In una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario, la valutazione dell’apporto individuale di un candidato nei lavori realizzati con componenti della commissione giudicatrice rientra nella sfera di valutazione tecnico-discrezionale della medesima commissione, sindacabile dal giudice solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 ottobre 2014, n. 10429
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore di prima fascia-Valutazione opere collettanee-Sindacato giurisdizionale
N. 10429/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05826/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5826 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [#OMISSIS#] Della Rocca, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco [#OMISSIS#] Scoca e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Franco [#OMISSIS#] Scoca in Roma, via G. Paisiello, 55;
contro
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera del Senato Accademico del 29 gennaio 2013, adottata nelle more della definizione dei regolamenti per la programmazione, la chiamata e la mobilità interna dei Professori di I e II fascia, di approvazione della regolamentazione in via transitoria, della determina della Giunta di Facoltà del 14 marzo 2013 di adattamento allo standard – ex art.3 del regolamento di reclutamento, per emettere il bando – della proposta del Consiglio di Dipartimento per il profilo del candidato, della delibera del Senato Accademico del 26 marzo 2013 di approvazione del profilo curriculare proposto dalla predetta Giunta, del bando di selezione dell’Università del 4 aprile 2013 per la copertura di un posto di Professore di I fascia, settore scientifico-disciplinare MED/41, settore concorsuale 06/L1 “anestesiologia”,
del provvedimento del 20 novembre 2013 di approvazione degli atti della procedura selettiva, con designazione, quale vincitore, del Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], della determina di costituzione della Commissione di valutazione del 31 luglio 2013 e degli altri atti della procedura, impugnati con motivi aggiunti,
degli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nelle more della definizione dei regolamenti per la programmazione, la chiamata e la mobilità interna dei Professori di I e II fascia, con delibera del 29 gennaio 2013 approvava la regolamentazione in via transitoria; il 14 marzo 2013 seguiva la proposta del Consiglio di Dipartimento per il profilo del candidato, adattata allo standard, ex art.3 del regolamento di reclutamento, per emettere il bando, ad opera della Giunta di Facoltà; il 26 marzo 2013 con apposita delibera il Senato Accademico approvava il profilo curriculare proposto dalla predetta Giunta; in data 4 aprile l’Università bandiva una selezione per la copertura di un posto di Professore di I fascia, settore scientifico-disciplinare MED/41, settore concorsuale 06/L1 “anestesiologia”.
Il Sig. [#OMISSIS#] Della Rocca, Professore di I Fascia dell’Università degli Studi di Udine in “anestesiologia”, partecipante alla suddetta selezione, impugnava i menzionati atti, deducendo la violazione della Legge n.240 del 2010 ed in particolare del suo art.18, degli artt.11, 19 dello Statuto dell’Università procedente, l’incompetenza nonché l’eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che gli atti emessi dal Senato Accademico dovevano essere adottati dal Dipartimento, essendo il predetto Senato, in ragione della sua composizione, privo delle necessarie competenze tecnico-scientifiche; che del pari l’atto di modifica del profilo curriculare, non doveva essere emesso dalla Giunta di Facoltà, priva delle necessarie competenze tecnico-scientifiche; che il profilo individuale riportato nel bando era incompleto e non corrispondente a quanto indicato dal Dipartimento; che la discrezionalità valutativa della Commissione era stata indebitamente limitata alle “keywords”.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” si costituivano in giudizio per la reiezione delle impugnative.
Con memoria l’Università sosteneva in [#OMISSIS#] l’irricevibilità per tardività del gravame laddove rivolto avverso le delibere del Senato Accademico e nel merito la sua infondatezza.
Con ordinanza n.2979 del 2013 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Il 20 novembre 2013 venivano approvati gli atti della procedura selettiva e dichiarato vincitore il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
L’interessato impugnava con motivi aggiunti quest’ultimo provvedimento, unitamente alla determina di costituzione della Commissione di valutazione del 31 luglio 2013 ed agli altri atti della procedura, deducendo l’illegittimità derivata dagli atti presupposti, la violazione dell’art.18 della Legge n.240 del 2010, dell’art.4, comma 2b del D.P.R. 117 del 2000, degli artt.3, 5 del bando nonché l’eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza di presupposti, contraddittorietà.
Il ricorrente al riguardo ha sostenuto che era stato individuato un docente con profilo non corrispondente alle esigenze del Dipartimento, avuto riguardo alle parole chiave di cui all’art.5 del bando, “anestesiology”, “critical care medicine”, “intensive care”, “respiratory system”, riferite solo alla rianimazione ed alla terapia intensiva, con inopportuno richiamo dunque al “ranking” relativo ai docenti del settore scientifico-disciplinare MED/41; che il Sig. [#OMISSIS#] inoltre aveva solo dichiarato di aver svolto attività assistenziale e non documentato l’attività didattica né la partecipazione a convegni; che non era stato specificato l’apporto individuale del Sig. [#OMISSIS#] nei lavori realizzati con componenti della Commissione.
Il Sig. [#OMISSIS#] si costituiva in giudizio per il rigetto delle impugnative, illustrando con successiva memoria in [#OMISSIS#] l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di notifica a controinteressati e nel merito l’infondatezza delle stesse.
Con altra memoria l’Università sosteneva l’infondatezza nel merito dei motivi aggiunti.
In data 8 aprile 2014 il Consiglio di Dipartimento deliberava per la chiamata del Sig. [#OMISSIS#], in ultimo non andata a buon fine per la successiva determina del predetto Consiglio del 9 maggio 2014.
Con memorie le parti ricorrente e controinteressata ribadivano i rispettivi assunti.
Seguivano le repliche delle predette parti.
Nell’udienza del 4 giugno 2014 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio tralascia l’esame delle eccezioni di [#OMISSIS#] sollevate dall’Università e dal controinteressato sul ricorso introduttivo, in ragione dell’infondatezza dello stesso, che va pertanto respinto.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che gli atti impugnati, relativi alla disciplina transitoria per programmazione, chiamata e mobilità interna dei Professori di I e II fascia (cfr. all.3 al ricorso) ed all’approvazione del profilo curriculare dei candidati alla procedura selettiva (cfr. all.2 al ricorso), emessi dal Senato Accademico, rientrano nella competenza del predetto Organo, ex art.19, comma 2 dello Statuto dell’Università (cfr. all.13 al ricorso); che la Giunta della Facoltà, lungi dal modificare il profilo curriculare, si era limitata ad adattare lo stesso allo standard richiesto per il bando dal Regolamento di reclutamento e che dunque il profilo stesso non risultava incompleto, né differente rispetto all’indicazione del Dipartimento (cfr. verbale del 14 marzo 2013, all.4 atti dell’Università, depositati il 31 gennaio 2014); che in ultimo le parole chiave da utilizzare dalla Commissione di valutazione, indicate nell’art.5 del bando, “anestesiology”, “critical care medicine”, “intensive care”, “respiratory system”, risultavano pertinenti e corrispondenti al profilo curriculare (cfr. all.1, 2 al ricorso).
Del pari destituiti di fondamento e dunque da respingere risultano i motivi aggiunti.
In proposito occorre rilevare che, per quanto dianzi esposto, non sussiste il vizio di illegittimità derivata dagli atti presupposti impugnati con il ricorso introduttivo; che inoltre le predette parole chiave “anestesiology”, “critical care medicine”, “intensive care”, “respiratory system”, non determinavano di per se l’individuazione di un docente con profilo non corrispondente alle esigenze del Dipartimento, non attenendo le stesse unicamente agli aspetti della rianimazione e della terapia intensiva; che i titoli del Sig. [#OMISSIS#] risultano documentati (cfr. atti controinteressato, depositati il 1° febbraio 2014); che infine venivano appositamente specificati dalla Commissione i lavori svolti dai candidati con i componenti della medesima (cfr. all.2 atti Università, depositati il 31 gennaio 2014), rientrando poi la valutazione dell’apporto degli stessi nella sfera di valutazione tecnico-discrezionale del predetto Organo, sindacabile e dunque censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza (cfr., in ultimo, TAR Lazio, III, n.9307 del 2014), sul punto non dedotti.
In considerazione dei fatti di causa, sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.5826/2013 indicato in epigrafe ed i motivi aggiunti al medesimo.
Compensa le spese di giudizio tra le parti..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)