TAR Puglia, Bari, Sez. III, 22 febbraio 2016, n. 198

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore di seconda fascia-Predeterminazione criteri-Impact factor-Sindacato giurisdizionale-discrezionalita’ tecnica- Rapporto di collaborazione intellettuale commissario-Candidato-Pubblicazioni–Incompatibilita’

Data Documento: 2016-02-22
Area: Giurisprudenza
Massima

In una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato, i criteri di valutazione, stabiliti dalla commissione, conducono ad un giudizio qualitativo del profilo scientifico dei candidati che implica un apprezzamento discrezionale di competenza esclusiva della commissione, cui non è consentito replicare, neanche al fine di dare la prova di resistenza asseritamente omessa.
 
L’impact factor è uno degli indici bibliometrici accreditati nella comunità scientifica internazionale cui la commissione può fare ricorso per valutare le pubblicazioni presentate dai candidati, senza tuttavia esserne obbligata, sicchè la scelta di utilizzarne altri non è censurabile in sede di sindacato di legittimità (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 754; Id., 4 giugno 2010, n. 3561; Id., 28 gennaio 2009, n. 487)
 
In una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato, la circostanza che il presidente della commissione sia coautore della quasi totalità dei lavori scientifici dei vincitori- i quali siano stati dal medesimo seguiti e formati nell’attività di studio e ricerca fin dagli esordi della loro carriera accademica-non può non far ritenere, come stabilito in casi analoghi in giurisprudenza, che l’attività di valutazione della commissione sia, e appaia, quantomeno viziata (Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1788; Id., 18 luglio 2014, n. 3850).

Contenuto sentenza

N. 00198/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00893/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Fracchiolla, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Bari, Via Q. Sella, n. 120; 
contro
Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, sua domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Catto, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Cardanobile, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Cardanobile, in Bari, Via Lucera n. 4; 
Orazio Nicolotti, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Vitone, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Bari, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 193; 
Giovanni Bottegoni, [#OMISSIS#] Carocci, [#OMISSIS#] Catalano, [#OMISSIS#] Lacivita; 
per l’annullamento,
– del Decreto a firma del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari “[#OMISSIS#] Moro”, n. 1556 del 23.4.2015, recante approvazione degli atti della procedura di selezione per la chiamata di n. 2 professori universitari di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 03/D1 – CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARE ed il settore scientifico – disciplinare CHIM/08- CHIMICA FARMACEUTICA presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco dell’Università;
– del presupposto Decreto rettorale n. 323 del 10.2.2015 di nomina della Commissione esaminatrice;
– dei verbali nn. 1, 2, 3 e 4 della Commissione esaminatrice, resi rispettivamente nelle sedute del 30-31 marzo 2015 e 13-14 aprile 2015;
– del bando di concorso, approvato con Decreto del Rettore n.3652 del 03.12.2014, nella parte in cui [art. 9] contempla la possibilità che la Commissione possa avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale;
– di tutti gli atti della Commissione Esaminatrice;
– di tutti gli atti presupposti e/o connessi ancorché ignoti, in quanto illegittimi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari, di [#OMISSIS#] Catto e di Orazio Nicolotti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sisto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Vitone e [#OMISSIS#] Di Brindisi per delega dell’avv. Cardanobile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha preso parte alla selezione di 2 professori universitari di seconda fascia del Dipartimento di farmacia – scienze del farmaco – settore concorsuale 03/D1 – chimica e tecnologie farmaceutiche tossicologiche e nutracetico – alimentare, indetta dall’Università degli studi di Bari con decreto rettorale n. 3652/2014, all’esito della quale sono risultati vincitori il dott. [#OMISSIS#] Catto e il dott. Orazio Nicolotti.
Con cinque motivi di ricorso [#OMISSIS#] Fracchiolla impugna gli atti della procedura.
Deduce:
1) violazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione – violazione del bando di concorso (art. 5) – eccesso di potere per abnormità procedimentale, ingiustizia manifesta e illogicità – sviamento di potere e di procedura – violazione ed omessa applicazione dell’art. 51 c.p.c. in punto di incompatibilità dei commissari.
I candidati Nicolotti, Catto, Bottegoni e Lacivita, che avevano prodotto lavori e pubblicazioni redatti in collaborazione con altri autori, non avrebbero allegato la dichiarazione di attestazione del loro contributo, come previsto dal bando, che subordina l’ammissibilità di detti titoli alla possibilità di scindere ed individuare l’apporto dei singoli autori per poter poi valutare quello del candidato che li ha presentati.
Tuttavia, nel verbale n. 3 del 13.4.2015 la Commissione ha stabilito di valutare detti titoli, qualora prodotti in collaborazione con uno dei Commissari, sulla base della dichiarazione di enucleabilità del contributo del candidato resa dal Commissario in qualità di coautore. E’ quanto sarebbe avvenuto per i candidati Nicolotti e Catto, risultati vincitori: per le pubblicazioni di entrambi il coautore e commissario di concorso, prof. Carotti, ha dichiarato: “il candidato ha sempre fornito un contributo originale, autonomo e significativo nelle fasi del lavoro di ricerca riguardanti la sintesi, la valutazione dell’attività biologica e la stesura dei manoscritti”, specificando poi, nella stessa dichiarazione, le parti dell’opera di cui sono autori;
2) violazione del principio di collegialità dei lavori della Commissione, in relazione all’art. 9 del bando di concorso approvato con D.R. n. 3652 del 3.12.2014.
La Commissione, benché operi come collegio perfetto, avrebbe proceduto all’ammissione dei candidati senza la partecipazione di uno dei tre componenti;
3) violazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione – violazione della legge statale in materia di concorsi per l’accesso del personale docente nelle università, in relazione al regolamento per la chiamata dei professori di ruolo, ai sensi degli articoli 18 e 24 della l. n. 240/2010 – violazione della legge statale n. 240/2010 – eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, abnormità procedimentale, ingiustizia manifesta e illogicità – eccesso di potere per disparità di trattamento – sviamento di potere e di procedura.
La Commissione avrebbe omesso di indicare fra i criteri di valutazione il numero dei corsi ufficiali tenuti presso Università nazionali o straniere e i relativi crediti formativi, il settore scientifico disciplinare di appartenenza in relazione al concorso indetto e ai corsi di insegnamento tenuti, con la conseguenza che al ricorrente non è stato attribuito alcun punteggio per l’attività didattica istituzionale, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, di gran lunga prevalente rispetto ai vincitori, mentre in favore del dott. Catto, sarebbe stata valutata l’attività di laboratorio svolta nel profilo di assistente tecnico;
4) violazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione – violazione della legge statale in materia di concorsi per l’accesso del personale docente nelle università, in relazione al regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli articoli 18 e 24 della l. 240/2010 – violazione della legge statale n. 240/2010 – eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, abnormità procedimentale, ingiustizia manifesta e illogicità – sviamento di potere e di procedura.
La Commissione, nel valutare la partecipazione ai progetti PRIN, avrebbe omesso di differenziare la posizione del ricorrente, rispetto a quella del dott. Catto, benché i candidati avessero allegato la partecipazione rispettivamente a quattro e ad un solo progetto PRIN; inoltre, per il dott. Catto, sarebbe stata valutata l’attività di comunicazione orale a congressi nazionali ed internazionali, benché dal curriculum allegato non si evincano il contributo, l’oggetto e il tema dell’intervento;
5) violazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione – violazione della legge statale in materia di concorsi per l’accesso del personale docente nelle Università, in relazione al regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli articoli 18 e 24 della l. n. 240/2010 – violazione della legge statale n. 240/2010 – eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, abnormità procedimentale, ingiustizia manifesta e illogicità – sviamento di potere e di procedura.
Le pubblicazioni presentate dai candidati sarebbero state valutate solo con riferimento alle citazioni totali e alla posizione dei quartili, senza tener conto dell’impact factor che costituisce l’indicatore del valore scientifico delle pubblicazioni nei concorsi accademici; quanto alla valutazione dell’apporto individuale dei candidati alle pubblicazioni in collaborazione da ciascuno presentate, la Commissione avrebbe espresso, per il ricorrente, un giudizio dal significato ambiguo e, comunque, per nessuno dei candidati avrebbe motivato il giudizio di rilevanza dell’apporto dei candidati.
Si sono costituiti l’Università degli Studi di Bari e i controinteressati Orazio Nicolotti e [#OMISSIS#] Catto, il quali hanno eccepito profili di inammissibilità e, comunque, l’infondatezza nel merito dei motivi di ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti [#OMISSIS#] Fracchiolla deduce:
6) violazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione – violazione ed omessa applicazione dell’art. 51 c.p.c. in punto di incompatibilità dei commissari – violazione del bando di concorso (art. 5) – eccesso di potere per abnormità procedimentale, ingiustizia manifesta e illogicità – sviamento di potere e di procedura.
Il Presidente della Commissione, prof. Angelo Carotti, avrebbe dovuto astenersi, a causa dei rapporti di stretta e intensa collaborazione intrattenuti con i candidati Catto e Nicolotti, poi risultati vincitori.
Resistono le parti già costituite, deducendo l’inammissibilità del ricorso principale sotto diversi profili dei quali si darà conto nel prosieguo della motivazione.
All’udienza dl 14.1.2016, dopo lo scambio di memorie la causa è passata in decisione.
1. In via preliminare.
1.1. Non merita adesione l’eccezione di inammissibilità del controinteressato Nicolotti, perché il ricorrente non avrebbe dimostrato che l’accoglimento delle censure condurrebbe ad un esito a sé favorevole della procedura concorsuale.
Infatti, i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione conducono ad un giudizio qualitativo del profilo scientifico dei candidati che implica un apprezzamento discrezionale di competenza esclusiva della Commissione che non è consentito replicare, neanche al fine di dare la prova di resistenza asseritamente omessa.
1.2. Quanto alla clausola del bando di concorso, impugnata con il secondo motivo del ricorso principale, che illegittimamente consentirebbe, previa autorizzazione del Rettore, lo svolgimento dei lavori della Commissione con la presenza anche per via telematica dei Commissari, va accolta l’eccezione di inammissibilità del controinteressato Nicolotti per omessa impugnazione del presupposto Regolamento di Ateneo che contiene analoga previsione (art. 5 D.R. n. 3000/2014), alla quale il bando espressamente si conforma.
Ne consegue che stante il rapporto di presupposizione fra il regolamento e il bando, in parte qua, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche l’atto dal quale origina il vizio dedotto, che solo in via derivata si trasmette al bando di concorso.
1.3. Il controinteressato Catto eccepisce l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti notificato il 28-29.7.2015, in ragione del fatto che lo stesso ricorrente ne indica i presupposti nelle informazioni assunte da documenti acquisiti in data 29.5.2015, in sede di accesso agli atti della procedura.
Pertanto, essendo i fatti posti a fondamento del ricorso per motivi aggiunti già noti al ricorrente al momento della proposizione del ricorso principale, questi avrebbe dovuto proporre tutte le censure ad essi connesse con il ricorso principale..
L’eccezione va disattesa.
Il ricorso per motivi aggiunti risulta tempestivamente notificato rispetto alla data in cui il ricorrente ha conosciuto i fatti per i quali ha formulato le ulteriori censure, a nulla rilevando che questi gli fossero già noti alla data della notifica del ricorso principale, costituendo espressione del diritto di difesa la decisione di introdurne la cognizione nel giudizio pendente con i motivi aggiunti, pena la inammissibile compressione del termine decadenziale ordinario.
1.4. Inammissibili, come eccepito dal controinteressato Nicolotti, sono, invece, le censure sulla scelta dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione nella prima riunione del 30.3.2015.
Il ricorrente lamenta che la scelta di detti criteri lo avrebbe di fatto penalizzato nella valutazione del curriculum e dei titoli presentati, laddove, al contrario, se si fosse valorizzata l’attività didattica, l’impact factor delle pubblicazioni, il numero dei corsi universitari tenuti dai ciascun candidato o i crediti formativi relativi a detti corsi, avrebbe certamente prevalso sugli altri candidati.
E’ noto, in merito, che la preliminare definizione dei criteri di valutazione deve avvenire quando ancora non sono noti i nominativi e i curricula dei candidati a garanzia dell’imparzialità degli atti della procedura.
Dagli atti del concorso risulta che la Commissione correttamente ha definito i criteri prima di ricevere l’elenco delle domande di partecipazione alla selezione.
Non avendo il ricorrente allegato la manifesta irrazionalità, incongruenza o illogicità dei criteri prescelti, né che uno o più membri della Commissione conoscessero anzitempo i nominativi dei candidati, tanto da poterne orientare la scelta per favorire o sfavorire taluno di essi, la censura si risolve nell’indicazione di criteri alternativi, in sé inammissibile perché invade la sfera intangibile del merito amministrativo.
Va precisato in proposito che l’impactfactor è uno degli indici bibliometrici accreditati nella comunità scientifica internazionale, cui la Commissione può fare ricorso per valutare le pubblicazioni presentate dai candidati, senza tuttavia esserne obbligata (lo si desume chiaramente dal D.M. 25 maggio 2011 n. 243 indicato dall’Università nella memoria depositata il 29.12.2015), sicché la scelta di utilizzarne altri non è censurabile in sede di sindacato di legittimità (C.d.S., VI, 11 febbraio 2013, n. 754 Sez. VI; 4 giugno 2010, n. 3561; 28 gennaio 2009, n. 487).
2. Nel merito.
2.1. Ragioni di priorità logica suggeriscono di iniziare dall’esame del ricorso per motivi aggiunti, con il quale il ricorrente lamenta la mancata astensione del Presidente della Commissione, coautore di quasi tutte le pubblicazioni presentate dai vincitori, contitolare con essi di brevetti, il quale ha inoltre rivestito il ruolo di tutor o relatore di tesi durante il corso di dottorato frequentato da entrambi presso l’Università di Bari.
Sulla questione la Sezione si è già espressa con sentenza n. 88 del 28.1.2016 ritenendo le seguenti circostanze significative di un rapporto, fra vincitori Dott. Catto e dott. Nicolotti e il Presidente della Commissione Prof. Carotti, ben più intenso della normale collaborazione scientifica, consueta negli ambienti accademici:
Il prof. Carotti è Ordinario presso il Dipartimento di Farmacia – settore concorsuale 03/D1, SSD CHIM/08- dell’Università degli Studi di Bari “[#OMISSIS#] Moro”.
Con riferimento al candidato dott. Catto, dal curriculm vitae, presentato ai fini della partecipazione alla selezione per cui è causa, si evince che egli ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Chimica del Farmaco presso l’Università degli Studi di Bari, nel 2003, avendo come tutor il Prof. Carotti.
Dal 2004 il dott. Catto è stato prima titolare di borsa di studio post-dottorato, successivamente ricercatore e poi titolare di corsi presso l’Università di Bari, facoltà di Farmacia.
Nel presentare la domanda di partecipazione alla selezione in questione, ha elencato n. 42 pubblicazioni su riviste internazionali peer-reviewed, delle quali addirittura in n. 41 il prof. Carotti figura anch’egli tra gli autori.
Ha indicato anche due brevetti, nei quali compare, tra i contitolari, il Prof. Carotti.
Il candidato Nicolotti, come si evince dal relativo curriculum vitae, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Chimica del Farmaco, presso l’Università degli Studi di Bari, presentando la tesi di cui Relatore è stato il prof. Carotti.
All’interno del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, della medesima Università, il dott. Nicolotti è ricercatore dal 2002 e successivamente professore aggregato.
Il dott. Nicolotti ha elencato, ai fini della partecipazione alla selezione di cui poi è risultato vincitore, n. 60 pubblicazioni su riviste internazionali peer-reviewed, di cui in n. 51, tra gli autori figura anche il prof. Carotti.
Inoltre, come affermato dal ricorrente, e non contestato dalle altre parti, entrambi i vincitori hanno indicato, ai fini dell’ammissione, 20 pubblicazioni, di cui 19 redatte con il prof. Carotti.
Ebbene, la circostanza che il Presidente della Commissione sia coautore della quasi totalità dei lavori scientifici dei vincitori, i quali ha seguito e formato nell’attività di studio e ricerca, fin dagli esordi della loro carriera accademica, non può non far ritenere, come stabilito in casi analoghi dalla giurisprudenza, che l’attività di valutazione della Commissione sia e appaia quantomeno viziata (C.d.S. n. 1788/2015, n. 3850/2014).
2.2. Appare fondato anche il primo motivo del ricorso principale con il quale il ricorrente lamenta la violazione della par condicio, perché uno dei Commissari, in qualità di coautore, ha reso, a termini orami scaduti, la dichiarazione sull’apporto dei candidati vincitori nella stesura delle pubblicazioni in collaborazione presentate.
Il bando, nell’ammettere la valutazione dei lavori e delle pubblicazioni redatti da più autori, esige la dimostrazione dell’apporto effettivo del candidato che ha presentato il titolo e consente, a tal fine, che ciascun candidato dichiari la consistenza del proprio contributo alla redazione dell’opera.
Tale dichiarazione, da prodursi a cura dell’interessato nel termine per la presentazione dei titoli ex art. 5 del bando, poteva essere resa anche da uno dei coautori.
La disposizione, perché abbia rilevanza ai fini della valutazione dei titoli presentati dai candidati riservata alla Commissione, deve essere interpretata, secondo il principio di imparzialità, nel senso che è consentito al candidato di presentare, nei termini previsti dal bando, una dichiarazione sua o di un coautore, contenente non un giudizio sulla rilevanza dell’apporto nella stesura della pubblicazione, ma solo le circostanze di fatto oggettive –riguardo alle parti dei lavori presentati (pag. 3 verbale n. 1 di fissazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche lett. d) in base alle quali la Commissione valuterà l’apporto del candidato (pag. 3 verbale n. 1).
Per quanto di rilievo ai fini della decisione, le dichiarazioni rese dal Presidente di Commissione, prof. Carotti, sul contributo personale dei vincitori Catto e Nicolotti ai lavori collettivi da ciascuno presentati, dei quali è coautore, meritano le censure dedotte nel motivo, perché sono state allegate, oltre il termine previsto dall’art. 5 dal bando.
La dichiarazione resa, peraltro, aggiunge all’indicazione delle parti dell’opera curata dai candidati una propria valutazione, riservata invece alla Commissione (pag. 3 verbale n. 1) , del contributo di ciascun candidato, espresso con gli aggettivi qualificativi originaleautonomo e significativo/sostanziale (allegati 8 e 9 del verbale n. 3).
E’ poi evidente che il prof. Carotti, nel rendere tale dichiarazione nella veste di coautore, ha assunto una posizione diversa da quella di Commissario, quando già ne aveva assunto le funzioni (le dichiarazioni hanno la data del 13.4.2015 del verbale n. 3 cui sono allegati).
Occorre considerare, in linea di principio, che la ratio delle cause di astensione dei membri dei collegi giudicanti, e tale è una commissione di concorso, mira a prevenire comportamenti dei commissari che possano favorire o penalizzare uno o più candidati, prima ancora che si verifichi una lesione del principio di imparzialità.
Il fatto che uno dei Commissari abbia ritenuto di fare una dichiarazione che contiene anche una valutazione del lavoro scientifico di taluni candidati, non già in posizione di terzietà, ma nella veste di collaboratore alla stesura di una o più pubblicazioni da essi presentate, ne avrebbe imposto l’astensione e tale conclusione, lungi dall’esserne smentita, trova conferma nella giurisprudenza citata dalla difesa dei controinteressati che ritiene, di norma, ininfluente la pregressa collaborazione scientifica o professionale fra uno dei candidati e uno dei membri della Commissione di concorso, proprio perché la funzione di Commissario e la natura collegiale delle decisioni alle quali partecipa, sono garanzia di terzietà.
Ne consegue che se un membro della Commissione adotta durante la procedura concorsuale atti in essa rilevanti, tanto più se ne era rimessa ai candidati l’allegazione entro un termine prefissato, rivestendo un ruolo connesso con la posizione di uno o più candidati, diverso da quello di Commissario, viene meno la presunzione, connessa alla funzione, che sia terzo nei loro confronti e imparziale nei confronti di tutti, con conseguenti effetti invalidanti sugli atti che ha concorso a formare.
Inoltre, gli atti adottati dalla Commissione con il contribuito anche non determinante di un membro incompatibile, contrariamente a quanto sostenuto dal controinteressato Catto, sono irrimediabilmente compromessi da un vizio genetico di costituzione dell’organo adottante.
Del resto, appare evidente l’influenza della dichiarazione resa dal prof. Carotti fuori dal ruolo di Commissario, sul giudizio collegiale di entrambi i vincitori ( “nelle pubblicazioni presentate, tutte in collaborazione, l’apporto individuale del candidato risulta significativo e facilmente enucleabile” (allegati 4 e 7 al verbale n. 3 della Commissione), che peraltro non fa alcun richiamo ai criteri stabiliti (dichiarazioni dei candidati o coautori riguardo alle parti dei lavori presentati, posizione del candidato nella lista degli autori, coerenza con il resto dell’attività scientifica – pag. 3 verbale n. 1) per valutare l’apporto di ciascun candidato alle pubblicazioni in collaborazione, come sostenuto dal ricorrente (ultimo motivo del ricorso principale sub 13.b).
2.3.Il secondo motivo del ricorso principale, con il quale il ricorrente si duole del fatto che Commissione avrebbe operato senza la presenza di uno dei suoi membri, è invece infondato.
Il Rettore ne aveva, infatti, autorizzato le riunioni con modalità telematica (D.R. 323/2015 all. 5 dell’Università) che ha garantito la compresenza dei Commissari, ancorché fisicamente distanti, attestata dai documenti in atti, nel rispetto dei principi che regolano la costituzione e l’attività dei collegi perfetti.
Pertanto nei limiti sopra spiegati entrambi i ricorsi devono essere accolti.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell’Università degli Studi di Bari “[#OMISSIS#] Moro” e, in continuità con il precedente della Sezione sulla procedura concorsuale per cui è causa, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo e integralmente compensate nei confronti delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti:
– dichiara inammissibile il ricorso principale nella parte in cui si impugna l’art. 9 del bando di concorso che ammette l’uso di strumenti telematici nell’attività collegiale della Commissione di concorso;
– accoglie il ricorso principale, nei termini spiegati in motivazione;
– accoglie il ricorso per motivi aggiunti;
– annulla, per l’effetto, il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari “[#OMISSIS#] Moro”, n. 1556 del 23.4.2015 e i verbali nn. 1, 2, 3 e 4 della Commissione esaminatrice adottati, rispettivamente, nelle sedute del 30-31 marzo 2015 e 13-14 aprile 2015;
– rigetta nel resto.
Condanna l’Università degli Studi di Bari “[#OMISSIS#] Moro” al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 oltre accessori di legge, e spese generali , mentre le compensa integralmente nei confronti delle altre parti costituite.
Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] Lenzi, Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)