DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 2011, n. 194
Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II livello di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del medesimo decreto per l’anno accademico 2011/2012.
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, concernente il regolamento sulla “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado” e, in particolare, l’articolo 5, comma 3 che prevede la definizione, con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II livello di cui all’articolo 3, comma 3 del medesimo decreto, e di valorizzazione, agli stessi fini, del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici;
VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle Istituzioni di Alta Formazione e specializzazione artistica e musicale e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132, concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, recante norme sulla definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89 concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62 sulla parità scolastica;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5;
RITENUTO di stabilire, per l’anno accademico 2011/2012, le modalità di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, culturali e artistici e le caratteristiche delle prove accesso ai corsi accademici di II livello per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado;
SENTITO il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale che si è espresso con parere reso nel corso dell’adunanza del 10 novembre 2011;
RITENUTO di conformarsi al predetto parere, ad eccezione delle proposte di modifica all’articolo 1 comma 5, per analogia con quanto disposto per le lauree magistrali per l’insegnamento; di riformulare l’articolo 1, comma 9, in quanto la sola eliminazione delle parole “ai fini dell’accesso ai corsi di cui all’articolo 1” potrebbe indurre erroneamente a una interpretazione estensiva della tabella titoli (allegato A); di conformarsi in parte alla modifica proposta all’articolo 1, comma 6 lettera b) riducendo il numero dei brani in elenco; di rivisitare, alla luce delle osservazioni, i punteggi relativi ai titoli,
D E C R E T A:
ART. 1
(Accesso ai corsi accademici di secondo livello per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado)
- Per l’anno accademico 2011/2012, l’ammissione degli studenti ai corsi accademici di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
- I requisiti per l’accesso ai corsi di cui al comma 1 sono individuati nelle tabelle di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249.
- La prova d’accesso mira a verificare le conoscenze disciplinari preliminari indispensabili al perseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso accademico e coerenti con gli insegnamenti previsti per il corso medesimo e con gli insegnamenti previsti dalle relative classi di concorso. La prova è predisposta da ciascuna istituzione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominata AFAM, e si articola in:
- a) un test preliminare;
- b) una o più prove pratiche predisposte da ciascuna istituzione AFAM;
- c) una prova orale.
- Il test preliminare è costituito da 60 quesiti predisposti dalle istituzioni AFAM sede dei corsi, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Venti quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Quaranta quesiti si riferiscono alla classe di abilitazione. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.
- Sono ammessi alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 3, lettera b), nell’ordine del punteggio loro attribuito, i candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare, in numero pari al doppio del numero dei posti disponibili per l’accesso indicato nel bando. In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
- La prova di cui al comma 3, lettera b), valutata in trentesimi, è stabilita dalle istituzioni AFAM in stretta connessione con la classe di abilitazione, attenendosi ai seguenti criteri:
- a. per i corsi di cui alla tabella 8 allegata al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, la prova consiste in:
– composizione, nel tempo massimo di due ore, di un accompagnamento per pianoforte e due strumenti a percussione di uso didattico, di un canto di 16 battute assegnato dalla commissione e pensato per le possibilità vocali degli studenti delle scuole medie inferiori;
– concertazione di un facile brano per coro consegnato dalla commissione un’ora prima della prova. Il candidato può avvalersi del solo diapason; - b. per i corsi di cui alla tabella 9 allegata al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, la prova consiste nell’esecuzione di due brani del repertorio dello strumento, un primo a libera scelta del candidato e un secondo scelto dalla commissione sulla base di un elenco di cinque brani allegato al bando di cui all’articolo 2 del presente decreto;
- c. per i corsi di cui alla tabella 10 allegata al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, la prova consiste in un elaborato grafico su un tema proposto dalla commissione.
- a. per i corsi di cui alla tabella 8 allegata al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, la prova consiste in:
- Per essere ammesso alla prova orale di cui al comma 3, lettera c) il candidato deve conseguire un voto nella prova ovvero nelle prove di cui al comma 3 lettera b) non inferiore a 21/30. Nel caso di più prove, il voto è unico ed è ottenuto dalla media matematica dei voti attribuiti nelle singole prove, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30.
- La prova orale di cui al comma 3, lettera c), valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 21/30. La prova è svolta tenendo conto delle specificità dei diversi corsi accademici e contempla:
- a. per i corsi di cui alla tabella 8 allegata al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, l’analisi di un brano musicale scelto dalla commissione sulla base di un elenco di cinque brani proposti dal candidato;
- b. per i corsi di cui alla tabella 9 allegata al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, l’analisi di un brano del repertorio dello strumento prescelto, scelto dalla commissione sulla base di un elenco di cinque brani proposti dal candidato;
- c. per i corsi di cui alla tabella 10 allegata al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, il commento a un’opera d’arte, scelta dalla commissione sulla base di un elenco di sessanta opere proposte dal candidato.
- L’allegato A, parte integrante del presente decreto, definisce i soli titoli di studio valutabili ai fini dell’accesso ai corsi di cui al comma 1. Ogni istituzione AFAM stabilisce i titoli artistici valutabili dalle commissioni, per un massimo di dieci punti complessivi per ciascun candidato.
- La graduatoria degli aspiranti all’ammissione al corso accademico è costituita dai candidati che hanno superato le prove di cui al comma 3, nell’ordine risultante dal punteggio complessivo da ciascuno di essi conseguito nella valutazione delle prove medesime e degli eventuali titoli di cui al comma 9 presentati. E’ ammesso al corso accademico, secondo l’ordine della graduatoria, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l’accesso, indicato nel bando. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
- La graduatoria non può essere in nessun caso integrata da candidati che non abbiano superato con i relativi punteggi le prove di cui alle lettere a) b) e c) del comma 3. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari agli ammessi.
ART. 2
(Bando per la procedura di accesso)
- Per l’accesso ai corsi accademici di cui all’articolo 1, comma 1, ciascuna istituzione AFAM emana, una volta completate le procedure per l’attivazione dei corsi, in base alla programmazione definita con decreto del Ministro, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, il relativo bando che prevede:
- a. il numero dei posti disponibili per ciascun corso;
- b. le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241, e successive modificazioni;
- c. le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove non diversamente disposto dagli atenei;
- d. i programmi di esame su cui vertono le prove di cui all’articolo 1, comma 3.
- e. l’elenco dei brani di cui all’articolo 1, comma 6 lettera b;
- f. i titoli artistici di cui all’articolo 1, comma 9 e i relativi criteri di valutazione;
- g. le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.
ART. 3
(Candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento)
- Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dalle istituzioni AFAM tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
ART. 4
(Calendario del test preliminare)
- Il calendario del test preliminare di cui all’articolo 1, comma 3 lettera a) è definito con successivo decreto del dirigente preposto alla competente direzione generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e prevede una data unica di svolgimento della prova stessa su tutto il territorio nazionale.
ART. 5
(Norma finanziaria)
- Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
Roma, 11 novembre 2011
IL MINISTRO
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ALLEGATO: Allegato A – Titoli di studio, accademici e di ricerca