Da una disamina meramente letterale dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si evince che costituisce causa di esclusione dalla selezione concorsuale aver svolto, a qualsiasi titolo, un servizio presso l’Università, ovvero, trattandosi di professori, aver svolto un’attività di docenza all’interno dell’Università, mentre, di converso, è irrilevante la tipologia di contratto in base al quale l’incarico è stato effettuato. Tale conclusione trova un sostegno anche nell’interpretazione teleologica della disposizione, che, come sopra detto, al fine di favorire l’acquisizione di competenze dall’esterno, riserva un certo numero di cattedre ai professori esterni, prevedendo contestualmente anche un procedimento riservato a quelli interni- (cfr.art. 24 medesima legge).
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 18 marzo 2016, n. 372
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Interpretazione art. 18, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240-Professore a contratto presso ateneo che bandisce procedura-Esclusione dalla selezione
N. 00372/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00969/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 969 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Pireddu, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Carozzo, presso il cui studio ha eletto domicilio in Torino, corso Vinzaglio 2;
contro
Università degli Studi di Torino, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Brusasco, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Barosio, Serena Dentico, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] Barosio in Torino, corso G. Ferraris, 120;
per l’annullamento
con il ricorso principale
del decreto rettorale n. 2799 del 29 luglio 2015 avente ad oggetto “Approvazione atti della procedura selettiva a n.1 posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia ai sensi dell’art.18, c.1 della legge 240/2010 – settore concorsuale 10/L1 – Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne”, con cui è stata individuata come candidato qualificato la dott.ssa [#OMISSIS#] Brusasco;
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e/o connesso, in particolare i verbali e gli atti della selezione e la relazione finale in data 16/7/2015 della commissione esaminatrice;
con motivi aggiunti
della delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue e letteratura straniera dell’Università degli Studi di Torino, del 21.9.2015 di chiamata della Dott. Brunasco;
del decreto rettorale n. 3254 del 29 settembre 2015 avente ad oggetto “Approvazione della proposta di chiamata della Dott. Brunasco”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino e della Dott. [#OMISSIS#] Brusasco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Dott. Pireddu in possesso della abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art 16 L. 240/2010 (c.d. Legge [#OMISSIS#]) per il settore concorsuale 10/L – lingue letterature e cultura inglese e anglo americana – ha partecipato alla procedura per il conferimento di un posto di professore Universitario di ruolo di II fascia ai sensi dell’art.18, c.1 della legge 240/2010 – settore concorsuale 10/L1 – Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne dell’Università di Torino, pubblicata sulla G. U. n. 19 del 10.3.2015.
All’esito della selezione, cui partecipavano 5 candidate, il maggior punteggio veniva attribuito alla dott. Brusasco, mentre la ricorrente si classificava al secondo posto.
Con decreto Rettoriale n. 2799 del 29.7.2015 l’Università approvava gli atti della procedura selettiva, individuando come candidato qualificato la dott.ssa [#OMISSIS#] Brusasco.
Il decreto è stato impugnato con il ricorso principale per i seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art 18 comma 4 L. 240/2010 e all’art 2 del bando di concorso; violazione dei principi della L. 241/90 ed eccesso di potere per errata valutazione dei fatti e dei presupposti: in base all’art 18 comma 4 L. 240/2010, l’ Università, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa; l’art 2 del bando ha riportato la medesima formula.
La dott. Brusasco non avrebbe potuto partecipare alla selezione in quanto ha già svolto un incarico di insegnamento presso l’Università di Torino, nel corso degli anni 2012/13, 2013/14 e 2014/15, ai sensi dell’art 23 L. 240/2010.
Si è costituita in giudizio l’Università intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituta in giudizio la controinteressata, evidenziando che si tratterebbe di una procedura selettiva e non comparativa, per cui non è individuabile una seconda classificata, che possa subentrare in caso di annullamento del decreto di nomina, con conseguente carenza di interesse al ricorso.
Nel merito ha invece sostenuto l’infondatezza della tesi di parte ricorrente, in quanto la legge parlando di “servizio” farebbe riferimento solo a quello prestato in qualità di dipendente dell’Università e non ad una semplice attività resa a titolo di prestazione d’opera intellettuale, come ha svolto la controinteressata.
La ricorrente ha poi impugnato con motivi aggiunti depositati in data 30 ottobre 2015, la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue e letteratura straniera del 21.9.2015 di chiamata della Dott. Brusasco e il decreto rettorale n. 3254 del 29 settembre 2015 avente ad oggetto “Approvazione della proposta di chiamata della Dott. Brunasco”, lamentandone l’illegittimità derivata.
All’udienza del 3 febbraio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Il presente ricorso è proposto avverso gli atti di approvazione della procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Torino, per la nomina di un professore di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art 18 comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 (c.d. legge [#OMISSIS#]), che testualmente prevede che “ciascuna Università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa”.
Parte ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stata individuata, a conclusione della procedura, la Dott. Brusasco, lamentando la sua mancata esclusione, in quanto la stessa ha svolto nei tre anni precedenti attività di docenza presso la stessa Università.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di carenza di interesse sollevata dalla controinteressata, sull’assunto che si tratterebbe di una procedura selettiva e non comparativa, per cui non sarebbe stata formata una graduatoria e anche dall’annullamento degli atti impugnati non deriverebbe alcun vantaggio alla ricorrente.
In realtà la Commissione non si è limitata a selezionare il docente da incaricare, dichiarando l’idoneità o la non idoneità dei candidati, ma ha attribuito i vari punteggi, valutando i vari titoli e formando comunque una graduatoria.
In base ai principi generali di economicità e di conservazione degli atti amministrativi, vigenti nel nostro ordinamento, salvo particolari e motivate esigenze di pubblico interesse, la P.A. deve mantenere ferma l’attività legittimamente posta in essere, e ciò sia nel caso in cui la medesima amministrazione che ha indetto la selezione intervenga con un provvedimento reso in sede di autotutela, sia allorquando sopravvenga una statuizione giurisdizionale di annullamento degli atti della procedura (cfr. Cons. Stato, sez. V, 08 marzo 2006, n. 1194).
La dedotta illegittimità della selezione non rende radicalmente e a priori viziata l’intera procedura, in quanto incide solo sulla illegittima ammissione della prima classificata, nell’ambito di una procedura nel suo complesso corretta. Ne consegue che, in ipotesi di accoglimento del ricorso, una volta esclusa la controinteressata, annullato quindi l’atto di individuazione e di nomina, l’iter procedimentale dovrebbe essere rinnovato solo nella fase deliberativa finale, tenendo ferma l’attività legittimamente posta in essere precedentemente a tale momento.
Pertanto, mantenendo l’attuale graduatoria, a seguito dell’esclusione della Dott. Brusasco, la ricorrente ha la possibilità di essere individuata come candidata qualificata alla chiamata.
La ricorrente vanta pertanto un apprezzabile interesse strumentale all’annullamento degli atti impugnati.
2) Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il quadro normativo tracciato dalla ricorrente fa capo alle due disposizioni, l’art. 18 comma 4 della L. 240/2010 e l’art. 2 del bando, che escludono dalla selezione per chiamata coloro che nell’ultimo triennio hanno prestato servizio, o sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa.
Il fuoco del problema attiene all’esatta interpretazione della formulazione prestare servizio nell’Università contenuta nell’art 18 comma 4 L. 240/2010.
A tal fine è utile premettere che il suddetto art 18 disciplina il procedimento c.d. a chiamata, cioè un’apposita procedura di valutazione comparativa attivata con un bando pubblico di concorso, e ovviamente in relazione ai posti da coprire per i diversi settori concorsuali e scientifico-disciplinari, aperta a chi è in possesso del prerequisito obbligatorio, rappresentato dalla abilitazione scientifica nazionale.
Questa la procedura “generale”, di natura concorsuale, aperta a tutti coloro che sono in possesso dell’abilitazione.
Viene poi previsto al comma 4 la possibilità di riservare almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo, alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa.
Si tratta quindi di una “riserva di posti” per docenti esterni rispetto all’Università.
Questa norma va letta in relazione all’art 24 commi 5 e 6 che invece prevede una chiamata riservata ai docenti in servizio presso la stessa università, che siano pur sempre in possesso dell’abilitazione.
In tal modo il conferimento delle cattedre universitarie risponde alla finalità di valorizzare l’apporto esterno e contestualmente di non disperdere le risorse interne, privilegiando le aspettative di carriera del personale già in servizio.
3) L’Università nel caso di specie ha avviato una “chiamata” ai sensi dell’art 18 comma 4, riservata a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa.
La formula utilizzata “aver prestato servizio” letteralmente rinvia, non alla tipologia di contratto con cui il docente è stato incaricato, ma alla prestazione che viene svolta a favore dell’Amministrazione, indipendentemente dalla tipologia del rapporto.
Infatti in base alla definizione nozionistica del diritto amministrativo il rapporto di servizio è il rapporto che legittima l’inserimento di una persona al servizio dell’Amministrazione e il termine “servizio” indica il periodo che viene svolto nell’ambito dell’ufficio cui viene assegnato.
Il termine “servizio” fa riferimento proprio all’attività lavorativa: si pensi all’istituto della sospensione dal servizio, in cui il provvedimento di sospensione costituisce una causa che impedisce la prestazione principale cui è tenuto il lavoratore.
In base quindi all’interpretazione letterale dell’art 18 L. 240/2010, costituisce causa di esclusione dalla selezione aver svolto, a qualsiasi titolo, un servizio presso l’Università, cioè, trattandosi di professori, aver svolto un’attività di docenza all’interno dell’Università; mentre è irrilevante la tipologia di contratto in base al quale l’incarico è stato effettuato.
Tale conclusione trova un sostegno anche nell’interpretazione teleologica della disposizione, che, come sopra detto, al fine di favorire l’acquisizione di competenze dall’esterno, riserva un certo numero di cattedre ai professori esterni, prevedendo contestualmente anche un procedimento riservato a quelli interni dal successivo art 24.
La controinteressata ha prestato servizio nei tre anni precedenti, seppur in forza di un contratto di lavoro autonomo, in forma di collaborazione coordinata e continuativa; questo pregresso servizio le avrebbe dovuto precludere la partecipazione alla selezione, stante la chiara clausola di esclusione normativa ripresa anche dalla lex specialis.
Il ricorso deve quindi essere accolto con annullamento degli atti di approvazione della selezione, nella parte in cui indicano la dott. Bursasco candidato qualificato della procedura selettiva a n.1 posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia settore concorsuale 10/L1 – Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne.
4) Con motivi aggiunti depositati in data 30 ottobre 2015 sono stati impugnati gli atti successivi, conclusivi del procedimento, cioè la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue e letteratura straniera dell’Università degli Studi di Torino, del 21.9.2015 di chiamata della Dott. Brusasco e il decreto rettorale n. 3254 del 29 settembre 2015 di approvazione della proposta di chiamata della Dott. Brusasco.
Come ha evidenziato parte ricorrente, l’annullamento del decreto n. 2799 del 29 luglio 2015 di approvazione degli atti della procedura selettiva in esame ha efficacia caducante, per cui il suo annullamento si estende automaticamente agli atti successivi, stante l’evidente connessione e il rapporto di stretta ed inscindibile derivazione.
Tuttavia poiché la ricorrente, per mero tuziorismo, ha impugnato con motivi aggiunti i due atti successivi, chiedendone l’annullamento per invalidità derivata, il Collegio deve pronunciarsi sulla domanda e dichiarare l’invalidità derivata degli stessi.
4) Il ricorso e i motivi aggiunti meritano quindi accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti della controinteressata, in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Università a liquidare le spese di giudizio, quantificate in € 1.500,00 (millecinquecento,00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, a favore della ricorrente, compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)