TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 27 marzo 2014, n. 289

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Attribuzione punteggi candidati

Data Documento: 2014-03-27
Area: Giurisprudenza
Massima

Sopravvenuta carenza di interesse

Contenuto sentenza

N. 00289/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00691/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 691 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Ceffa, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Buchicchio, con domicilio eletto presso l’Avv. [#OMISSIS#] Marinucci in L’Aquila, via Pescara, 2/4; 
contro
Universita’ degli Studi de L’Aquila, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. [#OMISSIS#];
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cervale, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in L’Aquila, via [#OMISSIS#] Da Vinci, 25; 
per l’annullamento
del decreto rettorale n.2152/2012, prot.31934, del 21/9/2012 con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Universita’ degli Studi de L’Aquila e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Vista la memoria del 18 febbraio 2014, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gemma Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte ricorrente con memoria depositata in data 18 febbraio 2014 ha manifestato di non avere più interesse alla decisione del ricorso nel merito;
Ritenuto che in simili casi, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (v., ex multis, Cons. giust. amm. Reg. Sic. 5 settembre 2008 n. 708);
Considerato che, valutata complessivamente la controversia, concorrono le eccezionali condizioni di legge per provvedere alla compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Passoni, Presidente FF
[#OMISSIS#] Abbruzzese, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gemma Di [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)