Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 luglio 2017, n. 3511

Professore associato-Autorizzazione all'aspettativa-Silenzio assenso

Data Documento: 2017-07-17
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che: «i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale» (comma 1). La stessa norma dispone, al comma 2, che il collocamento in aspettativa è disposto dal Rettore, sentite le strutture di afferenza del docente. In tale ultima ipotesi, in particolare, vale la regola del silenzio assenso sancita all’art. 20, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale non opera soltanto nei casi in cui vengano in rilievo “interessi sensibili”, avendo un campo di applicazione generalizzato senza che possano rilevare tipologie di atti ovvero la loro natura discrezionale o vincolata.

Contenuto sentenza

N. 03511/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05571/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5571 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] Crisanti, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Davalli e [#OMISSIS#] Naccarato, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Tagliamento, 76; 
contro
Università degli Studi di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
della sentenza 1° marzo 2016, n. 216 del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, Perugia, Sezione I.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Perugia;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati Davalli e Naccarato nonché l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Urbani Neri.
FATTO e DIRITTO
1.– Il Prof. [#OMISSIS#] Crisanti è stato nominato, nel 2000, Professore di parassitologia molecolare presso il Dipartimento di scienze della vita dell’Imperial College di Londra. Nel 2001 l’Università di Perugia lo ha nominato professore associato di Microbiologia presso la Facoltà di Medicina della stessa Università.
Il Rettore dell’Università di Perugia, in data 31 marzo 2015, chiedeva informazioni all’Istituzione inglese in ordine alla posizione del Prof. Crisanti.
Quest’ultimo, in data 1° aprile 2015, domandava all’Università l’autorizzazione all’aspettativa senza assegni per motivi di studio e di ricerca scientifica dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2015.
In pendenza di tale procedimento il Rettore, con note del 14 aprile e 12 maggio 2015, diffidava il professore a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità per cumulo di impieghi e riduceva la docenza in rapporto a tempo definito.
Successivamente lo stesso Rettore, con nota dell’8 giugno 2015, dichiarava il prof. Crisanti decaduto dall’incarico di professore.
2.– La parte ha impugnato tali atti innanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria che, con ordinanza 9 settembre 2015, n. 118, ha accolto la domanda cautelare. Il Consiglio di Stato, con ordinanza 2 dicembre 2015, n. 5349, ha accolto l’appello dell’Università e ha riformato la predetta ordinanza.
Il Tribunale amministrativo, con sentenza 1° marzo 2016, n. 216, ha rigettato il ricorso.
3.– Il ricorrente di primo grado ha proposto appello.
3.1.– Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto dell’appello.
3.2.– Il Consiglio di Stato, con ordinanza 19 settembre 2016, n. 4043, ha sospeso l’efficacia della sentenza.
4.– La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 27 giugno 2017.
5.– L’appello è fondato.
6.– Con i primi tre motivi si assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto illegittima la disposta decadenza nonostante si fosse formato il silenzio assenso sulla domanda di aspettativa e il Rettore fosse da molto tempo a conoscenza dell’incarico dell’appellante presso l’Università londinese.
I motivi sono fondati.
L’art. 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) prevede che: «i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale» (comma 1). La stessa norma dispone, al comma 2, che il collocamento in aspettativa è disposto dal Rettore, sentite le strutture di afferenza del docente.
L’art. 15 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) prevede che: «nel caso di divieto di cumulo dell’ufficio di professore ordinario o fuori ruolo con altri impieghi pubblici o privati, l’assunzione del nuovo impiego pubblico comporta la cessazione di diritto dall’ufficio di professore» (comma 1). La stessa disposizione, al comma 2, dispone che: «il professore ordinario che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal rettore a cessare dalla situazione di incompatibilità».
L’art. 20 della legge n. 241 del 1990 dispone che: «nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato», nel termine di durata del procedimento che, in assenza di diverse disposizioni, è di trenta giorni ai sensi dell’art. 2, commi 2 o 3, della stessa legge n. 241, il provvedimento di diniego.
La suddetta norma ha un campo di applicazione generalizzato senza che possano rilevare tipologie di atti ovvero la loro natura discrezionale o vincolata. Tale regola non opera soltanto nei casi in cui vengono in rilievo “interessi sensibili”, specificamente indicati nel comma 4 dello stesso art. 20, ovvero «la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali».
Nella fattispecie in esame risulta dagli atti del processo che l’appellante, in data 1° aprile 2015, aveva presentato domandava all’Università di autorizzazione all’aspettativa senza assegni per motivi di studio e di ricerca ai sensi dell’art. 7 della legge n. 240 del 2010. Non avendo l’amministrazione adottato una determinazione espressa si è formato, in relazione alla suddetta domanda, il silenzio assenso e dunque un provvedimento tacito di accoglimento della stessa. E’ pertanto errata l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il silenzio assenso non si sarebbe potuto formare in presenza di domande di aspettativa connotate da discrezionalità amministrativa.
In questo contesto il provvedimento di decadenza dell’8 giugno 2015 del Rettore deve ritenersi illegittimo perché adottato quando l’appellante aveva già ottenuto un atto tacito di assenso all’aspettativa.
L’esito cui il Collegio è pervenuto non muterebbe neanche nel caso in cui si volesse ritenere, come sostenuto dalla difesa dell’amministrazione, che il silenzio assenso non si sarebbe formato perché, da un lato, la domanda doveva essere sottoposta all’approvazione del Consiglio di dipartimento e al parere vincolante del Senato accademico, dall’altro essa non indicava puntualmente l’attività che l’appellante avrebbe dovuto svolgere presso l’Imperial College London. Ciò in quanto dagli atti del processo risulta in modo chiaro come l’Università conoscesse da molto tempo l’incarico dell’appellante presso l’Università londinese. Ne consegue che la necessità di rispettare il principio di correttezza nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione avrebbe dovuto imporre all’amministrazione di non adottare comunque l’atto di decadenza prima che venisse definito il procedimento di aspettativa. Anche perché tale procedimento ben può avere lo scopo proprio di eliminare la situazione di incompatibilità prospettata nell’atto di decadenza.
7.– L’accoglimento dei motivi sopra riportati, che comporta la piena tutela della posizione soggettiva fatta valere dall’appellante, esime il Collego dall’esaminare anche le altre censure.
8.– L’amministrazione intimata è condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si determinano in complessive euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria 1° marzo 2016, n. 216, annulla gli atti impugnati;
b) condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si determinano in complessive euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
Pubblicato il 17/07/2017