CASSATELLA A., L’effetto sostitutivo della sentenza di annullamento (nota a TAR Friuli V.G. 31 marzo 2015, n. 167), 2016

Data Documento: 2016-01-01
Autori: Antonio Cassatella
Autorità Emanante: Giornale di diritto amministrativo n. 1, 2016, pp. 95-104
Area: Dottrina
Sommario

Il contributo costituisce un commento alla recente sentenza del T.A.R. Friuli-Venezia [#OMISSIS#], Sez. I, 31 marzo 2015, n. 167, la quale statuisce in merito alla mancata conferma di un docente nel ruolo di professore associato e dalla dalla quale si evince che “Là dove la discrezionalità amministrativa sia interamente esaurita sia sotto il profilo amministrativo (ovvero in relazione alla fissazione dei criteri di valutazione) che sotto quello eminentemente tecnico (ovvero in relazione alla concreta valutazione), non sussistono reali elementi per supportare un giudizio negativo e negare la conferma nel ruolo di professore associato, che compete al giudice pronunciare ora per allora”.
La sentenza presuppone una [#OMISSIS#] del potere discrezionale e delle valutazioni tecniche delle pubbliche amministrazioni come scelta fra più alternative possibili. Nel caso in cui si accerti che, in concreto, le alternative decisionali a disposizione dell’amministrazione non sussistono, o si sono “consumate” in forza di precedenti giudicati, il giudice può definitivamente pronunciarsi sull’attribuzione del bene della vita oggetto di controversia, sostituendosi all’amministrazione.
Per quanto il T.A.R. Friuli Venezia-[#OMISSIS#] assimili il fenomeno alla sentenza di condanna all’adempimento di doveri funzionali della P.A., la pronuncia correla all’annullamento dell’atto un effetto propriamente sostitutivo, in forza del  quale è inibita l’emanazione di ulteriori provvedimenti amministrativi e si attribuisce direttamente al giudice il potere di surrogarsi alla P.A. nell’erogazione dell’utilità attesa dal ricorrente.”

(Dall’abstract a cura dell’Autore)