Nei procedimenti concorsuali retti dalle regole dell’evidenza pubblica la selezione dei candidati deve svolgersi sulla base di criteri valutativi predeterminati ed opportunamente pubblicizzati negli atti preparatori, i quali devono trovare puntuale attuazione nella fase di vera e propria valutazione dei concorrenti.
TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 27 luglio 2017, n. 1301
Procedura concorsuale professore Seconda fascia-Bando di concorso-Criteri di valutazione
N. 01301/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00823/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 823 del 2017, proposto da:
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [#OMISSIS#] Mastrolia e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Durante, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce alla via [#OMISSIS#] 13/A;
contro
– il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliato;
– l’Università del Salento, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
– Prof. Marina La Vecchia [#OMISSIS#], Prof. Franco Bonollo e Prof. [#OMISSIS#] Montanari;
nei confronti di
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cavaliere, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via [#OMISSIS#] 27;
per l’annullamento
– del decreto rettorale n. 225 prot. n. 31371 del 18.4.2017, pubblicato il 20.4.2017 e comunicato a mezzo posta il 24.4.2017 e a mezzo mail ordinaria il 21.4.2017, con cui l’Università del Salento non ha approvato gli atti della Commissione giudicatrice relativi alla procedura valutativa n. 2 bandita con D.R. n. 124 del 2.3.2016 e ha dichiarato decaduta la medesima Commissione disponendo la rinnovazione delle operazioni concorsuali ad opera di nuova Commissione;
– di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi, la relazione del RUP prot. 86594 VII/1 del 29.11.2016 e la ulteriore nota del RUP prot. n. 17307 VII/1 dell’1.3.2017, nonché la nota prot. n. 23120 VII/1 del 16.3.2017 e la nota prot. n. 87988 del 9.12.2016;
e per la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi assegnato il posto di concorso bandito dall’Università del Salento.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Università del Salento e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cavaliere.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 26 luglio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] Manca e uditi gli Avv.ti Mastrolia –anche in sostituzione dell’Avv. Durante-, [#OMISSIS#] e Marzo.
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
1.- Premesso che:
– la ricorrente impugna gli atti con i quali l’Università del Salento, e in particolare il suo Rettore: a) non approvava gli atti della Commissione giudicatrice della procedura valutativa n. 2, avente a oggetto la copertura di un posto di professore di 2^ fascia, settore concorsuale 09/A3 (progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, settore scientifico disciplinare ING-IND/21 Metallurgia), presso il Dipartimento di Ingegneria e Innovazione; b) dichiarava decaduta la Commissione; c) disponeva la rinnovazione delle operazioni concorsuali a opera di una diversa Commissione (alla procedura avevano partecipato due candidati e la dr.ssa [#OMISSIS#] era risultata collocata al primo posto della graduatoria con 58.9 punti, precedendo il dr. Cavaliere con 56,2 punti).
2.- Considerato che nei procedimenti concorsuali retti dalle regole dell’evidenza pubblica la selezione dei candidati deve svolgersi sulla base di criteri valutativi predeterminati ed opportunamente pubblicizzati negli atti preparatori, i quali devono trovare puntuale attuazione nella fase di vera e propria valutazione dei concorrenti.
3.- Ritenuto invece, quanto alla procedura in parola, che i criteri e i sub-criteri inizialmente fissati dalla Commissione giudicatrice (v. verb. n. 1 del 27 giugno 2016) risultavano poi concretamente applicati secondo meccanismi di calcolo dei punteggi ancorati a ulteriori, specifici parametri, in quali erano introdotti in un momento successivo e ad atti (curricula, titoli, pubblicazioni e attività didattica dei candidati) ormai conosciuti dai Commissari (si consideri, a mero titolo esemplificativo, il modus operandi relativo all’indicatore F13, per il quale nel verbale n. 1 del 27 giugno si scriveva: “Supervisione di tesi di dottorato, assegni di ricerca e altre attività che denotino la capacità di guidare la crescita di giovani studenti: verranno valutate le attività di tutoraggio di dottorandi, di relatori di tesi di laurea e di coordinamento di assegni di ricerca: max punteggio 8/100”; rispetto a tale indicatore, in sede di concreta attribuzione dei punteggi, si precisava quindi: “è stato considerato un punteggio massimo fino a 5 punti per supervisione di dottorandi, fino a 2 punti per supervisione di assegnisti/formandi e fino a 1 punto per supervisione di laureandi”, così, appunto, modulando i tre sub-criteri secondo un rispettivo peso ponderale mai fino ad allora previsto -dimodochè, nella inziale indicazione, gli stessi erano elencati come dotati di eguale ‘pregnanza’- e, invece, introdotto solo dopo aver avuto contezza delle “posizioni” dei due candidati).
4.- Ritenuto, dunque, che il ricorso –tempestivo anche rispetto alla comunicazione via mail e ammissibile avendo a oggetto atti direttamente e concretamente lesivi delle posizioni della dr.ssa [#OMISSIS#]– è infondato e dev’essere respinto, sussistendo tuttavia eccezionali ragioni, attesa la particolarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 823 del 2017 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 luglio 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Santo, Presidente
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 27/07/2017