Ai sensi dell’art. 84 del cpa, “la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 25 settembre 2017, n. 2215
Procedura di chiamata Professori prima fascia-Applicazione criteri-Rinuncia al ricorso
N. 02215/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01316/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] La Rocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Grammichele, [#OMISSIS#] Settimo 147;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento,
previa sospensiva,
– della delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Catania in data 11.05.2017 in ordine all’applicazione criteri per le procedure di chiamata di professori di prima fascia in riferimento alla delibera del C.d.A. n. 237 del 2014/2015;
– della delibera di applicazione dei criteri per la chiamata di Professori di prima fascia, triennio 2016-2018, approvata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco in seno al verbale n. 6 Adunanza del 19 Maggio 2017, con cui è stata determinata la seguente graduatoria finale dei settori scientifici disciplinari (SSD) BIO-13, BIO-10, BIO-15, BIO-14, BIO-12 e con cui è stata disposta la chiamata secondo Art. 24 L.240/2010 di un posto di professore di prima fascia per il SSD BIO-13;
– del conseguente decreto del Rettore del 07.06.2017 di avviso relativo alla indizione della procedura di selezione ai fini della chiamata di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 31.12.2010 n. 240, relativamente al settore concorsuale 05/F1 BIOLOGIA APPLICATA, Settore scientifico-disciplinare (profilo): BIO-13 BIOLOGIA APPLICATA, Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze del Farmaco.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in esame, è stato chiesto l’annullamento degli atti adottati dal Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Catania in data 11.05.2017, in ordine all’applicazione dei criteri per le procedure di chiamata di professori di prima fascia in riferimento alla delibera del C.d.A. n. 237 del 2014/2015.
Con atto ritualmente notificato, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.
Secondo l’art. 84 del cpa, “la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
Nonostante la parziale mancata osservanza dei citati adempimenti, quanto al termine da rispettare prima dell’udienza, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, anche per la mancata opposizione dell’Avvocatura dello Stato.
In considerazione delle questioni di diritto e di fatto rappresentate dal ricorrente, sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Dauno Trebastoni, Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 25/09/2017