TAR Lazio, Roma, Sez. III, 31 agosto 2017, n. 4478

Accesso ai corsi di laurea- Estensione numero chiuso area umanistica-Sospensione

Data Documento: 2017-08-31
Area: Giurisprudenza
Massima

In materia di accesso alle facoltà universitarie, la decisione dell’ateneo di estendere il numero chiuso alle facoltà umanistiche, giustificando tale scelta con la mancanza di docenti, non pare compatibile con quanto stabilito dalle norme primarie di riferimento, ed in particolare dall’art. 1  della legge  2 agosto 1999, n. 264.

Contenuto sentenza

N. 04478/2017 REG.PROV.CAU.
N. 07499/2017 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7499 del 2017, proposto da:
Udu- Unione degli Universitari Milano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Dovico, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Melis, [#OMISSIS#] Bellina, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Udu-Unione degli Universitari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Umberto Cantelli e [#OMISSIS#] Antonellis, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi Milano in persona del Rettore p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Goffi, [#OMISSIS#] Corsi [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dei provvedimenti ostativi all’esercizio del diritto di parte ricorrente a veder riconoscere come libero ed a numero aperto l’accesso al primo anno dei corsi di laurea in Filosofia, Lettere, Scienze dei beni Culturali, Scienze umane, dell’ambiente, del territorio e del paesaggio e Storia, Lingue e letterature straniere e comunque di tutte le facoltà umanistiche dell’Università degli Studi di Milano
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Milano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, quanto alla ammissibilità del ricorso sotto il profilo della legittimazione ad agire, la relazione versta in atti dall’Università di Milano il 25 agosto 2017 afferma espressamente che .. “il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Dovico ha presentato domanda di ammissione ai corsi di laurea in Scienze dei beni culturali e in Lingue e letterature straniere; · il sig. [#OMISSIS#] Melis ha presentato domanda di ammissione al corso di laurea in Storia; · la sig.ra [#OMISSIS#] Bellina ha presentato domanda di ammissione al corso di laurea in Filosofia”, il che pare, allo stato, radicare la legittimazione stessa almeno in capo ai medesimi, che il prossimo 4 settembre dovranno affrontare la prova di ammissione;
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 264 del 1999, sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonchè ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell’Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all’art. 3, comma 2, e all’art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 34;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell’ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso;
– che, inoltre, ai sensi del successivo art. 2, sono programmati dalle università gli accessi:
a) ai corsi di laurea per i quali l’ordinamento didattico preveda l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
b) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), per i quali l’ordinamento didattico prevede l’obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’ateneo;
c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.
Rilevato che i provvedimenti gravati intendono, nella sostanza, programmare l’accesso a corsi che (ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare) non paiono collimare con quelli richiamati dalle norme primarie di riferimento, ovvero Filosofia, lettere, Scienze dei beni culturali, Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio, Storia e Lingue e Letterature Straniere;
– che, in particolare, la relazione dell’Università di Milano in atti conferma che gli atti gravati non sono stati ispirati da necessità legate “all’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati”, bensì a carenza di un numero complessivo di docenti tale che “mantenendo numeri non sostenibili nei corsi dell’area umanistica, l’Ateneo risultasse non in linea con i requisiti di docenza previsti dal sistema di accreditamento vigente, esponendosi di conseguenza alla sanzione che comporta sia l’attivazione condizionata (per un solo anno) dei corsi di studio che non si trovino a rispettare i requisiti di docenza in attesa delle misure necessarie per superare tali carenze, sia l’impossibilità di attivare “nuovi corsi di studio”, se non a seguito della disattivazione di un pari numero di corsi”;
Ritenuto pertanto che il ricorso evidenzi sufficienti profili di fondatezza, e che sussistano i profili di pregiudizio paventati dai ricorrenti su indicati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie l’istanza cautelare in epigrafe, e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Compensa le spese della presente fase.
Fissa la pubblica udienza di trattazione del ricorso alla data del 9 maggio 2018, ore di regolamento.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 31/08/2017