TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 29 settembre 2014, n. 482

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Elusione giudicato

Data Documento: 2014-09-29
Area: Giurisprudenza
Massima

Nullità della decisione della commissione per elusione del giudicato.

Contenuto sentenza

N. 00482/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00156/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] Caporale, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Marchese, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Melon in Trieste, via [#OMISSIS#] 4; 
contro
Universita’ degli Studi di Udine, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Trieste, via Filzi 21/1; 
-per l’ottemperanza/esecuzione della sentenza resa dal t.a.r. friuli venezia [#OMISSIS#] in data 20-25 novembre 2013, recante il n. 611/2013, a definizione del giudizio incardinato con ricorso allibrato al r.g. con il n. 116/2012, con consequenziale declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto rettorale n. 44 dd. 11.2.2014 del rettore dell’università di udine, avente ad oggetto: “procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso la facoltà di medicina veterinaria-malattie infettive degli animali domestici- bando d.r. n. 779 dd. 29.11.2010-gu n. 100 iv serie speciale 17.12.2010. approvazione atti.;
-del verbale del 29, 30 31 gennaio 2014 dd. 31.1.2014;
-della relazione finale della Commissione giudicatrice dd. 31.1.2014;
-del decreto di nomina della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], laddove già emesso;
-in via alternativa, per l’annullamento per vizi di legittimità, dei medesimi atti e provvedimenti oggetto della declaratoria di nullità e/o inefficacia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Udine e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza – esecuzione della sentenza resa dal Tar n. 611 del 2013 e per la declaratoria di nullità o inefficacia del decreto rettorile 44 del 11 febbraio 2014, del verbale del 29, 30 e 31 gennaio 2014, della relazione della commissione giudicatrice del 31 gennaio 2014 e del decreto di nomina della controinteressata, e in via alternativa per l’annullamento dei medesimi atti. Fa presente di aver impugnato il decreto rettorile per erronea attribuzione dei punteggi rilevando tra l’altro come i propri titoli fossero stati collocati in un numero limitato di categorie anziché essere distribuiti nella sezione di appartenenza. 
Richiama poi due delle doglianze sollevate nel precedente ricorso, in particolare la mancata valutazione dell’attività svolta per sei anni presso l’Università di Glasgow e l’altra censura relativa alle valutazioni sulle attività di ricerca svolte dai candidati presso gli istituti zooprofilattici nazionali; sotto tale aspetto la valutazione dei due candidati per un titolo identico era stata errata.
Il Tar aveva accolto il ricorso demandando alla commissione di valutare nuovamente i titoli del ricorrente e degli altri partecipanti.
Il ricorrente propone in via cumulativa la domanda di esecuzione della decisione del Tar e l’annullamento per vizi propri dei provvedimenti adottati dall’amministrazione. La sentenza non è ancora passata in giudicato ma tuttavia l’amministrazione ha inteso darvi esecuzione prestandovi acquiescenza.
Chiede al giudice di configurare la patologia degli atti adottati, se essi devono essere considerati nulli in quanto elusivi oppure illegittimi per vizi propri. Il giudice deve quindi qualificare le domande distinguendo tra quelle attinenti all’ottemperanza e quelle che hanno a che fare col proseguimento dell’azione amministrativa.
In via di diritto deduce la nullità o inefficacia dei provvedimenti per violazione o elusione delle statuizioni della citata sentenza 611 ovvero in alternativa l’illegittimità dei provvedimenti per violazione dell’articolo quattro del d.p.r. 117 del 2000 e dell’articolo nove del bando, errore nei presupposti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e sviamento, nonché violazione degli articoli 3 e 97 della costituzione.
In ordine alle citate censure, quanto alla prima la sentenza ha stabilito che il titolo conseguito dal ricorrente presso l’Università di Glasgow rientrava tra quelli previsti come titoli preferenziali. In relazione poi alla seconda censura il TAR ha stabilito che i titoli per l’attività di ricerca dovevano essere valutati in modo uguale per i due candidati.
Mentre per il titolo relativo all’Università di Glasgow la commissione ha correttamente operato, per l’attività di ricerca essa è stata spostata nella sezione svolgimento di attività di ricerca accorpandola con altri titoli già presenti e nella quale ricorrente aveva già raggiunto il massimo punteggio conseguibile. In sostanza, il ricorrente ha conseguito cinque punti per la prima censura però ne ha persi quattro per effetto dello spostamento dell’attività di ricerca in altra sezione.
Ad avviso del ricorrente, l’operato della commissione si porrebbe in contrasto con quanto deciso dal collegio.
Secondo il ricorrente l’esatta collocazione del titolo era la sezione prestazione di servizi di formazione e di ricerca anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso istituti pubblici italiani o all’estero. Nella sentenza citata il collegio aveva affermato che la censura era fondata. 
La commissione anziché spostare l’attività svolta dalla controinteressata alla sezione prestazione di servizi, formazione e ricerca ha spostato l’attività del ricorrente alla sezione ove era stato già collocato il titolo della controinteressata. Secondo l’interessato bisognava spostare la collocazione dei titoli della controinteressata non già di quelli del ricorrente. Il ricorrente si sofferma poi sulla distinzione tra le due categorie rilevando come la commissione ha eluso la pronuncia mediante un artificio.
Come seconda censura deduce l’illegittimità dei provvedimenti per violazione dell’articolo nove del bando e dell’articolo 97 della costituzione, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento sviamento e contraddittorietà.
La commissione ha lasciato immutato il punteggio attribuito alla controinteressata, mentre in tal modo ha valutato due volte lo stesso titolo. La borsa di studio, infatti, presso la sezione di Bologna dell’istituto zooprofilattico sperimentale è stata valutata due volte.
I provvedimenti poi sulla rivalutazione dei titoli dei candidati nella parte relativa alla comunicazione e ai poster in atti di convegni denotano un vizio di sviamento e sono contraddittori. Il ricorrente è stato l’unico candidato a non essere stato valutato per le comunicazioni in atti e convegni. Anche su tale punto la sentenza aveva accolto il ricorso; quindi anche nel rinnovare su questa parte la procedura la commissione avrebbe eluso la sentenza.
Resiste in giudizio l’Università di Udine affermando che di essersi adeguata in pieno alla sentenza in ogni suo punto.
Eccepisce l’inammissibilità del ricorso per contraddittorietà e indeterminatezza della domanda, in quanto essa lascia al giudice di qualificare il ricorso stesso. Inoltre vengono introdotte due nuove censure sull’operato della commissione.
Il ricorso sarebbe poi inammissibile laddove vengono sollevati vizi originariamente non denunciati.
Il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito, laddove inammissibile sarebbe poi la domanda di sostituzione della commissione.
Resiste in giudizio la controinteressata eccependo l’inammissibilità del cumulo di domande.
Non sarebbero poi sussistenti i presupposti per il giudizio di ottemperanza. La commissione poi avrebbe obbedito alle statuizioni del Tar.
Sia il ricorrente sia la controinteressata hanno replicato con apposite memorie alle deduzioni avversarie.
Nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 la causa è stata introitata per la decisione. 
Il ricorrente agisce in ottemperanza (rectius esecuzione) alla sentenza di questo Tribunale n. 611 del 2013.
Va premesso come, sulla base del codice del processo amministrativo art. 112, le sentenze in esecuzione sono equiparate a quelle per ottemperanza del giudicato; ai sensi dell’art. 134 poi la giurisdizione è estesa al merito. Nel caso in esame l’amministrazione ha provveduto in asserita esecuzione della sentenza del TAR.
In via preliminare vanno esaminate le eccezioni sollevate dall’amministrazione e dalla controinteressata. 
Si afferma innanzitutto che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto sarebbero state proposte alternativamente sia la domanda di esecuzione della citata decisione sia quella di annullamento per vizi propri dei provvedimenti adottati dall’amministrazione in sede di riedizione del potere.
La censura non può essere accolta, in quanto può essere demandato al giudice dell’ottemperanza giudicare se si controverta in tale ipotesi, in cui la sanzione è la nullità degli atti eventualmente elusivi della sentenza, ovvero nella diversa ipotesi dell’illegittimità degli atti adottati dall’amministrazione. Sulla questione si veda Consiglio di Stato sezione quarta 4142 del 2013 e l’adunanza plenaria n. 2 sempre del 2013. L’articolo 32 del codice del processo amministrativo oltre che il principio di economicità consentono poi al giudice di qualificare l’azione proposta.
Un’altra eccezione concerne l’inammissibilità d alcuni vizi sollevati nel presente ricorso e non denunciati nel ricorso introduttivo. In particolare l’eccezione viene sollevata in relazione alla valutazione di un titolo per due volte, in riferimento alla controinteressata. L’eccezione per tale aspetto è fondata, in quanto il vizio risultava palese già dagli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Quanto poi alla questione delle comunicazioni e dei poster, la commissione, in accoglimento di un motivo del ricorso originario, ha riesaminato la questione diversamente motivando. Il contenuto della sentenza di cui si chiede l’esecuzione per tale aspetto non presupponeva l’attribuzione di un punteggio per tale voce al ricorrente, ma solo un riesame, come correttamente avvenuto ad opera della commissione.
Rimane da esaminare la censura relativa alla valutazione dell’attività svolta presso gli istituti zooprofilattici sperimentali dai due candidati.
Va precisato che la sentenza n 611 aveva accolto la censura di disparità di trattamento in quanto sia il ricorrente sia la vincitrice erano stati assunti quali veterinari a contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, per cui la valutazione dei rispettivi titoli non poteva che essere simile.
L’esecuzione della sentenza per tale aspetto è stata effettuata non già spostando da una sezione all’altra il titolo della controinteressata ma quello del ricorrente, con la conseguenza che quest’ultimo, avendo già il massimo dei punti in tale sezione, è risultato danneggiato.
La questione centrale concerne la valutazione dell’attività di ricerca, che il bando ha collocato in due distinte categorie.
La prima riguarda la “prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporti di lavoro a tempo determinato presso istituti pubblici italiani o stranieri” e la seconda riguarda lo “svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali presso soggetti pubblici e privati italiani”.
Nel primo caso è implicito un rapporto di lavoro anche a tempo determinato con un istituto che deve essere pubblico (attività intramuraria).
Nel secondo caso l’attività di ricerca è svolta presso un istituto anche privato con cui esistono rapporti formalizzati, vale a dire attività di ricerca extramuraria.
L’attività è sempre di ricerca, ma si colloca in un contesto diverso.
Sia il ricorrente sia la controinteressata hanno sottoscritto un contratto con un Istituto zoo profilattico sperimentale (IZS) e svolto la ricerca presso il medesimo, per cui l’attività andava valutata nella prima delle due categorie previste.
Su tale punto va precisato che la sentenza da eseguire va interpretata ed applicata in buona fede; orbene, leggendo il ricorso introduttivo e valutando altresì la censura alla luce dell’interesse di parte ricorrente, era evidente che non vi era alcun suo interesse a sollevare una censura che lo avrebbe non già agevolato ma danneggiato. Nel ricorso invero il ricorrente aveva precisato la sezione in cui doveva essere valutata l’attività in questione, per cui l’interpretazione data dalla commissione per tale aspetto risulta non corretta rispetto alla sentenza e al contenuto stesso del ricorso originario.
In sostanza sia l’attività della controinteressata sia quella dell’odierno ricorrente, attività di ricerca sostanzialmente identiche, dovevano essere inquadrate tra le prestazioni di servizio, di formazione e ricerca anche con rapporti di lavoro a tempo determinato presso istituti pubblici italiani o stranieri.
Sotto tale aspetto la decisione assunta dalla commissione si pone quindi in chiara elusione della sentenza in cui si chiede l’esecuzione. Ne consegue quindi che la decisione della commissione risulta quindi nulla, così come di conseguenza la nomina della controinteressata.
Questo tribunale, in sede di esecuzione, e quindi in sede di giudizio di merito, si sostituisce direttamente all’amministrazione, non richiedendosi alcuna attività amministrativa discrezionale, modificando la graduatoria nel senso indicato e proclamando e nominando vincitore della procedura concorsuale in oggetto l’attuale ricorrente.
L’accoglimento del presente giudizio di esecuzione comporta altresì che le spese di giudizio gravino sull’amministrazione, mentre si possono compensare nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#] (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che vengono liquidate nell’importo di Euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato nella misura versata.
Compensa le spese nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Di Sciascio, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)