TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 3 febbraio 2014, n. 362

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Composizione-Incompatibilità

Data Documento: 2014-02-03
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 51 c.p.c. enuclea una casistica di incompatibilità da ritenersi di stricto iure non suscettibile di applicazione estensiva ad altre fattispecie al di fuori di essa precisate.
L’incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tal cointeressata.

Contenuto sentenza

N. 00362/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2013, proposto da PATTI [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Varisco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito in Palermo nella Via Belgio n°2; 
contro
l’UNIVERSITÀ degli STUDI di PALERMO e il MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo nella Via A. De Gasperi n°81, sono domiciliati per legge;
nei confronti di
ARGANO Christiano, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Piccione e [#OMISSIS#] Caramanna ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, sito in Palermo in Piazzale Ungheria n°73; 
per l’annullamento
– dei verbali delle sedute della commissione d’esame, ed in particolare:
1) verbale n. 1 del 21/2/2012, con cui si è proceduto all’individuazione e definizione dei criteri di valutazione dei candidati;
2) verbale n. 2 del 13/3/2012, con il quale si è proceduto all’esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati;
3) verbale n. 3 del 17/8/2012, che documenta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati;
4) verbale n. 4 del 17/8/2012, con il quale si perviene alla formulazione dei giudizi complessivi comparati con l’individuazione del vincitore del concorso;
5) relazione finale del 17/10/2012.
– del decreto del Rettore dell’Università agli studi di Palermo n. 4251 del 30/10/2012, con il quale “sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – S.S.D. MED – 45 – II sessione 2010” e contestualmente “è dichiarato vincitore Argano Christiano”.
– del decreto rettoriale n. 2497 del 25/7/2011 – GURI n. 64 del 12/8/2011, e successivo decreto rettoriale n. 3110 del 30/9/2011 – GURI n. 83 del 18/10/2011, con cui si provvedeva alla nomina della Commissione esaminatrice;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio: dell’Università degli Studi di Palermo e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; di Christiano Argano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con ricorso notificato il 31/12/2012 e depositato il 15/01/2013 la ricorrente ha esposto:
– che con decreto rettoriale n.3930 del 03/10/2010 l’Università degli Studi di Palermo ha bandito delle “procedure di valutazione comparativa per la copertura di n.54 posti di ricercatore universitario, cofinanziate ai sensi del D.M. n.298 del 10/11/2008 e del D.M. n.212 del 24/11/2009, presso le Facoltà e nei settori scientifico disciplinari (SSD) indicati” – II sessione 2010;
– di avere partecipato alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – S.S.D. MED/45 che corrisponde a “scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche”;
– che il Settore Scientifico Disciplinare SSD MED/45 ha oggetto generico e ricomprende branche del sapere medico diverse ed eterogenee tra di loro così da consentire la partecipazione di studiosi provenienti da diversi ambiti di ricerca;
– che l’art.8 del bando stabiliva i criteri secondo i quali la commissione di esame avrebbe dovuto effettuare la valutazione comparativa dei candidati e dei titoli preferenziali;
– che nella prima seduta del 21/02/2012 la Commissione ha individuato i criteri di valutazione comparativa cui attenersi, sostanzialmente ricalcando le prescrizioni contenute nel bando, con qualche integrazione;
– che con nota n.64891 del04/09/2012 l’Università di Palermo comunicava alla Commissione giudicatrice: “ Con riferimento ai verbali trasmessi dalla Commissione con nota del 17/08/2012 relativi alla procedura di cui all’oggetto, si rileva che i giudizi individuali e collegiali espressi dalla Commissione (allegati B – verbale n.3) non risultano motivati, mentre i giudizi complessivi comparativi, allegato C al verbale n.4, non risultano adeguatamente comparati. Per quanto sopra si autorizza la Commissione a volersi riunire per via telematica al fine di apportare, entro 10 giorni dal ricevimento della presente nota, le dovute integrazioni”.
– che con nuova nota n.69414 del 24/9/2012 l’Università sollecitava nuovamente la Commissione ad apportare le integrazioni richieste;
– con ulteriore nota n.73599 del 05/10/2012 il Rettorato comunicava alla Commissione giudicatrice: “Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto si comunica che ad oggi non sono ancora pervenute le richieste di integrazione avanzate con note prot.64891 del 04/09/2012 e prot.69414 del 24/09/2012, relative al verbale trasmesso dalla commissione con nota del 17/08/2012. Considerato che il termine ultimo di presentazione delle suddette integrazioni era fissato per il 28/09/2012 e che ad oggi non è ancora pervenuta alcuna comunicazione in merito, si comunica che si provvederà ad avviare il procedimento di annullamento degli atti prodotti dalla Commissione”;
– che finalmente la Commissione faceva pervenire le integrazioni richieste e con Decreto n. 4251 del 30/01/2012 il Rettore approvava gli atti della procedura, in ritardo rispetto al termine finale, e contestualmente dichiarava vincitore Argano Christiano.
1.2. Il gravame è affidato a n.7 motivi di ricorso.
1.3. In data 17/01/2013 si è costituita in giudizio la difesa erariale con atto di costituzione di mera forma.
1.4. In data 05/02/2013 si è costituito in giudizio il controinteressato Christiano Argano depositando fascicolo di parte contenente documenti e una memoria difensiva con la quale ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. In data 11/02/2013 e 12/02/2013 la difesa erariale ha depositato documenti.
1.6. Alla pubblica udienza del 23/10/2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art.1, comma 7, D.L. n.180/2008 convertito in Legge 9/01/2009 n.1, per violazione degli art, 2 e 3 D.M. 28/07/2009 n.89, per violazione dell’art.8 del bando di concorso.
Lamenta la ricorrente la violazione delle norme invocate a parametro di legittimità della procedura concorsuale nella fase della valutazione comparativa e nelle fasi, ad essa prodromiche, della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
Sostiene la superiorità del proprio curriculum scientifico rispetto a quello del dott. Argano risultato vincitore, sia sotto un profilo quantitativo (per la ricorrente n.61 pubblicazioni di cui n.24 valutabili secondo gli indici bibliometrici; per il dott. Argano n.29 pubblicazioni di cui n.14 valutabili), sia sotto il profilo qualitativo come sarebbe asseverato dall’applicazione dell’impact factor che è l’indice che calcola il numero complessivo delle citazioni di tutti gli articoli di una determinata rivista.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati relativamente alla fase di valutazione dei titoli nella parte in cui non terrebbero conto dell’attività didattica ed assistenziale svolta dalla ricorrente, mentre il controinteressato Argano non avrebbe nemmeno documentato lo svolgimento di attività didattica.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione delle diposizioni invocate nella parte in cui la Commissione ha ritenuto congruenti con il SSD MED/45 tutte le pubblicazioni presentate dal dott. Argano, ritenendo invece che una sola di esse avrebbe dovuto essere considerata afferente al SSD in argomento.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso lamenta le fasi di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e ne deduce l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 7, D.L. n.180/2008 convertito in Legge 9/01/2009 n.1, per violazione degli art, 2 e 3 D.M. 28/07/2009 n.89, per violazione dell’art.8 del bando di concorso, l’eccesso di potere sotto diversi profili
2.5. I primi quattro motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente riguardando, le relative censure, le fasi di fissazione dei criteri di valutazione e la valutazione stessa dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati.
2.6. Il Collegio osserva che nel verbale n.1 del 21/02/2012 la Commissione ha stabilito i criteri di valutazione dei candidati riproducendo in buona parte i criteri generali stabiliti dall’art.8 del bando e richiamando il D.M. 28 luglio 2009 n. 89, recante “parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per i posti di ricercatore universitario” il quale prevede espressamente che le commissioni esaminatrici devono effettuare “analiticamente” la valutazione dei titoli dei candidati e che indica gli elementi da considerare (art. 2, comma 1, lettere da a) ad l), specificando pure che “la valutazione di ciascun elemento indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato” (comma 3).
Ne discende, nella fattispecie, l’illegittimità dell’operato della Commissione nella valutazione dei titoli, giacché i relativi giudizi dalla stessa resi risultano generici e non danno conto né dell’oggetto concreto della valutazione con riferimento ai singoli elementi indicati dall’art. 2 del D.M. citato, nè della significatività di ciascun elemento per l’attività di ricerca del candidato, ma si limitano a differenziare i candidati con l’utilizzo apodittico di aggettivazioni, riferite ai predetti elementi, più o meno favorevoli. Queste ultime, non correlate alle situazioni di fatto che intendono connotare e al metro valutativo utilizzato, finiscono per essere assolutamente non verificabili, in contrasto con l’evidente ratio di massima trasparenza che sta alla base delle espresse e vincolanti prescrizioni del D.M. n. 89/2009.
2.7. Con riferimento invece alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione nel verbale n.1 del 21/02/2012 ha fatto propri i seguenti principali criteri: a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione ….; b) congruenza di ciascuna pubblicazione scientifica con il settore scientifico disciplinare …; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione nell’ambito della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base dei criteri riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
E’ poi specificato che la Commissione nel valutare le pubblicazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 89/2009, si sarebbe avvalsa anche dei seguenti indici: 1) numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) impact factor totale; 4) impact factor medio per pubblicazione; 5) combinazione dei precedenti parametri (indice di Hirsch o simili).
Va al riguardo osservato come la procedura concorsuale di che trattasi rientra, ratione temporis, nell’ambito della nuova disciplina legislativa e regolamentare di cui al D.L.180/2008, come convertito in legge 9 gennaio 2009, n. 1, e il D.M. 28 luglio 2009 prot.89/2009 mercé la quale oggi costituisce invero un obbligo – e non già più una mera possibilità – che le Commissioni di concorso, nel valutare le pubblicazioni, siano tenute a tener conto anche degli indici relativi al c.d. «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, nonché delle combinazioni di tutti i parametri previsti nello stesso art.3, comma 4, D.M. 89/2009 cit., (indice di Hirsch o simili) atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (cfr, Tar Palermo, Sez.II, 24/11/2012 n.2401; T.A.R. Reggio Calabria sez. I, 11 agosto 2011, n. 653).
Ed invero, dai verbali risulta che la ricorrente Patti ha ottenuto un maggior impact factor totale rispetto al candidato risultato vincitore (78,4540 contro 25,6550) e un maggior impact factor medio (3,2689 contro 2,3323). Tuttavia, a fronte del differente risultato numerico ottenuto dall’applicazione dei criteri prefissati dalla stessa Commissione, ai candidati è stato attribuito il medesimo giudizio (consistenza della produzione scientifica giudicata “ottima” per entrambi) senza però che sia possibile rinvenire nel relativo verbale il processo motivazionale che ha determinato la Commissione a non tenere conto dei risultati numerici e ad equiparare la produzione scientifica presentata dei due candidati.
Ciò determina la sicura illegittimità delle valutazioni in questione, giacché la Commissione, pur non essendo in assoluto vincolata a decidere in coerenza con le risultanze di detti indici, deve sicuramente – per espressa prescrizione normativa – prenderne in considerazione le risultanze e motivare la sua determinazione finale anche alla luce di esse, spiegando chiaramente le ragioni dell’eventuale pretermissione di tali risultanze “oggettive”.
Anche per le valutazione delle pubblicazioni, dunque, risulta violata la ratio di massima trasparenza che sta alla base delle espresse e vincolanti prescrizioni del D.M. n. 89/2009.
2.8. Deve inoltre essere accolto l’ulteriore motivo di ricorso con il quale la ricorrente censura la valutazione operata dalla Commissione con riferimento all’apporto del singolo candidato in caso di pubblicazioni in collaborazione.
Giova premettere al riguardo che l’articolo 3 del D.M. 89/2009 stabilisce che, per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato, la Commissione tiene conto anche dell’apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione.
La Commissione di valutazione, nella seduta del 21/02/2012, aveva pertanto specificato che avrebbe valutato l’apporto dei singoli candidati all’opera in collaborazione secondo i seguenti criteri: 1) l’ordine dei nomi (dal primo in poi); 2) il numero complessivo dei nomi (in senso negativo); 3) la coerenza con il resto dell’attività scientifica.
La ricorrente lamenta che la Commissione, anche in questo caso, non avrebbe fatto coerente applicazione dei criteri da essa stessa fissati: lamenta che mentre la stessa Commissione aveva evidenziato a verbale che la dott.ssa Patti risultava quale primo nome in ben nove pubblicazioni presentate, nulla aveva riscontrato in relazione al controinteressato Argano, senza che tale rilievo si fosse tradotto in un vantaggio tangibile in termini di valutazione, in applicazione dei criteri prefissati dalla Commissione come sopra riferiti.
Rileva il Collegio che nemmeno in tal caso è possibile rinvenire nel relativo verbale il processo motivazionale che ha determinato la Commissione a non tenere conto dei risultati numerici da essa stessa evidenziati e ad equiparare l’apporto individuale di ciascun candidato (giudicato, per quanto qui in esame, “significativo” per entrambi i candidati), non risultando nemmeno a verbale che sia stato operato, in concreto, il computo dell’apporto individuale dei lavori in collaborazione in base ai tre criteri di valutazione prefissati ma evidentemente pretermessi (1. l’ordine dei nomi (dal primo in poi); 2. il numero complessivo dei nomi (in senso negativo); 3. la coerenza con il resto dell’attività scientifica).
Su analoga questione questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha già avuto modo di soffermarsi con la condivisibile sentenza della Sez. I, 23 marzo 2007, n. 960. Premesso che nei pubblici concorsi i lavori scientifici redatti in equipe possono essere considerati come titoli utili ove sia possibile scindere e individuare l’apporto dei singoli autori, con la sentenza citata è stato ricordato l’orientamento della pregressa giurisprudenza amministrativa (ex plurimis Cons. Stato, sez. VI, n. 5701 del 24/12/2000), ribadendosi che le opere in collaborazione possono formare oggetto di valutazione ove risulti chiaramente enucleabile ed autonomamente apprezzabile l’apporto individuale e personale del candidato, tale da rivelarsi idoneo ad evidenziare la qualità scientifica e la specifica attitudine alla ricerca del medesimo candidato (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2003 n. 1615). A tal fine, questo Tribunale Amministrativo (sent. 960/2007 cit., confermata in appello dal C.G.A. con Decisione 22 aprile 2009, n.255) ha comunque affermato che “la mancata esternazione da parte della Commissione dei parametri logici seguiti per determinare il detto apporto, vizia in radice le operazioni di valutazione delle pubblicazioni, essendo esse rappresentate, per la maggior parte, da articoli scientifici redatti in collaborazione”.
Nel caso di specie non sono stati omessi i criteri di valutazione dell’apporto individuale fornito da ciascun candidato all’opera in collaborazione, ma sono stati elusi quelli prefissati dalla stessa Commissione, rendendo quindi del tutto manifesta l’irragionevolezza delle valutazioni espresse a verbale: che, occorre ricordarlo, sebbene costituiscano espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, tuttavia non sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo qualora, come in specie, risultino inficiate ictu oculi da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, dell’irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti (cfr. ancora di recente T.A.R. Roma Lazio sez. I, 05 settembre 2012, n. 7562; cfr. anche T.A.R. Torino Piemonte sez. I, 11 luglio 2012, n. 840).
3. La mancanza assoluta di motivazione emerge già dallo scambio epistolare intervenuto tra il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo e la Commissione giudicatrice, quest’ultima invitata più volte a colmare le lacune motivazionali riscontrate nei verbali con note n.64891 del 04/09/2012 e n.69414 del 24/9/2012, rimaste inevase, e con ulteriore nota n.73599 del 05/10/2012 con la quale il Rettore ha comunicato alla Commissione giudicatrice “… che si provvederà ad avviare il procedimento di annullamento degli atti prodotti dalla Commissione”.
In disparte ogni considerazione in margine alle censure mosse sui ritardi e sulle eventuali decadenze in cui sarebbe incorsa la Commissione nel portare a conclusione la procedura, il Collegio rileva che nemmeno i verbali redatti nella nuova formulazione (da ultimo integrati dalla Commissione) consentono di rilevare il processo motivazionale che ha determinato la Commissione a formulare giudizi equivalenti a fronte dei differenti dati numerici risultanti dall’applicazione dei criteri di valutazione da essa stessa prefissati.
Infatti, i giudizi complessivi relativi ai due candidati contenuti nell’allegato C sono sostanzialmente identici (curriculum vitae giudicato “ottimo per entrambi; consistenza della produzione scientifica giudicata “ottima” per entrambi e apporto individuale giudicato “significativo” per entrambi;) ad eccezione della valutazione afferente alla discussione finale dei candidati che è stata giudicata “eccellente” per il dott. Argano e “buona” per la ricorrente Patti; e sebbene le valutazioni della Commissione costituiscano espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, non risulta in alcun modo esplicitata la motivazione per la quale la migliore valutazione della discussione orale ottenuta dal candidato Argano sia stata ritenuta prevalente sulla migliore valutazione (numerica) della produzione scientifica ottenuta dalla controinteressata Patti in base agli indici bibliometrici.
Come precisato dalla recente giurisprudenza amministrativa già pronunciatasi su questione analoga ed in relazione all’applicazione delle nuove disposizioni normative sopra richiamata, ciò determina la certa illegittimità delle valutazioni in questione, giacché la Commissione, deve sicuramente – per espressa prescrizione normativa – prenderne in considerazione le risultanze e motivare la sua determinazione finale anche alla luce di esse, spiegando chiaramente le ragioni dell’eventuale pretermissione di tali risultanze “oggettive”. (T.A.R. Reggio Calabria sez. I, 11 agosto 2011, n.653). Anche nella presente controversia, dunque, risulta violata la ratio di massima trasparenza che sta alla base delle espresse e vincolanti prescrizioni del D.M. n. 89/2009 per le valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
4. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente, oltre le già rilevate irregolarità nella verbalizzazione delle valutazioni operate dalla Commissione, lamenta anche che nel verbale n.4 (di individuazione del vincitore) non risulterebbe espresso il voto del Presidente della Commissione (il vincitore, infatti, doveva essere individuato con deliberazione adottata con la maggioranza dei componenti della Commissione).
La censura è fondata atteso che dall’esame del verbale n.4 si evince che il Presidente della Commissione ha invitato “ciascun commissario ad esprimere un solo voto” al fine di individuare il candidato vincitore, ma che a fronte di tre commissari risultano verbalizzati soltanto due voti (entrambi in favore del candidato Argano). Non vi è dunque traccia del terzo voto e nemmeno è possibile individuare a quali, dei tre Commissari, siano imputabili i due voti espressi in favore di Argano.
E poiché nel verbale si attesta che “E’ dichiarato vincitore il Dott. Argano Christiano avendo ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti della Commissione giudicatrice” se ne deve inferire che non vi è stata unanimità nella decisione e che il terzo voto, non verbalizzato, sia stato attribuito ad un altro candidato, rimasto ignoto, e da un Commissario rimasto anonimo.
Per le irregolarità riscontrate, pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità del verbale in esame e del Decreto n. 4251 del 30/01/2012 con il quale il Rettore ha approvato gli atti della procedura ed ha contestualmente dichiarato vincitore Argano Christiano.
5. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la Commissione non avrebbe in concreto dedicato un tempo ragionevolmente sufficiente alla valutazione delle pubblicazioni in discorso.
Il Collegio rileva che di norma è insindacabile in questa sede la durata delle operazioni di valutazione delle prove concorsuali da parte della Commissione di concorso in assenza di predeterminazione dei rispettivi tempi da dedicare alla correzione; rileva inoltre che non è stato specificato quali candidati abbiano subito minore o maggiore attenzione da parte della Commissione atteso che i tempi sono stati calcolati dalla ricorrente in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati; infatti, in tal caso, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato (Consiglio di Stato, sez. III, 14 settembre 2011, n. 5122).
La censura è pertanto infondata.
5. Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di incompatibilità per la composizione delle commissioni esaminatrici e in particolare dell’art.51 c.p.c. lamentando che tra tutte le pubblicazioni presentate dall’Argano, i lavori in collaborazione vedono la compartecipazione di un commissario, individuato nella persona del Prof. Corrao, come tale incompatibile alla funzione.
Il Collegio rileva che il bando, all’art. 7, prevedeva espressamente che le istanze di ricusazione dei componenti della commissione per le cause di cui agli artt.51 e 52 cpc avrebbero dovuto essere presentate al Rettore entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di nomina sulla Gazzetta Ufficiale. Di tale facoltà non risulta essersi avvalsa la ricorrente.
Occorre poi osservare che la norma che regola le incompatibilità tra cariche ed incarichi di funzionari pubblici nel nostro ordinamento è stabilita dagli articoli 51 e 52 c.p.c. espressamente richiamati dall’art. 11, comma 1 del Regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; l’art. 51 c.p.c. in particolare enuclea una casistica da ritenersi di stricto iure non suscettibile di applicazione estensiva ad altre fattispecie al di fuori di essa precisate. Nel caso in esame potrebbe ritenersi applicabile il comma 1, n. 5 che prevede il dovere di astensione quando il giudice – nel caso il professore incaricato della funzione di componente di Commissione – sia in atto curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se inoltre sia amministratore o gerente di un ente, di una associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
Nella fattispecie in esame la causa che darebbe origine all’incompatibilità del Prof. Corrao sarebbe quella di essere il coautore di alcune pubblicazioni presentate dal candidato, la quale non coincide con le ipotesi atte a dedurne la incompatibilità per come disciplinate dalle norme citate.
Al riguardo il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la “incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tal cointeressenza” (Consiglio di Stato, sezione III, 20 settembre 2012, n. 5023).
La censura proposta, dunque, si appalesa infondata.
7. Conclusivamente, assorbita ogni altra censura, devono essere accolti i primi cinque motivi di gravame e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
8. Attesa la particolarità del caso esaminato, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giamportone, Presidente
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)