamenta, inoltre, il vizio della motivazione, ritenendo impossibile individuare, nella disamina del verbale e della graduatoria impugnati, le specifiche ragioni per le quali la Commissione abbia giudicato i titoli di studio e l’esperienza di insegnamento dei controinteressati più affini alle materie oggetto degli incarichi banditi rispetto a quelli indicati dal ricorrente.
I vizi dedotti emergerebbero in modo particolare con riferimento ai seguenti due criteri di valutazione di cui al bando di concorso:
a) formazione e titoli rilevanti a livello accademico (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca), così come professionale: al ricorrente sarebbero stati attribuiti, incomprensibilmente e illogicamente, solo 3 punti a fronte di un punteggio massimo attribuibile di 9 punti, nonostante il ricorrente vanti una formazione professionale del tutto attinente alle materie oggetto degli incarichi.
La mancata attribuzione di uno specifico punteggio a ciascuno dei titoli sarebbe di per sé sufficiente a determinare l’illegittimità della graduatoria.
La Commissione giudicatrice non avrebbe tenuto conto del fatto che i diplomi dei Conservatori di musica sono equiparati alle lauree ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’art. 4, comma 3bis della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m.. Inoltre, la Commissione avrebbe sopravalutato i diplomi di dottorato di ricerca, senza valutarne l’attinenza alle materie oggetto del bando;
b) esperienza di insegnamento nelle tematiche dell’insegnamento oggetto del bando di selezione (anche esperienze artistiche-pratiche, se rilevanti per l’insegnamento) ed eventuali valutazioni della didattica nella materia oggetto del bando o insegnamento affine fornite dal candidato: il ricorrente avrebbe svolto attività professionali presso il Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano e presso la Facoltà di Scienze della Formazione della LUB rilevanti per gli incarichi di insegnamento di cui si tratta. Inoltre, con riferimento alle esperienze pratiche, il ricorrente avrebbe dichiarato di essere compositore di opere, di fare accompagnamento pianistico per cantanti e di tenere conferenze su tematiche musicali. Le attività professionali indicate dal ricorrente sarebbero da considerarsi “affini” agli incarichi di insegnamento oggetto del bando. Infine il ricorrente avrebbe dimostrato di avere triennale esperienza di insegnamento nella materia oggetto del bando, essendo stato docente incaricato nei tre anni accademici precedenti per la materia oggetto del bando. Nonostante tutto ciò gli sarebbero stati inspiegabilmente attribuiti solo 4 punti a fronte di un tetto massimo di 15 punti attribuibili in base al bando.
Le doglianze sono infondate.
L’infondatezza delle doglianze esime il Collegio dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dalla difesa della LUB, sul rilievo che esse entrerebbero nel merito della valutazione della Commissione, non sindacabile dal giudice amministrativo.
A tal riguardo va rilevato comunque che le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici concorsuali sono espressione di un’ampia discrezionalità e sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità, arbitrarietà e/o travisamento dei fatti: “Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti… e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica, culturale o attitudinale dei candidati, con la conseguenza che la valutazione espresse da tali organi collegiali non sono sindacabili nel merito dal Giudice Amministrativo, posto che il processo amministrativo è il luogo nel quale la valutazione della commissione d’esame può essere apprezzata ab estrinseco ma non la sede per contrapporre a giudizi di merito altri giudizi di merito” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 novembre 2014, n. 5621; nello stesso senso, Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2334 e 30 marzo 2017, n. 1464; Sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4790 e 28 novembre 2012, n. 6037).
In materia di concorsi, il giudice non può quindi ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore e sostituire il proprio giudizio a quello delle commissioni giudicatrici.
Orbene, nel caso di specie non si rileva la denunciata macroscopica illogicità nel giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice, con particolare riferimento alla valutazione dei due criteri contestati dal ricorrente: dall’esame della documentazione prodotta non si riscontrano infatti né sviamento logico, né errori di fatto, né contraddittorietà nelle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice e neppure violazioni delle regole procedurali.
Ciò chiarito, entrando nel merito, la censura relativa alle dedotte violazioni di legge è infondata.
In particolare, non si ravvisa nella procedura concorsuale in esame alcuna violazione dell’art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che così recita: “Fermo restando l’affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.
Il bando di selezione in esame e la relativa procedura concorsuale rispettano le disposizioni citate.
Invero, l’art. 2 del bando, richiede il possesso “di adeguati requisiti scientifici e professionali attinenti all’incarico per il quale è attivata la procedura selettiva” e l’art. 5 del bando ne tiene conto nel fissare i criteri di valutazione. Parimenti, l’art. 5 del bando prevede, come richiesto dalla disposizione citata, che “costituisce criterio preferenziale, a parità di valutazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca…ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero”.
Anche la procedura concorsuale e, in particolare, la valutazione della Commissione giudicatrice, nei limiti in cui essa è sindacabile, appare al Collegio rispondente ai principi di cui alla citata norma.
Non sussistono neppure le dedotte violazioni dell’art. 2 del bando di selezione, avente per oggetto i requisiti di partecipazione alla procedura, e dell’art. 4, comma 3bis, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (comma aggiunto dall’art. 6 del D.L. 25 settembre 2002, n. 212 nel testo integrato dalla legge di conversione), che equipara alla laurea “i diplomi di cui al comma 1”, cioè i diplomi rilasciati da una serie di istituti di alta formazione artistica e musicale, tra i quali sono compresi quelli rilasciati dal Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano, in possesso del ricorrente.
Osserva a tal riguardo il Collegio che le norme citate si riferiscono a requisiti di ammissione alla procedura selettiva, rispettivamente all’accesso ai pubblici concorsi, non ai criteri di valutazione dei titoli posseduti, di talché il richiamo a tali disposizioni non è pertinente, essendo il ricorrente stato regolarmente ammesso alla procedura di selezione e, quindi, avendo egli avuto “accesso” alla stessa.
Per la stessa ragione, i diplomi di Conservatorio posseduti dal ricorrente non potevano essere valutati dalla Commissione al pari di un titolo di laurea o di un dottorato di ricerca attinenti all’incarico per il quale si svolgeva la procedura selettiva. Il ricorrente, quanto ai titoli accademici, risultava in possesso di una laurea in lettere, mentre a titolo di esempio, la candidata Lutz [#OMISSIS#] di una laurea magistrale specialistica in pedagogia musicale (MA Musikpädagogik LMU München), cioè di un titolo accademico del tutto pertinente all’incarico oggetto di selezione. Appare pertanto giustificata l’attribuzione di un punteggio maggiore (7 punti) rispetto a quello attribuito al ricorrente (3 punti).
Il Collegio non riscontra alcun vizio di illogicità nelle valutazioni attribuite dalla Commissione in relazione al criterio riferito ai “titoli rilevanti a livello accademico”, di cui al punto a).
Quanto al dedotto vizio di motivazione, il Collegio ritiene che la valutazione attribuita al ricorrente sia adeguatamente motivata dal punteggio numerico attribuito complessivamente per ogni criterio di valutazione previsto dal bando di selezione, in conformità ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso anche da questo Tribunale nella recente sentenza n. 295/2016, depositata il 21 ottobre 2016: “…il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5175 e Sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1939, Sez. III, 28 settembre 2015 n. 4518; Cons. Stato, Sez. V, 30 novembre 2015, n. 5407). Tale principio è stato definito “diritto vivente” dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 20, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che – quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell’esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l’ammissione all’esame orale – tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato“.
La valutazione numerica si configura come una formula sintetica, ma eloquente, in grado di esternare compiutamente la valutazione tecnica della Commissione giudicatrice e di consentire il sindacato sul potere amministrativo esercitato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1227; 4 febbraio 2008, n. 294 e 22 giugno 2006, n. 3924).
Né vale al ricorrente dolersi della mancata attribuzione di uno specifico punteggio riferito ai singoli titoli posseduti, posto che la lex specialis prevedeva solo un punteggio per ciascuno dei criteri di valutazione e la Commissione si è attenuta pedissequamente a quanto previsto dall’art. 5 del bando di selezione. In altre parole, il bando richiedeva la valutazione individuale del singolo candidato, riferita a ciascun criterio, prevedendo che i candidati venissero selezionati in base ad una graduatoria, formata sulla base della somma complessiva dei punteggi conseguiti in relazione ai singoli criteri, senza prevedere una valutazione comparativa dei singoli candidati per ciascun criterio e titolo.
Non sono fondate neppure le censure di illogicità e di contraddittorietà rivolte alla valutazione della Commissione sull’esperienza di insegnamento di cui al punto b).
Le attività di insegnamento indicate dal ricorrente, svolte in parte al Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano e in parte alla LUB, risultano essere state prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice, ma valutate complessivamente con 4 punti (su un massimo di 15 punti), in considerazione della relativa valutazione didattica.
Ciò appare del tutto conforme alle previsioni del bando, che considerava rilevanti anche “eventuali valutazioni della didattica nella materia oggetto del bando o insegnamento affine fornite dal candidato”.
Nel caso di specie le valutazioni didattiche dell’attività di insegnamento del ricorrente sono state giudicate dalla Commissione giudicatrice come modeste (“mäβige Evaluationen”), mentre, a titolo di esempio, la candidata Pasqualoni [#OMISSIS#], avendo dimostrato di avere ottenuto, nelle esperienze di insegnamento universitario, valutazioni didattiche molto buone (“sehr gute Evaluationen”), ha ottenuto 7 punti.
Infine, il ricorrente afferma di avere partecipato a precedenti concorsi, banditi dalla LUB per le stesse materie, risultando in particolare vincitore in quello bandito per l’anno accademico 2013/2014, ottenendo in quella occasione un punteggio superiore.
Il Collegio non ritiene fondata la censura di contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione, dedotta dal ricorrente con riferimento a detta circostanza.
Invero, da un confronto dei due bandi (doct. 4 e 9 della LUB) si evince che i due concorsi, per quanto molto simili, prevedono requisiti diversi per la partecipazione alla procedura e anche una diversa composizione della Commissione
In particolare, il bando relativo all’anno accademico 2013/2014 richiedeva il possesso di: a) un diploma di laurea quadriennale o specialistica/magistrale o di un titolo equivalente, oppure, in via alternativa, b) comprovata qualificazione scientifica e professionale attinente all’insegnamento per il quale era stata attivata la procedura selettiva (cfr. art. 2 del bando del 2013/2014), mentre il bando in esame richiede il possesso di “adeguati requisiti scientifici e professionali attinenti all’incarico per il quale è attivata la procedura selettiva” (cfr. art. 2 del bando 2016/2017).
Anche la Commissione era diversa: la Commissione del concorso in esame era composta dal Prof. Dr. Edwin Keiner, dalla Prof.ssa Dr. Annemarie Augschöll e dalla Prof.ssa Dr. Ulrike Stadler-Altmannm (cfr. art. 6 del bando), mentre la Commissione giudicatrice del concorso bandito per l’anno accademico 2013/2014 era composto dal Prof. Dr. Annemarie Saxalber, dal Prof. Dr. [#OMISSIS#] Cathomas e dal Prof. Dr. Gerwald Wallnöfer (cfr. doc. 10 della LUB).
Essendo diversi i requisiti di partecipazione e anche la composizione delle Commissioni dei due concorsi le valutazioni possono evidentemente essere differenti, senza per ciò incorrere nel vizio di contraddittorietà.
Per le ragioni che precedono il ricorso è infondato e va rigettato.
Va respinta anche la domanda di risarcimento dei danni, legata agli effetti degli atti impugnati, giudicati legittimi e, pertanto, inidonei a integrare una fattispecie di danno illecito.
Le spese di lite, liquidate dal seguente dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere alla Libera Università di Bolzano le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA, CPA e altri oneri accessori di legge.
Nulla per le spese delle altre parti intimate e non costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Del Gaudio, Consigliere
[#OMISSIS#] Falk [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 07/06/2017