TAR Lazio Roma, Sez. III, 27 gennaio 2014, n. 979

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore di prima fascia-Sindacato giurisdizionale

Data Documento: 2014-01-27
Area: Giurisprudenza
Massima

In una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario, solo laddove i criteri individuati nel bando risultino affetti da macroscopici vizi di illogicità, incongruità e sproporzione, è autorizzato un sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità dell’amministrazione.
In una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario , la circostanza per cui le riviste su cui sono pubblicati gli articoli debbano essere “impattate”, ossia venire in considerazione ai fini del c.d. impact factor, risulta parametro non illogico, posto tra l’altro che è una garanzia di serietà del contributo scientifico, della sua circolazione nella comunità scientifica e della sua rilevanza (attestata dal numero delle citazioni).
In una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario, i termini per la conclusione dei procedimenti selettivi sono considerati ordinatori e non perentori.
La possibilità di nominare, nelle commissioni per i concorsi universitari, professori in servizio presso università appartenenti ai Paesi OCSE è stata esplicitamente riconosciuta, in termini generali e sia pure in riferimento alle commissioni per l’abilitazione nazionale, sia dalla legge Gelmini (art. 16) sia dai decreti attuativi (cfr., ad es., art. 6, D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222).

Contenuto sentenza

N. 00979/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08536/2013 REG.RIC.
N. 08013/2012 REG.RIC.
N. 08280/2013 REG.RIC.
N. 08356/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8013 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Avitabile, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Studio Legale [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#], 3; 
contro
Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone, 78; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Caporossi, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 18; 
sul ricorso numero di registro generale 8013 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Avitabile, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Studio Legale [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#], 3; 
contro
Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone, 78; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Caporossi, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 18; 
sul ricorso numero di registro generale 8536 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Avitabile, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Fausta Giunta, Xavier Santiapichi, con domicilio eletto presso Xavier Santiapichi in Roma, via [#OMISSIS#] Bertoloni, 44/46;
contro
Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma, Studio [#OMISSIS#] piazza Borghese, 3; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Caporossi, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 18; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
sul ricorso numero di registro generale 8280 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Simeto, 4; 
contro
Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone, 78; 
nei confronti di
Caporossi [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 18; [#OMISSIS#] Avitabile e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 8013 del 2012:
– del bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, n. 49 del 26/6/2012, con il quale l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha indetto la procedura di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia presso la Facoltà di medicina e chirurgia “A. Gemelli” con sede a Roma;
– del decreto rettorale di approvazione del predetto bando n. 9917 del 14/6/2012;
– in quanto occorrer possa, del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato, e del relativo decreto rettorale di approvazione n. 9853 del 16 maggio 2012;
– di tutti gli altri atti (non noti) citati nel decreto rettorale n. 9917 del 14/6/2012, ed in particolare:
– della richiesta di procedura di valutazione scientifico didattica da effettuare mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 deliberata dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia “A. Gemelli” nell’adunanza del 16 maggio 2012;
– della delibera adottata dal Senato accademico, nell’adunanza dell’Il giugno 2012;
– della delibera adottata dal Comitato direttivo, nell’adunanza del 13 giugno 2012;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati.
Con ricorso per motivi aggiunti:
dell decreto rettorale n. 10272 del 22 ottobre 2012, con cui, attesa l’indisponibilità ad accettare l’incarico di commissario dei professori [#OMISSIS#] Ratiglia e [#OMISSIS#] Sborgia, nominati con decreto del 27 luglio 2012, e sul presupposto “che, allo stato, la commissione non si era costituita per cause non imputabili all’Ateneo, e che evidenti ragioni di interesse pubblico relative alla conservazione degli atti già adottati impongono di prorogare il termine stabilito dal Regolamento” che disciplina le chiamate, è stato prorogato di 90 giorni il termine per lo svolgimento dei lavori della Commissione esaminatrice; il decreto rettorale n. 10391 del 22 novembre 2012, con cui, a seguito delle dimissioni rassegnate dai professori Ratiglia, Sborgia e Bellantone, sono stati nominati in loro sostituzione, vista la delibera del Consiglio di facoltà del 21 novembre 2012, i professori [#OMISSIS#] Azzolini, [#OMISSIS#] Delle Noci e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Granone; del decreto rettorale n. 150 del 23 gennaio 2013, con cui, vista l’indisponibilità ad accettare l’incarico di commissario anche da parte dei professori Azzolini e Delle Noci, che quindi la commissione non poteva ancora ritenersi costituita per cause non imputabili all’Ateneo, e ritenute le già invocate ragioni di pubblico interesse alla conservazione degli atti già adottati, è stato ulteriormente prorogato di altri 90 giorni il termine per lo svolgimento dei lavori concorsuali; del decreto rettorale n. 213 del 22 marzo 2013, con il quale sono stati nominati, in sostituzione dei ricordati membri dimissionari professori Azzolini e Delle Noci, i professori Nikolaos Bechrakis e Leonidas Zografos, entrambi non italiani; tale nomina è avvenuta in forza delle sopravvenute modifiche apportate al Regolamento per le procedure di chiamata dei docenti, approvate con decreto rettorale n. 144 del 27 febbraio 2013, che autorizzano (v. art. 8) la nomina quali commissari anche di studiosi ed esperti di pari livello in servizio presso università ed enti di ricerca aderenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
quanto al ricorso n. 8280 del 2013:
del decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione scientifico-didattica a n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 06/f2 malattie apparato visivo, settore scientifico-disciplinare med/30 malattie apparato visivo presso la facolta’ di medicina e chirurgia “a. gemelli” dell’universita’ cattolica del sacro cuore.
quanto al ricorso n. 8536 del 2013:
il decreto rettorale di approvazione degli atti della commissione esaminatrice della procedura di valutazione in oggetto (n. 319 del 20.05.2013); i verbali della commissione esaminatrice ed il provvedimento del Rettore con cui era disposta la chiamata del Prof. Caporossi, nonché
con motivi aggiunti, il decreto rettorale n. 618 del 30.10.2013 di chiamata del Prof. Caporossi e le delibere del Comitato direttivo del 18.09.2013, del Senato accademico del 17.09.2013, del Consiglio di facoltà di medicina e chirurgia del 10.07.2013 e i decreti rettorali n. 319 del 20.05.2013 e n. 412 del 03.07.2013.
quanto al ricorso n. 8356 del 2013:
del decreto rettorale di approvazione degli atti della commissione esaminatrice della procedura di valutazione in oggetto (n. 319 del 20.05.2013); dei verbali della commissione esaminatrice e del provvedimento del Rettore con cui era disposta la chiamata del Prof. Caporossi.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ Cattolica del Sacro Cuore e di [#OMISSIS#] Caporossi e di Universita’ Cattolica del Sacro Cuore e di [#OMISSIS#] Caporossi e di Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Caporossi [#OMISSIS#] e di Avitabile [#OMISSIS#] e di Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di [#OMISSIS#] Caporossi e di [#OMISSIS#] Avitabile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2014 il dott. [#OMISSIS#] Grazia [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, n. 49 del 26/6/2012, l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha indetto la “procedura di valutazione scientifico-didattica a n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da effettuare mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso la Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”” con sede in Roma.
I ricorrenti, professori ordinari nel settore scientifico disciplinare MED/30 (malattie apparato visivo), hanno presentato domanda per partecipare alla procedura in questione.
Essi, ritenendo che il bando contenga elementi distorsivi di una corretta valutazione, suscettibili di alterare sul piano formale e sostanziale la regolarità della scelta hanno proposto il presente ricorso RGNR8013/2012.
Con ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnano il decreto rettorale n. 10272 del 22 ottobre 2012, con cui, attesa l’indisponibilità ad accettare l’incarico di commissario dei professori [#OMISSIS#] Ratiglia e [#OMISSIS#] Sborgia, nominati con decreto del 27 luglio 2012, e sul presupposto “che, allo stato, la commissione non si era costituita per cause non imputabili all’Ateneo, e che evidenti ragioni di interesse pubblico relative alla conservazione degli atti già adottati impongono di prorogare il termine stabilito dal Regolamento” che disciplina le chiamate, è stato prorogato di 90 giorni il termine per lo svolgimento dei lavori della Commissione esaminatrice; il decreto rettorale n. 10391 del 22 novembre 2012, con cui, a seguito delle dimissioni rassegnate dai professori Ratiglia, Sborgia e Bellantone, sono stati nominati in loro sostituzione, vista la delibera del Consiglio di facoltà del 21 novembre 2012, i professori [#OMISSIS#] Azzolini, [#OMISSIS#] Delle Noci e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Granone; il decreto rettorale n. 150 del 23 gennaio 2013, con cui, vista l’indisponibilità ad accettare l’incarico di commissario anche da parte dei professori Azzolini e Delle Noci, che quindi la commissione non poteva ancora ritenersi costituita per cause non imputabili all’Ateneo, e ritenute le già invocate ragioni di pubblico interesse alla conservazione degli atti già adottati, è stato ulteriormente prorogato di altri 90 giorni il termine per lo svolgimento dei lavori concorsuali; il decreto rettorale n. 213 del 22 marzo 2013, con il quale sono stati nominati, in sostituzione dei ricordati membri dimissionari professori Azzolini e Delle Noci, i professori Nikolaos Bechrakis e Leonidas Zografos, entrambi non italiani; tale nomina è avvenuta in forza delle sopravvenute modifiche apportate al Regolamento per le procedure di chiamata dei docenti, approvate con decreto rettorale n. 144 del 27 febbraio 2013, che autorizzano (v. art. 8) la nomina quali commissari anche di studiosi ed esperti di pari livello in servizio presso università ed enti di ricerca aderenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Con ulteriori separati ricorsi RG.NR. 8356/2013 e R.G.N. 8536/2013, rispettivamente il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e il prof. Avitabile [#OMISSIS#] impugnavano il decreto rettorale di approvazione degli atti della commissione esaminatrice della procedura di valutazione in oggetto (n. 319 del 20.05.2013); i verbali della commissione esaminatrice ed il provvedimento del Rettore con cui era disposta la chiamata del Prof. Caporossi, nonché tutti gli altri atti già oggetto del ricorso collettivo RGNR, 80132012
Con motivi aggiunti, il prof. Avitabile [#OMISSIS#] impugnava poi il decreto rettorale n. 618 del 30.10.2013 di chiamata del Prof. Caporossi e le delibere del Comitato direttivo del 18.09.2013, del Senato accademico del 17.09.2013, del Consiglio di facoltà di medicina e chirurgia del 10.07.2013 e i decreti rettorali n. 319 del 20.05.2013 e n. 412 del 03.07.2013.
Con separato ricorso RG.NR. 8280/2013 il Prof. [#OMISSIS#] impugna il decreto rettorale di approvazione degli atti della commissione esaminatrice della procedura di valutazione in oggetto (n. 319 del 20.05.2013); i verbali della commissione esaminatrice ed il provvedimento del Rettore con cui è stata disposta la chiamata del Prof. Caporossi, nonché tutti gli altri atti già oggetto del ricorso collettivo RGNR 8013/2012. Con ricorso per motivi aggiunti impugna anche il decreto rettorale n. 618 del 30.10.2013 con cui il prof. Caporossi è stato chiamato a coprire il posto qui in esame.
Nella pubblica udienza il ricorso viene trattenuto in decisione
DIRITTO
Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione.
I ricorrenti, professori ordinari nel settore scientifico disciplinare MED/30 (malattie apparato visivo), ritenendo che il bando contenga elementi distorsivi di una corretta valutazione, suscettibili di alterare sul piano formale e sostanziale la regolarità della scelta hanno proposto il presente ricorso deducendo:
violazione e falsa applicazione dei principi contenuti nella legge n. 240/2010, ed in particolare dell’art. 18 (procedimento di chiamata); violazione e falsa applicazione del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di i fascia (decreto rettorale n. 9853 del 16 maggio 2012).
violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. eccesso di potere per disparità di trattamento, incongruenza, illogicità ed ingiustizia manifesta. sviamento.Sostengono i ricorrenti che il bando in contestazione, pur avendo individuato il settore concorsuale afferente al settore scientifico disciplinare delle malattie dell’apparato visivo, conterrebbe però dei parametri di valutazione che esulano dagli anzidetti criteri aggiungendo una serie di elementi impropri che comprometterebbero la validità della selezione giungendo a delineare un profilo molto peculiare mediante l’esaltazione di elementi di rilevanza secondaria e/o complementare, ed in ogni caso non scientifica.
La censura non può essere accolta posto che i criteri individuati nel bando non risultano affetti da macroscopici vizi di illogicità, incongruità e sproporzione i quali soltanto autorizzerebbero il giudice amministrativo ad un sindacato sulla discrezionalità dell’amministrazione in base al noto orientamento secondo cui “Nelle procedure concorsuali il giudizio della commissione costituisce espressione di discrezionalità tecnica, soggetto al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei presupposti di fatto” (ex multis T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 06-07-2013, n. 524).
In particolare, sostengono i ricorrenti che:
1. il bando non avrebbe dovuto prevedere che il candidato “deve aver pubblicato un numero consistente di articoli scientifici su riviste scientifiche nazionali ed internazionali peer reviewed impattati, anche relativi a studi eseguiti sotto il monitoraggio dei più importanti organismi di controllo internazionali, come ad esempio l’FDA statunitense”. Infatti, sarebbe illogicamente condizionante e limitativo l’aver citato il controllo dell’FDA (Food and Drug Administration), organo di controllo sul cibo e sui farmaci negli Stati Uniti, dal momento che in Europa vi è un altro organo a ciò preposto, denominato EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products), e anche in Italia (AIFA — Agenzia italiana del farmaco).
La censura è infondata posto che i ricorrenti sorvolano sul fatto che l’FDA venga citata “ad esempio” — ossia per indicare il genere di organismo scientifico che abbia una reputazione in materia di farmaci e che può ben abbracciare anche altre specie, come l'[#OMISSIS#] o l’AIFA.
2. Prosegue il bando richiedendo che la produzione scientifica del candidato “deve essere supportata da un impact factor almeno superiore alla mediana [mediana, vale a dire: indice statistico della produzione scientifica, ndr] del settore scientifico disciplinare di appartenenza (SSD) ed un valore di H-index [c.d. indice bibliometrico basato sulla produzione scientifica e sul numero di citazioni ricevute, ndr] tra i più alti dello stesso settore”. Anche tale previsione sarebbe irragionevole, dal momento che entrambi i predetti parametri di valutazione (sia la mediana sia l’H-index) vanno fissati dallo stesso Ministero dell’Università e della ricerca.
La censura è infondata posto che la circostanza che le riviste su cui sono pubblicati gli articoli debbano essere “impattate”, ossia venire in considerazione ai fini del c.d. impact factor, e quindi il numero di citazioni, risulta parametro non illogico, posto tra l’altro che è una garanzia di serietà del contributo scientifico, della sua circolazione nella comunità scientifica e della sua rilevanza (attestata dal numero delle citazioni).
3. Il bando attribuisce, poi, valutazione preferenziale alla “capacità di ideare e brevettare strumenti chirurgici e protesi intraoculari …”. Secondo i ricorrenti sorprenderebbe che ci si limiti a menzionare strumenti chirurgici e si ometta completamente di far riferimento all’ideazione ed al brevetto di nuovi farmaci o di innovativi strumenti diagnostici, di rilevanza fondamentale in tale ambito scientifico.
Anche questa censura va respinta posto che in una branca eminentemente chirurgica come l’Oftalmologia – che rientra in tutti i Dipartimenti Universitari od Ospedalieri tra le “Chirurgie specialistiche” – non può che venire in rilievo la brevettazione di strumenti chirurgici e protesi intraoculari quale parametro non affetto da illogicità.
4. Viene altresì attribuita rilevanza premiante alla circostanza di aver presieduto “società scientifiche monotematiche più rappresentative nel campo specifico”. Anche tale previsione, secondo i ricorrenti, desterebbe perplessità, giacchè le società scientifiche monotematiche oculistiche in Italia sarebbero numerosissime, e la presidenza di esse verrebbe affidata a turno con il consenso dei pochi soci fondatori, membri a vita, e con poche decine di voti.
Anche questa censura, oltreché generica, è infondata. Si evidenzia, innanzitutto, che i ricorrenti non citano per intero la clausola. Secondo il bando, la “sua competenza” (del candidato) “nei campi di applicazione potrà essere preferibilmente dimostrata da riconoscimenti ufficiali, come ad esempio la Presidenza delle Società Scientifiche monotematiche più rappresentative nel campo specifico”. Ne deriva che la Presidenza delle Società Scientifiche monotematiche è citata a titolo di esempio.
Inoltre, non è la presidenza in sé che viene in rilievo, ma il riconoscimento della comunità scientifica di cui la presidenza della società può essere (ad esempio) una manifestazione. E deve trattarsi, comunque, non della società con pochi iscritti, ma di una società fra “le più rappresentative”.
5. Per quanto concerne l’aspetto didattico, il bando chiede al candidato di “aver effettuato una consistente e lunga attività didattica nella/e Università di provenienza oltre che in Congressi e Corsi Nazionali ed internazionali, completata da una altrettanto consistente attività didattica dimostrativa e divulgativa con l’eventuale utilizzo di strumenti audiovisivi, anche nel corso di interventi chirurgici eseguiti in diretta, o in video-conferenza”. In particolare, facendosi riferimento all’esecuzione di chirurgia in diretta si focalizzerebbe la valutazione dei candidati su una pratica che, al di là della sua inadeguatezza a connotare la qualità dell’attività operatoria e le capacità dei concorrenti, si presterebbe a strumentalizzazioni di vario tipo tanto da essere eticamente non condivisa da molte società scientifiche mondiali. La censura è infondata in quanto l’attività didattica “dimostrativa e divulgativa” è un parametro che costituisce – legittimamente – a giudizio della resistente una importante specificazione in un policlinico universitario che è inserito nel servizio sanitario nazionale e attinge al fondo sanitario regionale. Il sistema delineato dal d.lgs. n. 502/1992 è un sistema concorrenziale fra le singole strutture sanitarie: sicché la divulgazione che valga a incentivare la domanda di prestazioni da parte dell’utente concorre alla salute “finanziaria” della facoltà medica e della singola divisione o del singolo servizio. Quanto all’esecuzione in diretta sulla quale i ricorrenti sollevano dubbi, essa non è un parametro illogico in quanto, oltre a fornire la prova della sicurezza e dell’abilità del chirurgo, ancora una volta è una indicazione non tassativa ma esemplificativa: “l’eventuale utilizzo di strumenti audiviosivi, anche nel corso di interventi chirurgici eseguiti in diretta o in video conferenza”. Inoltre, la, chirurgia in diretta, prassi consolidata nei settori delle chirurgie generali e specialistiche, viene ritenuta di fondamentale importanza a scopo didattico. E tutto ciò viene citato in considerazione del fatto che il Professore di I fascia che verrà chiamato dalla Facoltà, a seguito della procedura in oggetto, dovrà tra l’altro essere investito del ruolo di Direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia ed é quindi chiamato ad insegnare anche tecniche chirurgiche, oltre che a rendersi responsabile dell’addestramento chirurgico degli specializzandi.
L’affermazione, infine, secondo cui che la chirurgia in diretta sarebbe persino “eticamente non condivisa da molte comunità scientifiche” oltre che eseguita solo da 2 o 3 professori ordinari e non considerata da ANVUR”, risulta un’affermazione arbitraria priva di ogni supporto ufficiale.
6. Inoltre si richiede al candidato “capacità organizzativa”, ma non si richiede di aver coordinato e diretto eventi dal riconosciuto valore scientifico (come ad esempio l’esser stato coordinatore nazionale di PRIN – Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale), bensì di aver organizzato e diretto corsi teorici abilitanti per chirurgia oftalmica su tecniche “innovative” (generalmente sponsorizzati da aziende per la promozione dei loro prodotti), senza specificare se tali tecniche debbano avere avuto o meno il riconoscimento della comunità scientifica. La censura è infondata. Infatti, a parte il fatto che anche qui, come negli altri casi, si entra nel merito della scelta dell’Ateneo, non censurabile in sede di legittimità, viene trascurata la circostanza che la “capacità organizzativa” viene valorizzata dal bando “sotto l’aspetto didattico” (v. il penultimo capoverso), mentre i PRIN (e quindi il relativo coordinamento) rilevano sul piano scientifico.
4. Ulteriori elementi da cui trasparirebbe l’illegittimità del bando si riscontrerebbero nell’aver previsto criteri di valutazione basati su attività complementari o comunque assai poco rilevanti nel campo della chirurgia oculistica, nella parte in cui si richiede al candidato “una notevole capacità ed esperienza clinico chirurgica testimoniata dall’aver effettuato, come unico primo operatore, diverse migliaia di interventi chirurgici, di cui almeno un migliaio di cheratoplastiche, oltre gli interventi di chirurgia eseguiti con laser ed eccimeri”.
Anche tale previsione sarebbe viziata da irragionevolezza e da palese contraddittorietà.
La censura è infondata. In proposito, ricordata l’ampia discrezionalità dell’Ateneo, non può negarsi che tale delimitazione rientra nella facoltà di scelta dell’amministrazione nel momento in cui si accinge ad una chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Come evidenziato dalla parte resistente, peraltro, la prevalenza assegnata al solo settore della chirurgia del “Segmento anteriore oculare” deriva dal fatto che la Facoltà Medica dell’Università ha riferito di avere esigenza proprio di quella figura professionale, contando già nella pianta organica del suo Istituto di Oftalmologia numerose figure di rilievo, dotate della necessaria competenza didattica, scientifica e clinico-chirurgica, che operano nelle altre patologie oculari citate (il “segmento posteriore”, la chirurgia oculare oncologica, orbitaria e strabologica).
6. Infine, secondo i ricorrenti verrebbe illegittimamente richiesta una generica “capacità organizzativa e manageriale” e non il coordinamento di un progetto scientifico (come i PRIN).
La censura è infondata posto che il coordinamento di un progetto scientifico costituisce attività di ricerca: mentre la capacità manageriale cui il bando fa riferimento, attiene alla gestione delle risorse umane, ad esempio, nella direzione di un dipartimento.
I ricorrenti censurano anche la norma del Regolamento di Ateneo, contenuta nell’art. 9, che autorizza il Consiglio di Facoltà — dopo la fase di approvazione degli atti della procedura — a “non procedere alla chiamata di alcun candidato”.
La censura è inammissibile per genericità e difetto di interesse, trattandosi di un’ipotetica forma di invalidità derivata che investe atti che al momento della proposizione del ricorso sono inesistenti ed eventuali.
Con ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnano il decreto rettorale n. 10272 del 22 ottobre 2012, con cui, attesa l’indisponibilità ad accettare l’incarico di commissario dei professori [#OMISSIS#] Ratiglia e [#OMISSIS#] Sborgia, nominati con decreto del 27 luglio 2012, e sul presupposto “che, allo stato, la commissione non si era costituita per cause non imputabili all’Ateneo, e che evidenti ragioni di interesse pubblico relative alla conservazione degli atti già adottati impongono di prorogare il termine stabilito dal Regolamento” che disciplina le chiamate, è stato prorogato di 90 giorni il termine per lo svolgimento dei lavori della Commissione esaminatrice; il decreto rettorale n. 10391 del 22 novembre 2012, con cui, a seguito delle dimissioni rassegnate dai professori Ratiglia, Sborgia e Bellantone, sono stati nominati in loro sostituzione, vista la delibera del Consiglio di facoltà del 21 novembre 2012, i professori [#OMISSIS#] Azzolini, [#OMISSIS#] Delle Noci e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Granone; il decreto rettorale n. 150 del 23 gennaio 2013, con cui, vista l’indisponibilità ad accettare l’incarico di commissario anche da parte dei professori Azzolini e Delle Noci, che quindi la commissione non poteva ancora ritenersi costituita per cause non imputabili all’Ateneo, e ritenute le già invocate ragioni di pubblico interesse alla conservazione degli atti già adottati, è stato ulteriormente prorogato di altri 90 giorni il termine per lo svolgimento dei lavori concorsuali; il decreto rettorale n. 213 del 22 marzo 2013, con il quale sono stati nominati, in sostituzione dei ricordati membri dimissionari professori Azzolini e Delle Noci, i professori Nikolaos Bechrakis e Leonidas Zografos, entrambi non italiani; tale nomina è avvenuta in forza delle sopravvenute modifiche apportate al Regolamento per le procedure di chiamata dei docenti, approvate con decreto rettorale n. 144 del 27 febbraio 2013, che autorizzano (v. art. 8) la nomina quali commissari anche di studiosi ed esperti di pari livello in servizio presso università ed enti di ricerca aderenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Deducono i ricorrenti violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di adozione di atti proroga con riferimento alla normativa di settore (v. il richiamato art. 4, comma 11, DPR n. 117/200) ed alle disposizioni di bando e di regolamento sul funzionamento dell’organo collegiale, oltre che eccesso di potere nelle forme sintomatiche dell’errore sui presupposti e dell’insussistenza degli stessi, della illogicità e dello sviamento della funzione.
Sostengono i ricorrenti che in assenza di specifiche disposizioni dettate sul punto dal Regolamento vigente al momento dell’indizione del concorso per la chiamata, il quale all’art. 9, comma 5, si limita a fissare in 90 giorni il termine per la conclusione dei lavori, dovrebbe trovare applicazione la regola riconducibile alla disposizione contenuta nell’art. 4, comma 11, del DPR n. 117 del 2000, ai sensi del quale “le università stabiliscono un termine congruo entro cui i lavori devono concludersi, comunque non superiore a sei mesi. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione”. Oltre tutto, la decisione di disporre una proroga non terrebbe conto del fatto che – a norma dello stesso bando e del Regolamento sulle chiamate – i lavori avrebbero dovuto concludersi entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Anche se tale termine dovesse ritenersi ordinatorio, non si potrebbe comunque negargli una finalità sollecitatoria di per sé incompatibile con la volontà dilatoria, o comunque di ritardare un’attività neppure iniziata, utilizzando impropriamente la proroga prevista a tutt’altri fini.
In ogni caso, vi sarebbe un’altra circostanza che determinerebbe l’illegittimità quanto meno della seconda proroga, concessa con il decreto n. 150 del 23 gennaio 2013: essa è stata infatti disposta il giorno successivo alla scadenza del termine precedentemente prorogato (22 gennaio 2013), in violazione della regola generale secondo la quale il potere di proroga può essere esercitato solo prima della scadenza del termine prestabilito. Illegittimo sarebbe infine l’ultimo dei citati decreti con il quale l’Ateneo, per sopperire alle dimissioni anche dei membri designati in seconda battuta, ha nominato due professori stranieri, il che non sarebbe consentito dal Regolamento vigente al momento dell’indizione del concorso (unico applicabile alla procedura), ma solo da quello modificato, approvato con il decreto rettorale del 27 febbraio 2013.
Infine, sostengono i ricorrenti che se si dovesse ritenere legittima l’applicazione della normativa regolamentare sopravvenuta, se ne dovrebbe applicare inevitabilmente anche quella parte (art. 9, 5 comma) che prevede che nel caso di mancato rispetto del termine di 90 giorni dalla data di insediamento della commissione per il completamento dei lavori, detto termine può essere prorogato per una sola volta e per non più di tre mesi. Nella fattispecie, al contrario, il termine è stato già prorogato due volte.
Le censure sono infondate.
Circa la prima di esse, l’art. 4 d.p.r. 117/2000 (e perciò anche il suo comma 11) reca la disciplina dei “lavori della Commissione giudicatrice”, chiaramente riferendosi ai casi in cui la Commissione si sia già stata costituita ed insediata. Le contestate proroghe ineriscono ad una fase della procedura preliminare e diversa a quella dei lavori della Commissione, in quanto sono intervenute proprio per consentire la costituzione della stessa. Dunque, l’invocato art. 4, co. 11 non trova applicazione nella fattispecie in esame.
Analogamente può sostenersi per il dedotto vizio relativo alla proroga avvenuta il giorno successivo della scadenza della prima proroga, posto che comunque la commissione non si era ancora insediata e quindi non vi erano termini in corso da prorogare. Deve all’uopo evidenziarsi che i decreti rettorali di proroga sono stati qualificati in modo inesatto come proroghe di termini mentre in realtà l’Università avrebbe dovuto più correttamente parlare di rimessione in termini per impossibilità della commissione di funzionare.
In ogni caso i termini per la conclusione dei procedimenti selettivi sono considerati ordinatori e non perentori. A tal proposito il Cons. Stato Sez. VI, 20-06-2012, n. 3592 ha stabilito che “In tema di valutazione comparativa per posti di professore universitario, il termine di cui all’art. 4, comma 11, d.p.r. n. 117 del 2000 non ha natura perentoria, la cui scadenza, perciò, può inf