La legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha introdotto un nuovo sistema di progressione in carriera, prevedendo per l’inquadramento nella fascia superiore di un docente universitario già in servizio, una procedura che si articola in due momenti: il conseguimento di una “idoneità” o “abilitazione”, valida per un periodo di tempo limitato ed efficace rispetto a qualsiasi università italiana (art. 16), cui segue la fase della scelta, attraverso la “chiamata” dell’idoneo/abilitato da parte della singola università.
Per il reclutamento dei docenti universitari, ciascuna università deve attivare una procedura di chiamata, scegliendo tra quella di cui all’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, aperta alla partecipazione degli “studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale”, anche se siano in servizio presso un’università diversa da quella che procede alla chiamata o anche se non prestino affatto servizio presso alcuna università; ovvero quella del successivo art. 24, commi 5 e 6, riservata a docenti che, oltre ad essere in possesso dell’abilitazione o idoneità, siano anche “interni”, cioè già in servizio presso l’università che procede alla chiamata.
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 20 gennaio 2016, n. 35
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Procedura di chiamata-Sostituzione membri commissione-Astensione commissario-Valutazioni titoli –Incompatibilita’ commissari
N. 00035/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00787/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 787 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Umberto Albert, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Sapone, [#OMISSIS#] Faggiano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Faggiano in Torino, Via Drovetti, 37;
contro
Università degli Studi di Torino, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Bellino, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Carozzo, presso il cui studio ha eletto domicilio in Torino, corso Vinzaglio, 2;
per l’annullamento
I) con il ricorso principale
del Decreto Rettorale n. 1697 del 13 maggio 2015 avente ad oggetto “Procedure valutative per n. 13 posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 — Presso l’Università degli Studi di Torino”, limitatamente alla procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto — S.C. 06/D5 Psichiatria, s.s.d. MED/25 psichiatria, presso il Dipartimento di Neuroscienze «[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Montalcini»;della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze del 23 febbraio 2015, punto 18, avente ad oggetto “Provvedimenti comuni ai docenti di prima e seconda fascia”;
del “verbale della Commissione per la valutazione curricula candidati ad 1 posto per PA art. 24, SSD MED 25” del 16 marzo 2015;
della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze del 23 marzo 2015, punto 20, avente ad oggetto “Provvedimenti comuni ai docenti di prima e seconda fascia”;
della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze del 23 aprile 2015, punto 1, avente ad oggetto “Provvedimenti comuni ai docenti di prima e seconda fascia”;
della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze del 21 ottobre 2014, punto 13, avente ad oggetto “Nomina Commissione prevalutazione curricula docenti abilitati del Dipartimento”del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, approvato con Decreto rettorale, n. 6127 del 3 dicembre 2014, Titolo III, artt. 23 -32;
del Decreto Rettorale n. 1804 del 21 maggio 2015, avente ad oggetto “Nomina Commissione giudicatrice per la procedura valutativa a n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010—settore concorsuale 06/D5 — s.s.d. MED/25 presso il Dipartimento di Neuroscienze «[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Montalcini» dell’Università degli Studi di Torino”;
II) con motivi aggiunti depositati il 24/7/2015:
di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale;
del decreto rettorale n. 2224 del 17 giugno 2015 di “approvazione degli atti della procedura valutativa di 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 – S.C. 06/D5 Psichiatria, s.s.d. MED/25 psichiatria, presso il Dipartimento di Neuroscienze «[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Montalcini»;
della relazione finale del 15 giugno 2015 nella procedura valutativa;
del verbale del 15 giugno 2015 della procedura valutativa di 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia;
dell’eventuale presa d’atto del prof. Bellino;
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e /o connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Università degli Studi di Torino e del Dott. [#OMISSIS#] Bellino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Con il ricorso in epigrafe il Dott. Umberto Albert, ricercatore universitario a tempo indeterminato dal 15 dicembre 2011 presso il Dipartimento di Neuroscienze “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Montalcini” dell’Università di Torino, settore concorsuale 06/D5 “psichiatria”, settore Scientifico disciplinare MED/25 “psichiatria”, contesta gli atti della procedura ex art 24, comma 6, della Legge 240/2010, procedura avviata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia del settore concorsuale 06/D5 Psichiatria.
Il procedimento ha avuto inizio con la delibera del Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze in composizione ristretta (cioè senza la presenza dei ricercatori), del 23.2.2015, con cui si prendeva atto che si sarebbero liberati 0.2 punti del “piano straordinario associati”, da attribuire al passaggio da ricercatore a professore associato nel s.s.d. Psichiatria.
E’ stata quindi convocata la Commissione dipartimentale istituita per esaminare i curricula dei candidati da proporre per il passaggio diretto da Ricercatore a Professore associato ex art 24 L. 240/2010, Commissione composta dal Direttore del dipartimento e da due vicedirettori, integrata da un rappresentante del settore interessato.
Il Consiglio di Dipartimento ha nominato il Prof. Bogetto quale rappresentante del settore, precisando che “al termine dei lavori, la commissione notificherà al Consiglio i criteri utilizzati ed il nome del candidato da proporre per la procedura ex art 24”.
Su richiesta del prof. Bogetto, (mail del 27 febbraio 2015) il ricorrente e il Dott. Bellino presentavano il proprio curriculum.
La Commissione si è quindi riunita per la valutazione dei candidati, all’esito della quale sono stati attribuiti al Dott. Bellino punti 90 (così suddivisi: per l’attività didattica 30 punti, per l’attività di ricerca 45 punti, per l’attività organizzativa/istituzionale 10 punti e 5 per l’attività assistenziale) e al Dott. Albert punti 82 (così suddivisi: per l’attività didattica 20 punti, per l’attività di ricerca 50 punti, per l’attività organizzativa/istituzionale 7 punti e 5 per l’attività assistenziale).
Nella seduta del 23 marzo 2015 il Consiglio di dipartimento, dopo aver dato atto delle dimissioni volontarie del prof. Bogetto a decorrere dal 1 maggio 2015 e della sua rinuncia a membro della commissione, procedeva alla sua sostituzione con il Prof. Fassino e quindi ad esaminare la valutazione effettuata da parte della Commissione nella seduta del 16 marzo 2015, che proponeva il Dott. Bellino per il posto di professore associato, nomina quindi da sottoporre alla valutazione ai sensi dell’art 24 comma 6 L. 240/2010.
Nella medesima seduta il Consiglio di dipartimento ha:
– avviato la procedura valutativa per 1 posto di professore associato di ruolo di seconda fascia – settore concorsuale 06/D5 – SSD MED/25;
– designato i nominativi della Commissione: Prof. Fassino, dell’Università di Torino, Prof. Rossi, dell’Università de L’Aquila e prof. Monteleone dell’Università di Salerno;
– individuato come soggetto da valutare il dott. Bellino.
Con decreto n. 1697 del 13 maggio 2015 il Magnifico Rettore ha indetto le procedure valutative per la copertura di n. 13 posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e con il successivo decreto n. 1804 del 21 maggio 2015 ha costituito la Commissione giudicatrice nella composizione deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 aprile 2015.
Avverso gli atti anzidetti parte ricorrente ha proposto il ricorso principale, lamentando l’illegittimità della selezione, per violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità.
Evidenzia in particolare parte ricorrente che l’Università avrebbe dato una erronea applicazione della disposizione di legge poiché, contrariamente a quanto approvato da altri Atenei, l’Università di Torino ha disciplinato la procedura ex art.24, comma 6, L.240/2010 prevedendo solo la fase di “mera valutazione del candidato individuato dal Dipartimento, senza pubblicità e senza alcuna garanzia di trasparenza ed imparzialità della selezione, in caso di più candidati in pari posizione”; in sostanza “le garanzie procedimentali” sarebbero state “apprestate esclusivamente in relazione alla valutazione del candidato già individuato, mentre la fase di individuazione è sottratta ad ogni sindacato”.
Ha pertanto concluso che, ove dovesse ritenersi corretta la interpretazione data dalla Università alla citata normativa (art.24, 6° comma), dovrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione del principio del concorso pubblico sancito dall’art.97, 3° comma (rectius: 4° comma) della Costituzione; diversamente, accogliendo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione, sarebbe palese “la totale assenza delle garanzie procedimentali in fase di selezione del candidato disposte dal D.P.R. 23 marzo 2000, n.117 (Regolamento concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari).
Richiamandosi all’anzidetto D.P.R., questi i motivi dedotti con il ricorso principale:
I) assenza di pubblicità e trasparenza in violazione dell’art.2 D.P.R. 117/2000: i due candidati hanno ricevuto l’invito a portare il curriculum al direttore del Dipartimento, senza particolari termini o modalità; il componente Prof. Bogetto è stato sostituito nel corso della procedura, senza alcuna indicazione delle modalità di nomina del sostituto;
II) violazione dell’art.3 D.P.R. 117/2000 per difetto di terzietà e irregolarità della Commissione incaricata della valutazione: la Commissione era composta da professori della medesima Università, che conoscevano preventivamente i titoli del candidato;
III) mancata predeterminazione dei criteri di valutazione, violazione del principio di trasparenza e di parità di trattamento: la Commissione ha determinato i criteri dopo aver avuto i curricula, contrariamente a quanto prescrive l’art 4 DPR 117/2000;
IV) nel merito della valutazione si contestano i punteggi assegnati per le tre voci:
– attività didattica;
– attività di ricerca;
– attività organizzativa.
Con successivi motivi aggiunti, depositati in data 24/7/2015, il ricorrente ha impugnato anche i successivi atti della procedura, e segnatamente;
le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 15 giugno 2015 in sede di esame del curriculum del dott. Bellino, cui è stato assegnato il punteggio di 90/100;
il decreto rettorale 17 giugno 2015, n.2224 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura valutativa al posto di professore universitario di seconda fascia.
Questi i motivi di censura:
I) illegittimità derivata degli atti gravati;
II) violazione dei principi di trasparenza nella composizione della Commissione: con decreto del 21.5.2015 n. 1804 è stata composta la Commissione giudicatrice, per la seconda parte della procedura, nominando tra i componenti il Prof. Fassino, in qualità di Presidente, il quale già aveva fatto parte della Commissione dipartimentale che aveva valutato il curriculum del vincitore;
III) fittizia predeterminazione dei criteri: la circostanza che il Presidente avesse già valutato il curriculum del candidato ha comportato che la valutazione sia stata solo formale, senza una trasparente predeterminazione dei criteri.
Con memoria difensiva depositata in data 2/11/2015 il ricorrente ha sottolineato che “le norme del regolamento universitario attuative dell’art. 24 L.240/2010 si pongono in palese contrasto con i principi costituzionali relativi ai concorsi pubblici”, e che “ l’Università avrebbe dovuto rispettare i principi generali di buon andamento, trasparenza, pubblicità e imparzialità”.
Si sono costituiti in giudizio sia l’Università che il controinteressato dott. [#OMISSIS#] Bellino contestando la fondatezza dei motivi di censura dedotti dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successive memorie il ricorrente e il controinteressato hanno ribadito e ulteriormente illustrato le rispettive tesi defensive.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Il presente ricorso è stato proposto avverso gli atti di una procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Torino, per la nomina di un professore di ruolo di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.240 (cd. legge [#OMISSIS#]).
Parte ricorrente censura sia il procedimento de quo, sia la disciplina regolamentare, impugnando anche il Regolamento dell’Università, approvato con decreto rettorale n. 6127 del 3 dicembre 2014, nella parte in cui disciplina la chiamata ex art 24 comma 6 L. 240/2010.
2) Prima di esaminare le singole censure ritiene il Collegio di soffermarsi sul quadro normativo e regolamentare nel quale si inserisce la fattispecie all’esame del Collegio..
2.1 La L. 240/2010 ha introdotto un nuovo sistema di progressione in carriera, prevedendo per l’inquadramento nella fascia superiore di un docente universitario già in servizio, una procedura che si articola in due momenti: il conseguimento di una “idoneità” o “abilitazione”, valida per un periodo di tempo limitato ed efficace rispetto a qualsiasi università italiana (art 16), cui segue la fase della scelta, attraverso la “chiamata” dell’idoneo/abilitato da parte della singola università.
Infatti l’art 16 prescrive quale requisito necessario per l’accesso alle qualifiche non iniziali della docenza universitaria (professore di I e II fascia), il conseguimento di una “abilitazione scientifica nazionale”, che ha durata di sei anni e presuppone il superamento di una procedura selettiva aperta a tutti (ancorché senza limitazione del numero delle abilitazioni conseguibili).
Il conseguimento dell’abilitazione, come chiarisce espressamente la legge (art. 16, c. 4) «non dà alcun diritto al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un’università al di fuori delle procedure previste dagli artt. 18 e 24, c. 5 e 6».
Per il reclutamento ciascuna Università deve poi attivare una ulteriore procedura di chiamata, scegliendo tra quella di cui all’art 18, aperta alla partecipazione degli “studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale”, anche se siano in servizio presso un’Università diversa da quella che procede alla chiamata o anche se non prestino affatto servizio presso alcuna Università; ovvero quella dell’art 24, commi 5 e 6, riservata a docenti che, oltre ad essere in possesso dell’abilitazione o idoneità, siano anche “interni”, cioè già in servizio presso l’università che procede alla chiamata.
Il comma 5 dell’art. 24 riguarda, in particolare, il passaggio nel ruolo di professore associato del ricercatore a tempo determinato; il comma 6 il passaggio nei ruoli di professore di prima e di seconda fascia, rispettivamente, dei professori di seconda fascia, e dei ricercatori a tempo indeterminato.
Quest’ultima disposizione (id est: il comma 6) si applica in via transitoria nei sei anni successivi all’entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, e a tal fine «le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo».
In conclusione, in base all’attuale sistema normativo, le università possono coprire i posti vacanti utilizzando, per un minimo della metà dei posti disponibili, procedure di chiamata aperte a tutti i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica (art. 18), e, per un massimo della metà dei posti disponibili, procedure di chiamata riservate ai docenti in servizio che abbiano comunque conseguito l’abilitazione (art.24).
Va evidenziato che dal combinato disposto del 5 e del 6 comma dell’art.24 emerge che la “chiamata” può essere “individuale”, senza quindi alcuna procedura pubblica, che permetta ai soggetti qualificati di partecipare, né alcuna procedura comparativa, dal momento che viene prescelto un soggetto, valutato sulla base dei soli titoli, e quindi nominato, alla sola condizione di raggiungere il punteggio predefinito dalla stessa Commissione.
A differenza poi della procedura di cui all’art 18, la “chiamata” ex art 24 commi 5 e 6, è “riservata” a personale dell’Università di appartenenza.
Le procedure di selezioni devono essere disciplinate dalle Università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2.2 L’Università di Torino nell’ambito dell’autonomia statutaria conferitale ha adottato il Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato, (approvato con decreto del Rettore n. 6127 del 3 dicembre 2014), prevedendo al Titolo III la procedura di chiamata ai sensi dell’art 24 comma 6 L. 240/2010.
Il Regolamento prevede che il Dipartimento interessato- una volta che il Consiglio di Amministrazione abbia provveduto alla assegnazione delle risorse necessarie- debba individuare il nominativo del ricercatore o del professore associato da sottoporre a valutazione.
La valutazione dei titoli è poi svolta da una Commissione composta secondo l’art 6 del Regolamento (tre professori di prima fascia di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei), e si conclude con un motivato giudizio. La valutazione è positiva se il candidato ha conseguito un punteggio pari al 70% del punteggio massimo stabilito dalla commissione.
Entro i successivi 60 giorni il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.
Nel caso in esame, in cui due erano i ricercatori che potevano aspirare alla applicazione dell’art.24, 6° comma, L.240/2010, il Consiglio di Dipartimento ha nominato una apposita Commissione con il compito di esaminare i curricula dei candidati e individuare il candidato che lo stesso Consiglio (a norma dell’art.23, comma 2, del Regolamento) avrebbe dovuto proporre per il passaggio a professore universitario di seconda fascia.
Si è quindi trattato di una attività istruttoria, a supporto del Consiglio di Dipartimento, demandata ad una Commissione ad hoc, che ha valutato i titoli dei candidati in possesso dei requisiti per partecipare alla selezione.
In tal modo nel procedimento de quo si possono quindi ben distinguere due fasi: la prima, in cui una Commissione “interna” (composta dal Direttore del dipartimento e da due vicedirettori, integrata da un rappresentante del settore interessato, individuato dapprima nel prof. Bogetto sostituito dal prof. Fassino) ha valutato i titoli dei candidati; all’esito di questa fase doveva essere indicato un solo nominativo; detto nominativo è stato quindi approvato dal Consiglio di Dipartimento e indicato per la chiamata, come previsto dall’art 23 comma 2 del regolamento.
La seconda fase, in cui la Commissione è composta secondo il Regolamento (un professore dell’Università e due esterni), che deve valutare il curriculum del candidato, al fine di verificare, come richiesto dal regolamento, se il candidato ottiene un punteggio positivo, cioè pari al 70% del punteggio massimo stabilito dalla commissione.
3) Con il ricorso in esame l’odierno istante prospetta una serie di censure che investono non soltanto gli atti della procedura, ma anche le norme regolamentari dettate dall’Università per l’applicazione dell’art.24, 6° comma, L.240/2010, e le stesse disposizioni di detto comma in quanto sospettate di essere in contrasto con il principio del concorso pubblico sancito dall’art.97 della Costituzione.
Quanto a quest’ultimo profilo, il dubbio di costituzionalità sembra ricollegarsi (nella prospettazione del ricorrente) al fatto che la norma di legge in questione non preveda alcuna garanzia di trasparenza e di imparzialità della selezione per l’ipotesi di una pluralità di candidati. Ma siffatto dubbio si appalesa del tutto inconferente, atteso che il Legislatore ha inteso affidare alla autonomia regolamentare dell’Università la disciplina delle diverse fattispecie comprese nella previsione dell’art.24, comma 6, tra le quali anche il caso della presenza di due o più candidati (come è dato desumere dal rinvio contenuto nel 5° comma ad un “apposito regolamento d’ateneo”).
Si deve però aggiungere che, mancando la fonte normativa universitaria, la disciplina dettata dall’art.24,comma 6, risulta comunque integrata – per ciò che concerne i principi in tema di trasparenza e imparzialità della selezione – dal Regolamento di cui al D.P.R. n.117/2000 concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento del personale universitario. E di ciò è riprova nella stessa prospettazione dei motivi di ricorso che sono formulati in termini di violazione delle norme contenute nell’anzidetto D.P.R. 117/2000 (in particolare gli artt. 2,3,4).
Dalle considerazioni che precedono consegue dunque la inconferenza, non soltanto della adombrata questione di legittimità costituzionale, ma anche della asserita illegittimità del Regolamento universitario per violazione dei “principi generali di buon andamento; trasparenza; pubblicità e imparzialità”.
Con tale Regolamento infatti l’Università si è limitata a disciplinare il caso di un solo candidato; e sotto questo profilo non è dato riscontrare alcun contrasto con i principi invocati dal ricorrente; quanto invece ai principi da osservarsi nel caso di più candidati, al fine di garantire la imparzialità della selezione, essi debbono essere desunti dal D.P.R. 117/2000, che dunque costituisce il parametro per valutare la legittimità della procedura posta in essere con gli atti qui impugnati, come del resto ha mostrato di ritenere lo stesso ricorrente nella formulazione dei motivi di gravame.
4) Si può quindi passare all’esame dei motivi prospettati nel ricorso principale.
4.1 Nei primi tre motivi parte ricorrente lamenta l’illegittimità del procedimento adottato, distinguendo tre profili: l’assenza di pubblicità e trasparenza, il difetto di terzietà della Commissione incaricata della valutazione e l’irregolarità della sua composizione, nonché la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e la violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
L’assenza di pubblicità e trasparenza viene dedotta con riferimento alla modalità con cui i due candidati sono stati invitati a presentare il proprio curriculum, ricevendo una mail, senza particolari termini o modalità, in tal modo il ricorrente non è venuto a sapere quando l’altro candidato ha presentato il proprio curriculum.
Ulteriore profilo di illegittimità risiede nel fatto che il componente Prof. Bogetto nella seduta del 23 febbraio 2015 è stato sostituito, senza alcuna indicazione delle modalità di sostituzione.
I motivi non sono fondati.
Come sopra evidenziato, né la legge né il Regolamento di Ateneo contemplano l’ipotesi di presenza di più soggetti idonei ad essere chiamati: pertanto è stato il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21.10.2014 a prevedere, in caso di presenza di più soggetti abilitati, una fase ulteriore in cui una Commissione potesse valutare i curricula dei candidati al fine di portare una proposta nominativa al Consiglio di Dipartimento.
Si tratta quindi di una fase che garantisce la possibilità di presentare la domanda ai potenziali soggetti interessati e di effettuare una selezione, fase che nella legge non è prevista, ma che, contrariamente a quanto lamenta il ricorrente, accresce la trasparenza della scelta.
Per detta fase di valutazione la Commissione è distinta e differente rispetto a quella prevista dalla Regolamento dell’Università (approvato con R.D. 6127 del 3.12.2014), in quanto svolge solo una attività istruttoria di valutazione comparativa dei titoli, al fine di individuare il candidato più titolato: la composizione della Commissione ha quindi rispettato il criterio indicato dal Consiglio di Dipartimento, mentre la modifica del componente non inficia la procedura, dal momento che è principio pacifico che sia possibile la sostituzione dei componenti di una Commissione esaminatrice, in un pubblico concorso, in tutti i casi in cui il titolare stesso, per qualsiasi ragione, non possa (o non voglia) svolgere la funzione affidatagli, con la conseguente necessità di sostituirlo affinché l’organo collegiale possa, come necessario, continuare ad operare.
Nel caso di specie l’Amministrazione ha ritenuto di sostituire un componente a fronte delle sue dimissioni volontarie.
Pertanto questa fase si è svolta nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, essendo stati invitati a partecipare i due ricercatori che potevano accedere all’incarico oggetto della selezione e non risulta avere alcun rilievo la conoscenza della data in cui l’altro candidato ha presentato il proprio curriculum, dal momento che non era posto alcun termine perentorio, non trattandosi di una procedura concorsuale.
4.2. La seconda censura investe la Commissione incaricata della valutazione, che non sarebbe composta da soggetti terzi, ma solo da membri del Dipartimento, in violazione all’art 3 D.P.R. 117/2000, che prescrive la nomina di commissari di provenienza da altri Atenei.
In disparte la vigenza del suddetto DPR 117/2000, anche questa censura si fonda sull’erronea tesi di poter estendere le disposizioni in tema di composizione della Commissione alla Commissione della “prima fase”, la cui istituzione e composizione è stata prevista dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21.10.2014.
Né la scelta di nominare per questa fase istruttoria solo componenti del Dipartimento a cui appartenevano entrambi i candidati si è tradotta in una violazione della par condicio o nella violazione di principi di trasparenza, dal momento che la Commissione si è limitata a valutare i titoli, in base a criteri predeterminati.
4.3 Ugualmente infondata la terza censura, relativa alla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e alla violazione del principio di trasparenza e di parità di trattamento, poiché la commissione avrebbe determinato i criteri dopo aver avuto i curricula, contrariamente a quanto prescrive l’art 4 DPR 117/2000.
Dal verbale della Commissione del 16.3.2015 (doc. n.6 dell’Università), emerge che sono stati applicati i criteri del Regolamento di Ateneo ed in particolare l’art 26: viene infatti verbalizzato che “la Commissione riunita in data odierna, ritiene, all’unanimità, di uniformare i propri giudizi allo stesso schema e di attribuire i seguenti punteggi: attività di ricerca 55 punti, attività didattica 30 punti, attività organizzativa 10 punti, attività assistenziale 5 punti”.
Non vi è stata quindi l’illegittimità lamentata, poiché la Commissione ha fatto applicazione di criteri già determinati prima della presentazione dei curricula.
4.4 Si può quindi passare all’esame della censura, relativa all’attribuzione dei punteggi.
Viene censurata la valutazione rispetto alle seguenti voci:
– attività didattica: afferma il ricorrente che pur avendo la commissione dato atto che l’attività didattica dei candidati si è svolta in modo eccellente, le medie delle valutazioni degli studenti sono diverse: la media del Dott. Bellino è infatti di 0,456 quanto all’indice di soddisfazione complessiva e di 0,552 quanto all’indice di interesse, mentre la media del ricorrente è superiore, avendo riportato rispettivamente 0,67 e 0,75. Quanto invece all’impegno didattico si attribuisce un maggior punteggio al Dott. Bellino (30 punti a fronte dei 20 assegnati al ricorrente), considerando la mole complessiva : tuttavia questo maggior punteggio non viene motivato, né può rinvenirsi una giustificazione dal curriculum, in cui non sono specificati se i corsi sono stati tenuti come titolare o contitolare;
– attività di ricerca: lamenta il ricorrente la contraddittorietà della valutazione, poiché la commissione ha dato che la produzione scientifica del ricorrente è migliore di quella del dott. Bellino, poiché ha pubblicato il 55% dei lavori su riviste Gold e ha un indice di I di Hirsch di 21 contro quello di 16 del contro interessato, ma l’attribuzione del punteggio al Dott. Bellino è stato condizionato dall’erronea convinzione che nel 75 % delle sue pubblicazioni risulta primo il suo nome, mentre quello del ricorrente solo nel 43% delle pubblicazioni. Ciò depone per una maggiore autonomia di ricerca”.
Vi sarebbe quindi un travisamento dei fatti, poiché le pubblicazioni del ricorrente sono comunque numericamente superiori:45 sulle riviste indicizzate contro 31.
La Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione ciascuna pubblicazione e non avrebbe dovuto valutare le pubblicazioni in blocco con una motivazione generica e globale;
– attività organizzativa/istituzionale: la commissione ha attribuito 10 punti al Dott Bellino e 7 al ricorrente, per aver rivestito cariche in Dipartimento, senza tuttavia considerare che anche il ricorrente ha ricoperto cariche nel Dipartimento ed è membro della commissione Erasmus.
Il Collegio, considerati il tipo di giudizio, a forte connotazione tecnico-discrezionale, oggetto di impugnazione e le censure in questa sede proposte, che investono proprio il momento valutativo sotto i profili poc’anzi riassunti, ritiene di dover premettere che, in generale, è noto e largamente condiviso in giurisprudenza che i giudizi espressi dalla commissione giudicatrice non sono soggetti al vaglio giurisdizionale, il quale è limitato ai profili della palese irragionevolezza e sproporzione ovvero al travisamento o errore sul fatto.
Ciò perché nei concorsi universitari le commissioni esaminatrici sono dotate di ampi poteri discrezionali, che possono essere oggetto di sindacato giurisdizionale soltanto quando viene dedotta, oltre alla violazione di una specifica disposizione di legge, la sussistenza di una figura sintomatica dell’eccesso di potere dalla quale risulti la violazione del principio di ragionevolezza (Cons. Stato, VI, 30 luglio 2013, n. 4011). È stato ancora precisato che nelle valutazioni della commissione, assume un rilievo essenziale il giudizio qualitativo sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati (Cons. Stato, 27 aprile 2015, n. 2114).
Facendo quindi applicazione di detti principi si possono esaminare le censure di cui al motivo in esame.
In primo luogo si osserva che la commissione giudicatrice non è incorsa in errori od illegittimità nell’attribuzione del punteggio all’attività didattica, valutata non solo in base ai giudizi degli studenti, ma, come prevede l’art 3 D.M. 4.8.2011, anche sulla base dei corsi tenuti, della partecipazione alle Commissioni di esame e all’attività seminariale, nonché al tutoraggio.
Il maggior punteggio trova quindi una logica giustificazione nella maggior attività svolta dal Dott. Bellino, che opera in Università da 14 anni, a fronte della presenza da 4 anni del ricorrente.
Per l’attività di ricerca il ricorrente ha ottenuto un punteggio superiore rispetto al controinteressato, per cui la sua attività è stata comunque considerata superiore rispetto a quella del collega.
È sufficiente aggiungere che il punteggio assegnato al dott. Bellino corrisponde anche alla sua attività di coordinamento di congressi nazionali e internazionali e al suo ruolo di direttore di una rivista scientifica internazionale.
L’operato della Commissione risulta corretto dal momento che ha effettuato un’analitica valutazione comparativa dei titoli dei candidati.
Da ultimo parte ricorrente contesta il punteggio per l’attività istituzionale, per la quale è stato assegnato al Dott Bellino il punteggio 10, a fronte di 7 punti al ricorrente, per aver rivestito cariche in Dipartimento, senza tuttavia considerare che anche il ricorrente ha ricoperto cariche nel dipartimento ed è membro della commissione Erasmus.
Il confronto tra i vari incarichi ricoperti dai due candidati giustificano il differente punteggio: entrambi hanno certamente svolto incarichi di