Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 luglio 2017, n. 3796

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Discrezionalità

Data Documento: 2017-07-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Nella materia dei concorsi universitari, le valutazioni della commissione giudicatrice sono espressione di una discrezionalità molto ampia, sindacabile nella presente sede di giurisdizione generale di legittimità nei limiti dell’erroneo apprezzamento dei fatti ovvero degli esiti manifestamente illogici o abnormi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 settembre 2015, n.4549).

Contenuto sentenza

N. 03796/2017REG.PROV.COLL.
N. 09171/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9171 del 2016, proposto dal signor [#OMISSIS#] Castiglione, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Acherusio, n. 18; 
contro
l’Università telematica “San [#OMISSIS#]” di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San [#OMISSIS#], n. 101; 
nei confronti di
signora [#OMISSIS#] Guccini, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Frascaroli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita, n. 46; 
per l’annullamento parziale ovvero la riforma
previa sospensione
della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione III bis 29 aprile 2016 n.4876, resa fra le parti, con la quale è stato accolto ai sensi di cui in motivazione il ricorso n. 10650/2015, proposto per l’annullamento degli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare MED 04 presso la Facoltà di Scienze motorie dell’Università telematica “San [#OMISSIS#]” di Roma;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università telematica “San [#OMISSIS#]” di Roma e della signora [#OMISSIS#] Guccini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per delega dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nonché l’avvocato [#OMISSIS#] Frascaroli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante ha impugnato l’esito della procedura di valutazione comparativa indetta con il bando di cui al decreto del Rettore 10 aprile 2015 n.26 dall’Università “San [#OMISSIS#]” per concludere il contratto relativo ad un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, per la facoltà di scienze motorie, settore scientifico disciplinare Patologia generale MED/04, settore concorsuale Patologia generale e clinica 06/A2, esito che lo ha visto classificato al secondo posto con 37 punti, dopo la controinteressata appellata, vincitrice con 42 punti.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha in parte accolto il ricorso ed ha stabilito che il punteggio finale della graduatoria dovesse essere rideterminato sotto due distinti profili. 
In primo luogo, il TAR ha ritenuto che alla controinteressata appellata dovessero essere attribuiti 41 punti, e non 42, in dipendenza dall’impossibilità di attribuirle un punto intero per anno per un’attività di ricerca che non era durata nove anni interi, ma solo otto anni e cinque mesi (motivazione, § 2 pag. 20 prime dieci righe). 
In secondo luogo, il TAR ha ritenuto che dovesse essere rivalutato uno dei titoli presentati dall’appellante.
L’Università, sulla base della sentenza, ha demandato alla commissione di rivalutare i titoli dei candidati. 
La commissione, come da verbale 26 ottobre 2016 (all. B all’appello), ha proceduto in tal senso, confermando l’esito finale, se pure con un diverso punteggio, ovvero ha attribuito 41 punti alla controinteressata appellata e 38,5 punti al ricorrente appellante. 
Su questa base, l’amministrazione, con decreti del Rettore 27 ottobre 2016, nn. 60 e 61, ha dichiarato vincitrice la appellata.
Il ricorrente ha proposto appello, sulla base di due motivi:
– con il primo di essi, chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto corretta l’attribuzione di 3 punti ad una pubblicazione della controinteressata appellata che, a dire dell’appellante, alla data limite prevista dal bando ancora non esisteva nella concreta veste presente agli atti dell’Università;
– con il secondo di essi, chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto corretta la non valutazione di un’attività di insegnamento da lui prestata.
L‘appellata ha resistito con memoria 29 dicembre 2016; ha chiesto in via preliminare che l’appello sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in dipendenza dalla nuova valutazione dei candidati; nel merito, ha chiesto comunque che esso sia respinto. 
Lo stesso ha chiesto nel merito l’Università, con atto del 13 dicembre 2016 e memoria del 9 gennaio 2017, in cui relativamente all’eccezione di improcedibilità si è rimessa a giustizia, ed ha segnalato l’avvenuta stipulazione del contratto con la controinteressata appellata.
Con ordinanza 27 febbraio 2017, n. 824, emessa all’esito della camera di consiglio fissata per decidere sulla domanda cautelare, la Sezione ha disposto istruttoria in ordine agli esatti termini di pubblicazione del lavoro della controinteressata appellata valutato dalla commissione; contestualmente, ha fissato la pubblica udienza per decidere nel merito.
L’Università ha ottemperato con il deposito del giorno 14 marzo 2017, sottolineando che la pubblicazione era stata accettata nei tempi richiesti dal bando per la relativa valutazione, e lo stesso ha ribadito nella memoria 15 maggio 2017.
Nello stesso senso ha dedotto la controinteressata appellata, con la memoria 9 maggio 2017.
L’appellante, con memoria 18 maggio 2017, ha viceversa insistito sulle proprie tesi, mentre da ultimo l’Università, con replica 24 maggio 2017, ha ribadito la correttezza del proprio operato.
All’udienza del giorno 15 giugno 2017, fissata nei termini suddetti, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va respinto, per le ragioni precisate di seguito.
2. E’ anzitutto infondata l’eccezione di improcedibilità dell’appello, fondata sul nuovo atto che ha rinnovato le valutazioni dei candidati, operate dalla commissione sulla base della sentenza di primo grado.
La doverosa esecuzione di una sentenza di primo grado, che porti ad emanare nuovi atti amministrativi con essa coerenti, non comporta di per sé improcedibilità dell’appello volto ad ottenerne la riforma.
Tale conseguenza si produce infatti solo ove l’amministrazione condivida pienamente il contenuto della sentenza in questione e decida in via autonoma di ritirare il provvedimento impugnato senza attendere il giudicato.
Si tratta però di una conseguenza che va accertata con particolare cautela, allo scopo di non privare le parti della tutela loro assicurata dalla decisione di merito, e quindi deve derivare da atti univoci (su tali principi, fra le molte, C.d.S., sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3182, e 13 febbraio 2007, n. 603, nonché sez. VI, 7 novembre 1992, n. 864).
Nel caso presente, la commissione (v. all. B all’appello, cit.) ha nuovamente valutato i candidati prendendo in considerazione esplicita la sentenza di primo grado e le statuizioni in essa contenute e nulla ha aggiunto che si possa interpretare come volontà non equivoca di prestarvi acquiescenza ovvero di sostituire in autotutela l’atto impugnato con la nuova sua decisione. 
3. L’appello, tuttavia, è infondato nel merito.
4. E’ infondato il primo motivo, incentrato sulla dedotta impossibilità per la commissione di valutare una pubblicazione della controinteressata, perché proposta in violazione delle previsioni del bando.
Il bando in questione è stato pubblicato sulla G.U. serie concorsi ed esami del giorno 24 aprile 2015 e prevedeva all’art. 3 un termine di scadenza per la presentazione delle domande di sette giorni dalla data di pubblicazione, prorogato di diritto al primo giorno non festivo dopo la scadenza, e quindi una scadenza al 2 maggio 2015; prevedeva ancora all’art. 4 che le pubblicazioni, che i candidati intendessero far valere, dovessero essere inviate entro lo stesso termine perentorio previsto per presentare la domanda, e che fossero «valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti».
5. Ciò posto, l’amministrazione ha chiarito, con la relazione depositata il giorno 14 marzo 2017, che l’articolo valutato a favore della controinteressata appellata era stato da lei presentato mediante consegna a mano il giorno 28 aprile 2015 e risultava ‘ricevuto’ dalla rivista che lo pubblicò il giorno 30 dicembre 2014 e da questa ‘accettato’ il 30 aprile 2015.
L’articolo in questione deve quindi ritenersi presentato nei termini, nonché utilmente valutabile e come tale è stato valutato dalla commissione.
6. In proposito, nella replica 19 maggio 2017, l’appellante ha svolto una serie di deduzioni in contrario, di cui si deve dar conto.
In primo luogo, egli ha sostenuto che la relazione di cui sopra non costituirebbe una «certificazione facente fede fino a querela di falso», così come richiesto nell’ordinanza istruttoria n. 824/2017 della Sezione.
In contrario, si osserva che la relazione in parola è stata formata dal funzionario competente dell’Università nell’esercizio delle sue funzioni, in risposta appunto all’ordinanza citata; va quindi qualificata come atto pubblico, che ai sensi dell’art. 2700 c.c. «fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti», ove tali fatti coincidono con l’esito della consultazione dei documenti della procedura.
7. In secondo luogo, l’appellante sostiene che la controinteressata appellata avrebbe dichiarato il falso nella propria domanda, per aver indicato come paper accepted (si veda infatti il doc. 2 in I grado dell’appellante) l’articolo in questione, che fu effettivamente accettato solo in data successiva alla presentazione della domanda stessa.
In proposito, l’Università ha invece sostenuto che la originaria controinteressata, nella documentazione prodotta, avrebbe indicato l’articolo come paper in revision (memoria 25 maggio 2017, § 4).
Il punto però risulta non rilevante, perché, come l’appellante stesso riconosce (nella memoria 19 maggio 2017, p. 5), il lavoro fu comunque accettato nel termine utile per renderlo valutabile.
8. In terzo luogo, l’appellante ha sostenuto che mancherebbe la prova della consegna a mano dell’articolo alla data indicata del 28 aprile 2015, e suggerisce una ricostruzione alternativa dei fatti (v. memoria citata, p. 4 dal sesto rigo), per cui sarebbe «verosimile» che l’articolo sia stato allegato agli atti del concorso solo in un momento successivo, ovvero dopo che ne fu impugnato l’esito.
A prescindere dall’efficacia probatoria della relazione in cui di ciò si dà atto, si osserva però che a sostegno di questa tesi non vi sono elementi plausibili.
L’appellante deriva la sua ipotesi fondamentalmente da una circostanza, ovvero dal fatto che la copia dell’articolo in questione – consegnatagli a seguito del suo accesso agli atti – sia stata scaricata dal sito web della rivista solo il 13 luglio 2015: ne desume quindi che l’articolo stesso non fosse stato appunto allegato alla domanda, ovvero che allegato ad essa fosse un manoscritto di tenore sostanzialmente diverso.
L’università in proposito ha invece asserito, sempre nella relazione citata, che alla domanda fosse allegato il manoscritto, di cui ha prodotto copia a corredo della relazione, avvertendo che, come di consuetudine, rispetto alla versione pubblicata vi possono essere modifiche formali.
Sul punto specifico, l’appellante non ha dedotto nulla in contrario, in particolare non ha dimostrato -come avrebbe potuto, disponendo di entrambi i testi – che fra il manoscritto e l’articolo pubblicato vi fossero discrepanze di qualche rilievo.
L’Università ha poi dedotto che la commissione avrebbe verificato lo stato dell’articolo accedendo al sito web della rivista il giorno 25 maggio 2015 (vedasi la relazione), e che la copia consegnata in sede di accesso sarebbe stata scaricata successivamente a cura della controinteressata appellata (memoria dell’università cit. § 6).
In proposito, osserva il Collegio che si tratta di deduzioni logiche e coerenti, e che allo stato non ci sono elementi per ritenerle non veritiere.
9. E’infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui l’appellante chiede una rivalutazione di uno dei propri titoli, ovvero dell’attività didattica da lui prestata.
In proposito, per [#OMISSIS#] giurisprudenza, le valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice di un concorso universitario sono espressione di un’ampia discrezionalità, sindacabile nella presente sede giurisdizionale di legittimità nei soli casi di esiti abnormi, caratterizzati da illogicità ovvero superficialità manifeste, emergenti dalla stessa documentazione (così fra le molte C.d.S. sez. VI 30 settembre 2015, n. 4549, e 9 novembre 2011, n. 5924).
Tali esiti non si riscontrano nel caso di specie, in cui sostanzialmente l’appellante intende far sostituire dal giudice di legittimità una propria valutazione a quella operata dalla commissione.
10. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.9171/2016 R.G.), lo respinge. 
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Italo Volpe, Consigliere
Pubblicato il 28/07/2017