TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 4 dicembre 2014, n. 625

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Criteri valutazione

Data Documento: 2014-12-04
Area: Giurisprudenza
Massima

Sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Contenuto sentenza

N. 00625/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00406/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2014, proposto da: 
Sincich [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Trieste, Via del Coroneo n. 17; 
contro
Università degli Studi di Trieste, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli uffici della medesima, in Trieste, piazza Dalmazia n. 3; 
per l’annullamento, previa adozione di provvedimento cautelare
– dei decreti rettorali assunti dall’Università degli Studi di Trieste n. 879 di data 12.09.2014 e n. 1115 di data 21.10.2014, relativi all’esclusione della ricorrente e di conferma dell’esclusione stessa dalla procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato della tipologia di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b), L. 30.12.2010, n. 240 – settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze;
– del verbale della Commissione giudicatrice di data 16.10.2014 e di ogni altro atto della procedura;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Università degli Studi di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna gli atti in epigrafe indicati che ne hanno determinato l’esclusione dalla pubblica selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 01/A3 presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università degli Studi di Trieste.
La domanda caducatoria è accompagnata da quella di sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati, da disporsi anche in via d’urgenza e provvisoriamente inaudita altera parte.
Questo Tribunale, con decreto Presidenziale n. 132/2014, in accoglimento della domanda della ricorrente, la ammetteva con riserva alla prova selettiva fissata per il 25 novembre 2014.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2014 i difensori di entrambe le parti hanno depositato copia del decreto rettorale, con il quale, all’esito della così espletata prova concorsuale, la ricorrente è stata dichiarata vincitrice della selezione: il provvedimento non risulta in alcun modo subordinato all’esito del presente giudizio.
Alla luce della sopravvenienza il Collegio ritiene di poter definire la causa in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm., sussistendone i presupposti, e avendo il Presidente rese edotte le parti di tale eventualità, come risulta dal verbale di causa.
Risulta per tabulas che la ricorrente abbia conseguito appieno il bene della vita cui aspirava impugnando l’esclusione dalla procedura selettiva, atteso che ne è risultata vincitrice.
Ne consegue che l’eventuale accoglimento del ricorso da parte di questo Giudice non potrebbe arrecarle alcuna ulteriore utilità.
Va dunque dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
In considerazione della celerità con cui l’Università, sia pure in ottemperanza a provvedimento giudiziale, che comunque era provvisorio, ha rivisto la posizione della ricorrente, il Collegio ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#] (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] Tagliasacchi, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)