TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 20 giugno 2017, n. 219

Procedura di reclutamento Ricercatore-Improcedibilità

Data Documento: 2017-06-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità per carenza di interesse.

Contenuto sentenza

N. 00219/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] Dal Moro, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni [#OMISSIS#] Businello, domiciliato ex art. 25 cpa presso La Segreteria Del Tar in Parma, Piazzale Santafiora, 7; 
contro
Universita’ degli Studi di Parma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Francese, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Ursoleo, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Parma, borgo Antini, 3; 
per l’annullamento
del D.R. n. 1555 in data 06.12.2013, emesso dall’Università degli Studi di Parma, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica e Scienze della terra per il settore concorsuale 04/A4 “Geofisica”, settore sicentifico-disciplinare GEO/11 – Geofisica applicatam indetta con D.R. n. 705 del 14.06.2013 e ha dichiarato il dott. [#OMISSIS#] Francese vincitore della procedura;
della relazione finale della Commissione giudicatrice redatta il 4.12.2013 con i relativi allegati;
del verbale n. 1 del 30.10.2013;
del verbale n. 2 del 12.11.2013 con relativo allegato;
di ogni altro atto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Parma e di [#OMISSIS#] Francese;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota del 23.5.2017, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 il dott. [#OMISSIS#] Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso– proposto nell’anno 2014 – è stato portato in udienza in ruolo aggiunto, al fine di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione.
Avendo parte ricorrente dichiarato, con la nota di cui in epigrafe, essere venuto meno l’interesse alla decisione, va emessa la conseguente declaratoria di improcedibilità a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Conti, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 20/06/2017