TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 12 giugno 2014, n. 1022

Procedura di reclutamento Ricercatore-Rinuncia al ricorso

Data Documento: 2014-06-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Estinzione del processo per rinuncia al ricorso

Contenuto sentenza

N. 01022/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2012, proposto da: 
[#OMISSIS#] Rodriquez, rappresentata e difesa dall’avv.to Cristiana Bacino, con domicilio eletto presso l’avv.to Cristiana Bacino in Torino, via San Pio V, 20; 
contro
Universita’ degli Studi di Torino, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; 
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore
nei confronti di
Emiliano Frediani, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv.to [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Torino, corso Re Umberto, 27; 
per l’annullamento
del decreto rettorale n. 8119 ind ata 23/12/2011 con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Torino ha approvato gli atti della procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di Ricercatore Universitario nel settore scientifico-disciplinare IUS/10 (Diritto Amministrativo) presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di Cuneo, e ha dichiarato vincitore della suddetta procedura, su conforme indicazione della Commissione Giudicatrice, il dott. Emiliano Frediani;
del provvedimento in data 13/12/2011 con cui la Commissione giudicatrice ha dichiarato quale vincitore della suddetta procedura di valutazione il dott. Emiliano Frediani;
di tutti gli atti del relativo procedimento, con particolare riferimento ai Verbali n. 1,2,3,4 e 5 e alla Relazione Finale redatti dalla Commissione Giudicatrice;
di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali, con particolare riferimento alla nota prot. n. 917 in data 13/1/2012 del Responsabile Settore Reclutamento dell’Università degli Studi di Torino e al decreto di nomina in ruolo del dott. Frediani.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Torino e di Emiliano Frediani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata definita la procedura comparativa per un posto da ricercatore universitario nel settore scientifico universitario disciplinare IUS 10, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
Violazione di legge per contrasto con l’art. 1 co. 7 d.l. n. 180/2008, convertito in l. n. 1 del 2009. Eccesso di potere per violazione dell’art. 6 del decreto dell’università degli studi di Torino n. 67 del 2.12.2010. Eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. Difetto e/o carenza di motivazione.
Violazione di legge per contrasto con l’art. 1 co. 7 l. n. 180/2008 convertito in l. n. 1/2009. Eccesso di potere per violazione dell’art. 6 del decreto del rettore dell’università degli studi, di Torino n. 6714 del 2.12.2010. Eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta illegittimità, contraddittorietà e disparità di trattamento. Difetto e/o carenza di motivazione.
Eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. Difetto e/o carenza di motivazione.
Con ordinanza n. 191/2012 l’istanza cautelare è stata respinta.
Con atto depositato in data 16.4.2014 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con sottoscrizione della controparte per l’accettazione della compensazione delle spese di lite. 
Deve pertanto essere pronunciata una sentenza conforme alle istanze delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara estinto il giudizio;
compensa le spese di lite. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Malanetto, Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] Sabino [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)