I docenti incaricati stabilizzati, divenuti professori associati, non possono cumulare il beneficio della permanenza in servizio per un ulteriore biennio con lo speciale regime di favore per essi previsto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 239. Non può godere, infatti, del beneficio della permanenza in servizio per un ulteriore biennio previsto dall’art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, colui che ha già usufruito del beneficio concesso dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 239, che prevede la possibilità di permanere in servizio fino all’età di 70 anni (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2539).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n.2539
Limite collocamento a riposo professori ordinari e associati-Professore associato stabilizzato
N. 02539/2013 REG.PROV.COLL.
N. 07533/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7533 del 2007, proposto dall’Università degli Studi di L’Aquila, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Pettinicchio, con domicilio eletto presso il signor Giovanni Valeri in Roma, viale Mazzini, 11, palazzina H, int.3;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO – L’AQUILA n. 709/2006, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il Cons. [#OMISSIS#] Boccia e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato D’Ascia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il decreto rettorale n. 1565 del 28 ottobre 1998, trasmesso con la nota n. 6713 del 5 novembre 1998, l’Università degli Studi di L’Aquila annullava in autotutela il decreto rettorale n. 531 del 24 febbraio 1998 con il quale era stato disposto il trattenimento in servizio del professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per ulteriori due anni, fino al raggiungimento del 72° anno di età.
2. Avverso il decreto rettorale n. 1565 del 28 ottobre 1998 ed avverso la nota di trasmissione n. 6713 del 5 novembre 1998 il professor [#OMISSIS#] proponeva il ricorso n. 821 del 1998 al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo che lo accoglieva con la sentenza n. 709 del 2006.
3. Avverso detta sentenza l’Università degli Studi di L’Aquila ha proposto appello, lamentandone l’erroneità.
Con memoria depositata in data 10 ottobre 2007 si è costituito in giudizio il professor [#OMISSIS#], contestando integralmente i motivi di appello proposti dall’Università degli Studi di L’Aquila.
4. Con l’ordinanza n. 5565 del 2007 questo Consiglio di Stato, accogliendo l’istanza cautelare presentata dall’Università degli studi di L’Aquila, ha sospeso l’efficacia della sentenza in epigrafe impugnata.
5. All’udienza del 23 aprile 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’Università degli Studi di L’Aquila ha lamentato l’erroneità della sentenza del Tar per l’Abruzzo in epigrafe impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il vizio di difetto di motivazione del decreto rettorale n. 1565 del 1998, rilevando come, nel caso in esame, la motivazione del provvedimento rettorale sia in re ipsa.
Il motivo è fondato.
Il decreto del Rettore dell’Università degli studi di L’Aquila n. 1565 del 28 ottobre 1998 motiva l’annullamento del trattenimento in servizio del professor [#OMISSIS#], disposto dal decreto rettorale n. 531 del 1998, con riferimento all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale i docenti incaricati stabilizzati divenuti professori associati, non possono cumulare il beneficio della permanenza in servizio per un ulteriore biennio con lo speciale regime di favore per essi previsto dall’art. 2 della legge n. 239 del 1990.
Orbene, nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che l’appellato era stato trattenuto in servizio con il decreto rettorale n. 531 del 1998 oltre il 70° anno di età, in base al disposto dell’art. 16 del d. Lgs. n. 503 del 1992.
Risulta, quindi, legittimo sotto questo profilo il provvedimento rettorale n. 1565 del 1998, con cui l’Amministrazione universitaria ha annullato il predetto decreto rettorale n. 531 del 1998 atteso che il Professor [#OMISSIS#] non poteva godere del beneficio della permanenza in servizio per un ulteriore biennio previsto dall’art. 16 del d. Lgs. n. 503 del 1992, avendo già usufruito del beneficio concesso dall’art. 2 della legge n. 239 del 1990, che prevede la possibilità di permanere in servizio fino all’età di 70 anni (Cons. di Stato, Sez. VI, 6 giugno 2000, n. 3204).
Il provvedimento rettorale impugnato, peraltro, non può essere censurato, come invece richiesto dal professor [#OMISSIS#] e stabilito dalla sentenza del Tar per l’Abruzzo impugnata, per carenza di motivazione dell’interesse pubblico sotteso all’atto di annullamento in autotutela.
Osserva, infatti, il Collegio che nel caso di specie la motivazione relativa all’interesse pubblico all’annullamento era in re ipsa, poichè il professor [#OMISSIS#] si trovava, per quanto precedentemente detto, in una situazione nella quale non poteva cumulare il beneficio previsto dall’art. 16 del d. lgs. n. 503 del 1992 con quello previsto dall’art. 2 della legge n. 239 del 1990.
Come confermato dalla giurisprudenza, infatti, non si richiedono per l’annullamento in autotutela di un provvedimento particolari motivazioni in tutte “le ipotesi in cui l’interesse sotteso all’attività di autotutela consiste nell’evitare l’esborso di denaro pubblico senza titolo” (Cons. di Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6956).
Ritiene, infine, il Collegio che la peculiarità della situazione di cui è causa non contraddice, per le suesposte ragioni, l’orientamento giurisprudenziale, confermato dall’introduzione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, secondo cui i provvedimenti di annullamento vanno motivati in relazione all’interesse pubblico posto alla base dei medesimi (Cons. di Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2006, n. 564).
6.1. L’Università degli Studi di L’Aquila ha, inoltre, rilevato che il provvedimento rettorale n. 1565 del 28 ottobre 1998 con cui era stato annullato il provvedimento di trattenimento in servizio n. 531 del 24 febbraio 1998 non poteva considerarsi “remoto” e che, nel caso di specie, era prevalente l’interesse pubblico ad eliminare una situazione di perdurante illegittimità.
Il motivo è fondato.
Ritiene, infatti, il Collegio che l’interesse pubblico volto ad evitare “l’esborso di denaro pubblico senza titolo” risulta nello specifico prevalente rispetto all’opposto interesse del professor [#OMISSIS#] ad essere mantenuto in servizio in base ad una situazione illegittima – che in quanto tale non poteva dar luogo a posizioni di legittimo affidamento – determinata, peraltro, da un provvedimento non “remoto” in quanto emanato solo otto mesi prima dell’atto di annullamento.
7. Per quanto sin qui esposto l’appello deve ritenersi fondato e va, pertanto, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata va respinto il ricorso di primo grado.
8. Il Collegio ritiene che in relazione alla peculiarità della fattispecie di cui è causa le spese del doppio grado di giudizio possano essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello(Ricorso n. 7533 del 2007), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Meschino, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Boccia, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)