Accoglimento del ricorso, atteso che nel giudizio negativo reso non risultano utilizzati i criteri all’uopo fissati nell’all.B del d.m. 7 giugno 2012, n. 76 e che tale carenza appare viepiù grave tenuto conto del parere favorevole all’inserimento in classe A della rivista in oggetto rilasciato dalla associazione scientifica di riferimento.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 11 novembre 2016, n. 11173
ANVUR-Classificazione riviste-Rinnovo valutazione-Riesercizio del potere
N. 11173/2016 REG.PROV.COLL.
N. 13700/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13700 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Rivista d’Arte e [#OMISSIS#] S. Olschki srl, rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni de Vergottini C.F. DVRGNN70P14A944J e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. TLNNTN81D09C352W, con domicilio eletto presso lo Studio Legale de Vergottini in Roma, via [#OMISSIS#] Bertoloni, 44;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e ANVUR, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto dell’8 maggio 2015, col quale l’ANVUR non riconosceva il collocamento in classe A della pubblicazione periodica scientifica, a cadenza annuale, Rivista d’arte,
del successivo atto del 7 aprile 2016 con cui l’ANVUR confermava il giudizio negativo, impugnato con motivi aggiunti,
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’ANVUR;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con atto dell’8 maggio 2015 l’ANVUR non riconosceva il collocamento in classe A della pubblicazione periodica scientifica, a cadenza annuale, Rivista d’arte.
Al riguardo un referee considerava i contributi in buona percentuale di buona e ottima qualità, mentre gli altri due nella maggior parte di qualità modesta o prodotti minori o occasionali; i predetti valutatori inoltre, risultando solo tre annate, sospendevano concordemente il giudizio sull’impatto reputazionale a livello internazionale.
Rivista d’arte e [#OMISSIS#] S. Olschki srl, la relativa casa editrice, impugnavano allora il cennato atto di diniego, censurandolo per violazione degli artt.3, 97 Cost., degli artt.3, 10 bis della Legge n.241 del 1990, dell’all.B del D.M. n.76 del 2012, degli artt.11, 12 della delibera ANVUR n.50 del 2012 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, della contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza, del travisamento dei fatti, della disparità di trattamento.
Le ricorrenti in particolare hanno fatto presente che il giudizio non sembrava richiamare i criteri di valutazione fissati nel D.M. n.76 del 2012 e che inoltre non era stato rilasciato un giudizio sull’impatto internazionale della stessa.
Le interessate hanno inoltre sostenuto che la rivista aveva l’ISSN (International Standard Serial Number), che vi era una rigorosa procedura di revisione dei contributi, che la pubblicazione era molto diffusa in biblioteche e banche-dati, che la stessa vantava inoltre dei direttori, un consiglio di redazione e un comitato scientifico di rilievo internazionale, che la sua casa editrice era di grande prestigio.
Veniva ancora segnalato che il CUNSTA (Consulta Universitaria Nazionale per la Storia dell’Arte) in data 7 giugno 2013, aveva rilasciato parere favorevole al collocamento in classe A; che erano censurabili per carenza di motivazione e contraddittorietà gli orientamenti negativi espressi da due referee su tre; che il contributo scientifico di contro era di alto livello qualitativo.
Sotto il profilo procedimentale si contestava in ultimo che era mancata la comunicazione del preavviso di diniego.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’ANVUR si costituivano in giudizio per la reiezione del ricorso, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con altra memoria la parte ricorrente ribadiva i propri assunti.
Con ordinanza n.227 del 2016 il Tribunale accoglieva, ai fini del riesame, la domanda cautelare presentata dalle interessate.
Con atto del 7 aprile 2016 dunque, in sede di riesame, l’ANVUR confermava il giudizio negativo, non ritenendo soddisfatti i requisiti di eccellenza necessari per l’inserimento in classe A della rivista, con un numero eccessivamente ridotto di fascicoli esaminabili.
Rivista d’arte e [#OMISSIS#] S. Olschki srl impugnavano allora con motivi aggiunti la suddetta determina, deducendo la violazione degli artt.3, 97 Cost., degli artt.3, 21 septies della Legge n.241 del 1990, dell’all.B del D.M. n.76 del 2012, della delibera ANVUR n.50 del 2012 nonchè l’eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza, travisamento dei fatti, perplessità, disparità di trattamento e l’illegittimità derivata dal diniego dell’8 maggio 2015.
Le ricorrenti al riguardo hanno, tra l’altro, sostenuto che l’atto era nullo, risultando una mera integrazione di quello in origine impugnato con le difese svolte in giudizio; che inoltre l’ANVUR non aveva rinnovato la propria valutazione sulla base dei parametri contenuti nell’art.11 della propria delibera n.50 del 2012 e dell’all.B del D.M. n.76 del 2012.
Nell’udienza del 14 luglio 2016 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato del 8 maggio 2015.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che nel giudizio negativo reso non risultano utilizzati i criteri all’uopo fissati nell’all.B del D.M. n.76 del 2012 (cfr. all.1 al ricorso) e che tale carenza appare viepiù grave tenuto conto del parere favorevole all’inserimento in classe A della rivista in oggetto rilasciato in data 7 giugno 2013 dal CUNSTA (cfr. all.3 al ricorso).
Sono parimenti fondati e dunque da accogliere i motivi aggiunti, con annullamento della determina del 7 aprile 2016.
Va rilevato in proposito che l’ANVUR non ha rinnovato il giudizio sulla base del predetto all.B del D.M. n.76 del 2012, dell’art.11 della propria delibera n.50 del 2012 e dunque dei criteri ivi contenuti (cfr. all.6 ai motivi aggiunti e all.2 bis al ricorso).
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando accoglie il ricorso n.13700/2015 indicato in epigrafe e i motivi aggiunti al medesimo e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €2.000,00 (Duemila/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 11/11/2016