TAR Liguria, Genova, Sez. I, 21 luglio 2014, n. 1163

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Attribuzione punteggi candidati

Data Documento: 2014-07-21
Area: Giurisprudenza
Massima

Nella materia dei pubblici concorsi, in assenza di una disposizione limitatrice quale quella posta nella diversa materia delle pubbliche gare d’appalto dal comma 4 dell’articolo 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non risulta illegittima la scelta dell’amministrazione di articolare i criteri e le macro-voci di valutazione in ulteriori sub-criteri, purchè tale articolazione si traduca in una mera specificazione dei richiamati criteri e marco-voci e non si traduca nell’introduzione di nuovi e diversi parametri valutativi.
La commissione esaminatrice di un concorso pubblico è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri del bando, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; di conseguenza l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell’azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà.

Contenuto sentenza

N. 01163/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Franca Giannini, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Bormioli, Giovanni Bormioli, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14; 
contro
Universita’ degli Studi di Genova, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Burlando, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Sommovigo, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Sommovigo in Genova, via Malta, 4a/14; 
per l’annullamento
decreto rettorale n. 1291 del 29112012 di accertamento regolarità di procedura comparativa per copertura posto di ricercatore universitario e nomina del vincitore;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Genova e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di [#OMISSIS#] Burlando;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’originario ricorso notificato in data 17.5.2011 la ricorrente, professore a contratto presso la facoltà di architettura dell’Università di Genova, impugnava il decreto rettorale 1.3.2011, n. 193, di approvazione delle operazioni della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso l’Università di Genova, facoltà di architettura, settore scientifico disciplinare ICAR/15-architettura del paesaggio, indetta con decreto rettorale 30.10.2009, n. 1111, all’esito della quale era stata dichiarata vincitrice la controinteressata [#OMISSIS#] Burlando.
Il gravame si concludeva con sentenza 3252012 di accoglimento sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione, non essendo dato di evincere il punteggio analiticamente attribuito (o non attribuito) a “ciascuno” dei titoli o delle pubblicazioni proposti dai singoli candidati, in violazione del D.M. 28.7.2009 e della lex specialis della procedura. La mancanza di un’analitica disamina di ciascuna pubblicazione, oltre a determinare la violazione dell’art. 3 comma 2 del D.M. Istruzione 28.7.2009 e dell’art. 8 commi 9 e 10 del bando di concorso – che espressamente la prescrivono – non consentiva di ricostruire l’iter logico che ha presieduto alla valutazione comparativa dei candidati e all’espressione del giudizio finale, e costituisce sicura spia dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
All’esito della rinnovazione degli atti concorsuali veniva adottato il decreto di cui in epigrafe, di approvazione dei nuovi atti concorsuali all’esito dei quali la graduatoria non era mutata.
A sostegno del nuovo gravame venivano quindi dedotti i seguenti motivi di ricorso:
– violazione dell’art. 8 comma 5 del bando e 4 comma 1 dPR 1172000 per introduzione di nuovi criteri;
– violazione del principio di analiticità, degli artt. 2 s. dm 2872009 8 del bando, 4 comma 12 dPR cit., difetto di motivazione, contraddittorietà, violazione del giudicato di cui alla precedente sentenza, in quanto è ancora mancata la necessaria valutazione dei titoli e sono stati attribuiti voti frazionati e non a punteggio intero;
– analoghi vizi in relazione all’attribuzione dei singoli punteggi numerici a titoli e pubblicazioni della ricorrente e della contro interessata.
Si costituivano in giudizio l’Università degli studi di Genova e la controinteressata, controdeducendo nel merito e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 2562014 il ricorso passava in decisione.
Il ricorso appare prima facie infondato.
Innanzitutto, destituito di fondamento è il primo ordine di motivi
Dall’analisi della documentazione versata in atti emerge come la commissione abbia ragionevolmente provveduto a chiarire alcuni aspetti dei criteri esistenti tali da costituire possibile fonte di equivoco, ciò anche in presumibile adeguamento alle chiare indicazioni contenute nella precedente sentenza resa dalla sezione sul concorso stesso.
In linea generale, va ribadito che nella materia dei pubblici concorsi (in assenza di una disposizione limitatrice quale quella posta nella diversa materia delle pubbliche gare di appalto dal comma 4 dell’articolo 83 del d.lg. 12 aprile 2006, n. 163) non risulta illegittima la scelta dell’amministrazione di articolare i criteri e le macro-voci di valutazione in ulteriori sub-criteri, purché tale articolazione si traduca in una mera specificazione dei richiamati criteri e macro-voci e non si traduca nell’introduzione di nuovi e diversi parametri valutativi (cfr. ad es. C.d.S. n. 52882013).
Parimenti in linea generale, secondo un principio che troverà piena applicazione anche in ordine alle restanti censure, la commissione esaminatrice di un concorso pubblico è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti e attuali gli stessi criteri del bando, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; di conseguenza l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell’azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà (cfr. ad es C.d.S. n. 42292011).
Nel caso in esame, anche all’evidente fine di sopperire alle carenze della precedente valutazione, la commissione ha provveduto a specificare le linee applicative dei criteri già fissati a monte: in specie, da un lato in relazione allo svolgimento di attività didattica, si è precisato che l’attività di mero supporto ad altro docente ovvero di correlazione di tesi non possono essere valutate, e ciò non appare manifestamente irragionevole attesa la natura del titolo in esame (attività didattica tout court, cioè insegnamento in prima persona) e delle funzioni da svolgere; dall’altro lato, in relazione alla partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni, si è precisato che la partecipazione a tavole rotonde non è da considerarsi alla stessa stregua come apporto disciplinare originale, essendo in genere momento di confronto e divulgazione, e anche ciò appare precisazione ragionevole del medesimo criterio che non è stato quindi modificato.
In ogni caso, a fini di concretezza dell’interesse alla deduzione, nessun elemento viene fornito in ordine all’effettivo effetto che tale integrazione avrebbe avuto sullo scarto di punteggio che divide con consistenza (50 a 47) le due candidate.
Ad analoghe conclusioni negative deve giungersi rispetto al secondo ordine di rilievi, con cui parte ricorrente contesta, in termini invero di estrema genericità, la mancanza della necessaria valutazione dei titoli e, inoltre, la legittimità dell’attribuzione di voti frazionati e non a punteggio intero.
Nella prima direzione, in assenza della specifica indicazione di concrete carenze valutative, assume rilievo dirimente il principio predetto, ancora riassumibile nei seguenti termini: l’insindacabilità del giudizio della commissione esaminatrice da parte del giudice amministrativo viene meno nei casi in cui tale giudizio risulti viziato da profili di palese illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, superficialità, incompletezza, incongruenza e manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, ed in presenza di tali profili, proprio per via della loro evidenza, il giudice amministrativo non entra comunque nel merito della valutazione; sicchè, in merito valutazione dei titoli il sindacato è ammissibile solo in presenza di una articolazione dei motivi e un riscontro probatorio sufficientemente dettagliati (cfr. ad es. Tar Salerno 2372014).
Invero, oltre alla genericità della deduzione, l’analisi della documentazione versata in atti evidenzia come in tal caso (a differenza della precedente valutazione annullata) la Commissione abbia svolto una chiara ed analitica esplicazione della valutazione, priva di elementi qualificabili in termini di travisamento dei fatti, errori di calcolo ovvero manifesta illogicità.
Analogamente, a conferma della pretestuosità della censura, priva di rilievo è la contestazione circa l’attribuzione di punteggi frazionati: sia per mancata indicazione, da parte ricorrente, di quale diverso impatto avrebbe avuto rispetto ad uno scarto ben più consistente di una frazione di punto esistente fra le due concorrenti; sia in considerazione del fatto che tale attribuzione frazione di punto ha interessato entrambe le candidate; sia per la piena logicità, a fronte di un giudizio di merito quale quello proprio della commissione, di giungere a dare un voto più basso o comunque adeguato al titolo laddove reputato necessario; d’altra parte l’alternativa sarebbe il voto 0 ovvero il voto 1, ma in tal caso residuerebbe, in termini dirimenti circa l’inammissibilità della censura, la mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza.
Le considerazioni appena svolte trovano ulteriore conferma in ordine al terzo ed ultimo ordine di rilievi, con cui si contestano singole valutazioni.
Infatti, l’attenta disamina degli atti conferma una completa e non illogica valutazione priva di errori di calcolo ovvero di carenze qualificabili come travisamento dei fatti o manifesta illogicità. Neppure è ricavabile alcuna disparità di trattamento, atteso che le eventuali labili carenze valutative hanno interessato entrambe le candidate.
In assenza della dimostrazione e comunque dell’emersione di qualsivoglia carenza, nei limitati termini di sindacato ammessi secondo i principi più volte richiamati, occorre ancora una volta rifarsi alla giurisprudenza prevalente: infatti, secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato — manifestato sia in termini generali, con riguardo ai concorsi pubblici, sia specificamente in tema di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato — l’espressione di un voto numerico sintetizza ed esprime il giudizio tecnico-discrezionale operato dalla commissione esaminatrice e, in correlazione ai criteri di valutazione formulati dalla lex specialis, dalla stessa commissione o comunque dall’organo competente (nella specie: la commissione centrale presso il Ministero della giustizia), consente il sindacato giurisdizionale sul potere amministrativo (C.d.S. n. 4012014 e 50792013)
In materia, la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati. Ciò implica che dei candidati deve essere costruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, i quali sono apprezzati in tale quadro non isolatamente ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario. Ne consegue ancora che la suddetta valutazione specifica dei titoli deve essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe, altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione.
Peraltro nel caso de quo la commissione, proprio al fine di sopperire alle censurate carenze del precedente giudizio, ha svolto una valutazione analitica e globale che resiste alle censure dedotte col ricorso in esame, che va quindi respinto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, liquidate per ciascuna in complessivi euro 2.000,00 (duemila0), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Santo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)