Le valutazioni comparative costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica e, pertanto, sono soggette al sindacato di legittimità del giudice soltanto qualora risultino inficiate ictu oculi da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, dell’irragionevolezza, dell’irrazionalità e del travisamento dei fatti.
TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 16 settembre 2014, n. 1208
Procedura di reclutamento Ricercatore-Discrezionalità tecnica
N. 01208/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Vertecchi, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Covino e [#OMISSIS#] Romano, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Vedova in Venezia-Mestre, Galleria [#OMISSIS#] 3;
contro
Istituto Universitario di Architettura di Venezia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San [#OMISSIS#], 63;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Ferrighi, rappresentata e difesa dagli avv. Chiara Cacciavillani e Guido Corso, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Veneto, in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
[#OMISSIS#] Belli, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lotito, con domicilio eletto presso Barbara Bottecchia in Venezia, San Polo, 2580;
[#OMISSIS#] Calabi, Guido [#OMISSIS#] Zucconi;
per l’annullamento
-del decreto rettorale rep. n. 682/2013 prot. 2331 del 16.12.2013, con il quale la dott.ssa Ferrighi è stata dichiarata idonea alla copertura di n. 1 posto nel ruolo di ricercatore universitario a tempo determinato e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010 presso l’Università IUAV di Venezia – Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione, settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura, SSD ICAR/18 Storia dell’Architettura;
-del decreto rettorale rep. 623/2013, prot. 21480 del 25.11.2013 di nomina della commissione giudicatrice;
-della delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione dell’Università IUAV di Venezia del 10 dicembre 2013, relativa alla chiamata della dott.ssa Ferrighi nel ruolo di ricercatore universitario a tempo determinato e a tempo pieno;
-della eventuale assunzione e presa di servizio della dott.ssa Ferrighi;
-nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Universitario di Architettura di Venezia e di [#OMISSIS#] Ferrighi e di [#OMISSIS#] Belli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. [#OMISSIS#] Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente dott.ssa [#OMISSIS#] Vertecchi espone di aver partecipato ad una selezione con valutazione comparativa, indetta dall’Università IUAV di Venezia, per la copertura di 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di Architettura Costruzioni Conservazioni, settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura, SSD ICAR 18.
Nominata la Commissione giudicatrice con decreto Rettorale del 25.11.2013, nella prima seduta del 18.11.2013 (verbale n. 1) venivano nominati il Presidente ed il segretario –rispettivamente prof. [#OMISSIS#] Calabi e prof. [#OMISSIS#] Belli – e stabiliti i criteri di massima per la valutazione dei candidati (allegato 1 al verbale); nella seconda seduta, tenutasi lo stesso giorno (verbale n. 2), la Commissione prendeva atto delle quattro domande valide presentate, ammetteva tutti i candidati alla discussione pubblica sulla rispettiva produzione scientifica ed alla prova di verifica della conoscenza della lingua francese e procedeva alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica.
Nella successiva seduta, tenutasi in data 29.11.2013, la Commissione procedeva alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei candidati e provvedeva ad assegnare i relativi punteggi; come emerge dal verbale n. 4, nella seduta successiva, tenutasi lo stesso giorno, la Commissione all’unanimità, tra tutti i candidati, considerava la dott.ssa [#OMISSIS#] Ferrighi la più adatta a svolgere il ruolo di ricercatore universitario nella disciplina in oggetto, sulla scorta della motivazione ivi riportata.
L’odierna ricorrente, ritenuta illegittima la suddetta valutazione, impugna gli atti in epigrafe meglio indicati e si affida ai seguenti motivi di ricorso: “Violazione dell’art. 97 Cost. – violazione dell’art. 3, L. 241-1990 – violazione dell’art. 24, comma 2, lett. c. L. 240-2010 – violazione degli artt. 2 e 3 del D.M. 25.05.2011, n. 243 – violazione del D.M. 29.05.2011, n. 336 – violazione degli artt. 1 e 7 del Bando di concorso (D.R. rep. n. 535/2013 prot. 18025 del 11.10.2013). Violazione verbale n. 1 del 18.11.2013 della commissione giudicatrice. Eccesso di potere per sviamento, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, mancanza di proporzionalità e manifesta ingiustizia. Disparità di trattamento”. In sintesi, sotto un primo profilo, parte ricorrente, richiamato l’art. 24, comma 2, lett. c) della legge n. 240 del 2010 e l’art. 2 del D.M. n. 243/2011 in tema di valutazione del curriculum e dei titoli, denuncia che la Commissione giudicatrice avrebbe effettuato una valutazione totalmente arbitraria senza tenere in alcun conto lo specifico settore scientifico disciplinare di riferimento (ICAR 18 – Storia dell’Architettura), atteso che tutti i titoli e le pubblicazioni della vincitrice sarebbero pertinenti ad altro settore scientifico disciplinare a differenza di quelli della ricorrente pienamente pertinenti al suddetto settore; più nello specifico, in relazione all’attività didattica, si rileva che quella svolta dalla vincitrice – e per la quale sono stati assegnati 12 punti su 15 disponibili a fronte dei soli 3 punti della ricorrente – sarebbe sempre riferita all’ambito di insegnamenti del settore ICAR 19 – Restauro e, come tale, non valutabile in considerazione dei criteri stabiliti dalla Commissione che aveva considerato valutabile solo quella congruente con l’attività didattica prevista dal bando; inoltre, l’attività didattica svolta dalla vincitrice relativamente al settore ICAR 19 non poteva essere considerata congrua anche perché l’Ateneo aveva avviato, con il medesimo bando, due distinti concorsi nei due settore ICAR 18 –Storia dell’Architettura ed ICAR 19 – Restauro, con la conseguenza che il profilo del bando in questione doveva essere quello specifico del settore ICAR 18; quanto alla disparità di trattamento, la ricorrente, ricordati i propri titoli riguardanti l’attività didattica, lamenta l’attribuzione di soli 3 punti in contrapposizione ai 12 punti ottenuti dalla vincitrice per attività didattica non congrua; in relazione al punteggio assegnato per l’organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca (10 punti su 10 disponibili per la vincitrice), la ricorrente evidenzia che responsabile e coordinatore del progetto CORILA era il prof. [#OMISSIS#] Piana e non la vincitrice Ferrighi, con conseguente incongruenza del punteggio ad essa assegnato per detto progetto; altrettanto erroneo era da considerarsi il punteggio assegnato per il progetto “Visualizing Venice”, risultandone responsabile la Prof. Calabi; al contrario, la Commissione illegittimamente non aveva valutato due titoli della ricorrente consistenti nel coordinamento scientifico e titolarità del “progetto giovani ricercatori “ e del progetto “Integrazione influenza delle comunità straniere sull’aspetto fisico della città europea tra tardo medioevo e prima età moderna”; ancora con riferimento alla valutazione dei titoli, la ricorrente contesta i punteggi assegnati per pubblicazioni e attività scientifica, ribadendo la mancata considerazione del criterio della pertinenza, atteso che i titoli vantati dalla vincitrice atterrebbero al settore disciplinare ICAR 19 –Restauro, per il quale era stata prevista altra procedura concorsuale; il punteggio assegnato alle pubblicazioni sarebbe stato spropositato non solo per la mancanza di pertinenza ma anche per le ridottissime dimensioni della pubblicazioni stesse; la ricorrente evidenzia, altresì, che la mancanza di congruenza dei titoli della vincitrice era stata pubblicamente riconosciuta nel Consiglio di Dipartimento del 10.12.2013 dall’intervento del prof. Schofield; inoltre, la Commissione non avrebbe valutato titoli di rilievo vantati dalla ricorrente (5 assegni di ricerca nel settore ICAR 18, partecipazione alla Sessione di studi dottorali Ecole Francaise de Rome); anche la valutazione dei lavori in collaborazione, operata dalla Commissione, sarebbe errata, attesa la violazione della regola che vieta la valutazione di contributi in cui non è identificabile l’apporto individuale dell’interessato, come avvenuto nel caso della vincitrice; nemmeno la Commissione avrebbe correttamente valutato il carattere scientifico della pubblicazione e la diffusione della stessa nella comunità scientifica; ulteriori titoli vantati dalla ricorrente, inoltre, non sarebbero stati considerati dalla Commissione.
Sotto altro e distinto profilo, la ricorrente evidenzia, inoltre, elementi che avrebbero turbato lo svolgimento del concorso e che determinerebbero la necessità di sostituzione della Commissione; in particolare, nello stesso giorno la Commissione aveva fissato i criteri di massima e proseguito con lo svolgimento della valutazione, così violando l’art. 6 del Bando che prevede che i criteri di massima siano resi pubblici sul sito Web dell’Ateneo almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori; la chiamata della vincitrice da parte del Dipartimento, inoltre, è avvenuta sei giorni prima che gli esiti della valutazione fossero resi pubblici; la Prof. Calabi è stata nominata componente della Commissione pur essendo già in pensione, in violazione dell’art. 7 del regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, che prevede che la Commissione sia composta da tre membri scelti tra professori universitari di ruolo, né poteva essere considerata “esperta”, essendo stata nominata proprio in qualità di “professore”; inoltre, la prof. Calabi ricopriva il ruolo di “Prorettore Vicario” e come tale non avrebbe potuto far parte della Commissione, pena la violazione dell’art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 97 della Costituzione.
Resiste in giudizio IUAV-Università di Venezia, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale, contestando puntualmente tutte le censure avversarie, chiede il rigetto del ricorso per infondatezza.
Anche la controinteressata Ferrighi [#OMISSIS#] resiste in giudizio e, previa contestazione dei motivi di ricorso, conclude per il rigetto del medesimo per infondatezza.
Si costituisce in giudizio anche il prof. [#OMISSIS#] Belli, il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
Con memoria depositata in vista dell’Udienza di discussione, la ricorrente, premesso di aver effettuato accesso agli atti, denuncia che la vincitrice aveva presentato due distinti e diversi elenchi di pubblicazioni, il secondo dei quali, inviato tardivamente, non presentava la pubblicazione n. 7, valutata, invece dalla Commissione; la ricorrente, poi, in replica alle difese avversarie, ribadisce e ulteriormente precisa le proprie argomentazioni in ordine alla pertinenza dei titoli e delle pubblicazioni della vincitrice con il settore scientifico-disciplinare ICAR 18.
Anche la difesa erariale, per conto di IUAV-Università di Venezia deposita memoria di replica con la quale contesta la censura relativa alla data di protocollazione del secondo elenco inviato dalla vincitrice ed al contenuto del medesimo con riferimento alla pubblicazione n. 7.
Anche la controinteressata deposita memoria di replica con la quale eccepisce l’inammissibilità del nuovo motivo di ricorso, sia perché avrebbe dovuto essere dedotto con ricorso per motivi aggiunti, sia per difetto di interesse, atteso il mancato superamento della prova di resistenza; nel merito, la controinteressata contesta comunque gli argomenti avversari perche del tutto infondati.
Alla Pubblica Udienza del 10 luglio 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Un primo ordine di censure formulate dalla ricorrente è diretto, essenzialmente, a contestare l’operato della Commissione giudicatrice sotto due distinti profili: da un lato, per violazione del criterio della pertinenza e congruenza dei titoli e del curriculum della vincitrice rispetto al settore disciplinare ICAR 18 – Storia dell’Architettura, oggetto della procedura concorsuale; dall’altro, per la valutazione stessa dei titoli (sia della controinteressata Ferrighi, che della stessa ricorrente), ritenuta erronea, irragionevole e sproporzionata.
Quanto al primo profilo, pare opportuno ricordare che l’art. 2 del D.M. 25 maggio 2011, n. 243 –recante “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’articolo 24, della legge n. 240/2010” – dispone, per quanto qui interessa, che “Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all’art. 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati….”; in coerenza con tale previsione, anche il bando della procedura concorsuale in questione (art. 7), ha stabilito espressamente che nella prima riunione la Commissione “procede alla definizione dei titoli e delle pubblicazioni valutabili, alla definizione del peso attribuito agli stessi e delle modalità di valutazione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari”. Orbene, come risulta dal bando, il settore concorsuale relativo alla procedura in oggetto è il settore “08/E2: Restauro e Storia dell’Architettura”, all’interno del quale rientrano i settori scientifico-disciplinari (in sigla SSD) ICAR 18- Storia dell’Architettura e ICAR 19-Restauro; per il posto di cui si discute, il bando ha stabilito che l’attività prevista, nella ricerca e nella didattica, dovesse svolgersi nell’ambito delle tematiche del SSD ICAR 18, precisando il seguente tema di ricerca: ” La ricerca si propone di concepire nuovi modi di studiare la Storia della città che, senza tralasciare un solo tassello degli strumenti filologici tradizionali, sfrutti anche le potenzialità delle nuove tecnologie multimediali per permettere di restituire una serie di trasformazioni degli insediamenti altrimenti difficili da restituire. La ricerca si basa su due presupposti paralleli (da dimostrare): – che le dinamiche che caratterizzano gli spazi urbani possano essere comprese meglio combinando tecniche interpretative diverse; – che esista un pubblico potenzialmente ampio interessato a questi problemi per il quale occorre trovare linguaggi adeguati, che tuttavia non trascurino la scientificità del messaggio da trasmettere”.
Dal quadro normativo esposto, emerge, dunque, che, ai fini della “motivata valutazione” e della “valutazione comparativa” relative alle procedure di pubbliche selezioni dei destinatari di contratti ex art. 24 legge n. 2409/2010, la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto fare riferimento, in primis, allo specifico settore concorsuale –che, come detto, nel caso in esame è il settore 08/E2: Restauro e Storia dell’Architettura -, con la conseguenza che correttamente sono stati presi in considerazione titoli attinenti a tale settore concorsuale, che comprende sia il SSD ICAR 18 che il SSD ICAR 19; sotto questo profilo, dunque, l’operato della Commissione, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, non risulta affetto da illegittimità per violazione delle norme sopra richiamate.
La Commissione, peraltro, sempre in base al dettato normativo esposto, avrebbe dovuto considerare anche il profilo definito con l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, valutazione che effettivamente è avvenuta, atteso che un tanto emerge dai verbali della procedura concorsuale: invero, dall’allegato n. 1 al verbale n. 2 del 18.11.2013, relativamente alla valutazione preliminare dei titoli, curricula e produzione scientifica, risulta, con riferimento alla rincorrente, che la stessa “Presenta un buon curriculum, molto centrato sulla storia urbana, economica e delle istituzioni, non del tutto congruente con il settore scientifico e con il profilo, anche se coerente con il progetto di ricerca specifico richiesto dal bando.”; dall’allegato 1 al verbale n. 3 del 29.11.2013, sempre con riferimento alla ricorrente, nel giudizio collegiale espresso dalla Commissione risulta che “Non tutti i suoi titoli sono congruenti col settore concorsuale e con l’SSD di riferimento per il profilo (ICAR 18 Storia dell’Architettura), del tutto congruenti con il progetto di ricerca”; anche con riferimento alla vincitrice Ferrighi, il giudizio collegiale della Commissione evidenzia una non completa congruenza con il settore disciplinare: invero, sempre dall’allegato 1 al verbale n. 3 risulta che “I suoi titoli sono congruenti col settore concorsuale, non tutti con l’SSDdi riferimento per il profilo (ICAR 18 Storia dell’Architettura), del tutto congruenti con il progetto di ricerca”.
Anche sotto questo profilo, pertanto, la Commissione ha agito nel rispetto delle previsioni normative e di quelle del bando di concorso, valutando la pertinenza dei titoli e dei curricula al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare, valutazione che non si presta ad essere censurata sotto il profilo della irragionevolezza o arbitrarietà evidenti.
Per quanto lasci effettivamente perplessi la circostanza, evidenziata in ricorso, che il bando di concorso di cui si discute abbia effettivamente previsto, in relazione al settore concorsuale 08/E2, accanto ad un posto per il profilo SSD ICAR 18 –Storia dell’Architettura, anche un posto per il profilo SSD ICAR 19- Restauro, detta circostanza non è tale da scalfire la conclusione in ordine alla legittimità dell’operato della Commissione giudicatrice in relazione al rispetto del criterio della pertinenza, come sopra precisato.
Sotto questo primo profilo, quindi, le censure di parte ricorrente non possono essere condivise.
Passando alla contestazione dei punteggi assegnati dalla Commissione per i titoli, si rileva quanto segue.
In via preliminare, si osserva che, come noto, [#OMISSIS#] giurisprudenza amministrativa ha chiarito, in più occasioni, che le valutazioni delle commissioni giudicatrici nei concorsi costituiscono espressione dell’ampia discrezionalità che è riconosciuta all’organo deputato alla selezione di coloro che, tra tutti i candidati al concorso, risultano essere i migliori; tali valutazioni non possono essere sostituite da quelle effettuate dal giudice amministrativo, perché ciò significherebbe impingere nel merito dell’azione amministrativa, restando salve le sole ipotesi in cui la detta azione non sia “ictu oculi” viziata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti ( a titolo puramente esemplificativo Consiglio di Stato, sez. VI, 12 aprile 2013, n. 2004; id., 1 febbraio 2013, n. 614; id., sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6037; id., sez. III, 23 marzo 2012, n. 1690;TAR Lazio, Roma, sez. III, 13 maggio 2014, n. 4907; TAR Abruzzo, sez. I, 7 novembre 2013, n. 930; TAR Puglia, Bari, sez. II, 23 maggio 2013, n. 817; TAR Lazio, Roma, sez. III, 9 gennaio 2013, n. 147; id., sez. I, 5 settembre 2012, n. 7562; id., 7 agosto 2012, n. 7288; id., 8 maggio 2012, n. 4128; TAR Campania, Salerno, sez. II, 6 aprile 2012, n. 656).
Nel caso in esame, la valutazione dei titoli operata dalla Commissione giudicatrice non presenta evidenti e macroscopici profili di irragionevolezza e/o arbitrarietà tali da consentire un sindacato da parte di questo giudice.
Invero, con riferimento all’attività didattica, ove è riscontrabile il divario più elevato tra la vincitrice (12 punti) e la ricorrente (3 punti), l’attribuzione del punteggio effettuato dalla Commissione appare ragionevole in considerazione della obbiettiva diversità dei titoli didattici vantati dalla vincitrice Ferrighi rispetto alla ricorrente Vertecchi, sia in termini temporali che di responsabilità di docenza, come, peraltro, posto in luce dai giudizi espressi dalla Commissione e risultanti dai verbali di concorso; anche il punteggio assegnato alla controinteressata in relazione al coordinamento di gruppi di ricerca non risulta viziato da macroscopica irragionevolezza o irrazionalità, rientrando, al contrario, nel perimetro della discrezionalità spettante all’organo valutatore, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta, la controinteressata ha ottenuto, nell’ambito del progetto CORILA, conferimenti di incarichi, dall’anno 2001 all’anno 2006, “per il coordinamento della ricerca”, per le tematiche indicate nei singoli atti di conferimento di incarico e, in tale prospettiva, non assume significativo rilievo il fatto che la responsabilità scientifica del progetto fosse attribuita ad altri soggetti; per quanto attiene alla contestazione del punteggio assegnato alla vincitrice per la voce “pubblicazioni e valutazione attività scientifica”, stante la non pertinenza delle pubblicazioni della controinteressata al settore scientifico disciplinare oggetto del concorso, si osserva, richiamando anche quanto già esposto in precedenza sotto questo profilo, che l’art. 3 del D.M. n. 243/2011, prevede, tra l’altro, che “Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.”: pertanto, la previsione – riprodotta anche dall’art. 7 del bando di concorso – individua più criteri di valutazione delle pubblicazioni e non solo quello della congruenza con il settore scientifico-disciplinare, con la conseguenza che anche in questo caso l’operato della Commissione non presenta quei profili di evidente illogicità/irrazionalità che ne consentirebbero il sindacato giurisdizionale; il richiamo all’art. 3 del D.M. n. 243/2001 è funzionale anche in ordine alla censura relativa alla erronea valutazione dei lavori in collaborazione con altri soggetti, atteso che non emerge che la Commissione non abbia fatto corretta applicazione del criterio indicato alla lettera d) del suddetto articolo, ai fini della determinazione dell’apporto individuale del candidato in caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, traducendosi, in buona sostanza, la censura della ricorrente in una valutazione del tutto soggettiva; del pari, frutto di valutazioni soggettive e, quindi, irrilevanti in questa sede, risultano essere le ulteriori critiche formulate in ricorso in ordine al valore scientifico di alcune pubblicazioni della controinteressata, positivamente valutate, invece, dalla Commissione giudicatrice nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica.
Per quanto riguarda, infine, l’asserita mancata valutazione di ulteriori titoli di ricerca vantati dalla ricorrente, basti osservare che dai verbali di concorso emerge che, con riferimento alla voce “attività di formazione e ricerca”, alla ricorrente è stato attribuito il punteggio massimo (5 punti).
In definitiva, il primo ordine di censure formulate in ricorso non sono suscettibili di favorevole apprezzamento e vanno, dunque, respinte.
Con un secondo ordine di motivi, parte ricorrente evidenzia una serie di elementi che avrebbero turbato lo svolgimento del concorso.
Lamentando la violazione dell’art. 6 del bando di concorso, la ricorrente denuncia il fatto che la Commissione giudicatrice, nello stesso giorno, fissava i criteri di massima e proseguiva con lo svolgimento della valutazione comparativa, laddove avrebbe dovuto pubblicizzare i criteri sul sito Web dell’Ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori; altro grave “accorciamento dei tempi procedimentali” sarebbe rappresentato dalla chiamata della vincitrice da parte del Dipartimento (in data 10.12.2013) prima della pubblicazione degli esiti delle valutazioni
Le censure non hanno pregio.
Invero, la cadenza temporale indicata dalla ricorrente non è rinvenibile nell’invocato art. 6 del bando di concorso, il quale si riferisce alla composizione della Commissione giudicatrice, né nel successivo art. 7 che, pur attenendo alle modalità di svolgimento delle procedure di selezione, non contempla la cadenza temporale e gli oneri di pubblicità affermati in ricorso; quanto alla chiamata della vincitrice in data 10.12.2013, a prescindere da ogni considerazione in ordine all’interesse della ricorrente alla detta censura, atteso che -contrariamente a quanto affermato in ricorso –il diritto di difesa della medesima non è risultato in alcun modo pregiudicato, basti qui rilevare che il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto e di dichiarazione dell’idoneo alla copertura del posto stesso reca data 5.12.2013.
Parte ricorrente censura, inoltre, la nomina della prof. Calabi quale membro della Commissione giudicatrice, da un lato, in quanto la nomina era avvenuta in un momento in cui la prof. Calabi era già in pensione, in violazione dell’art. 7 del regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, dall’altro, perché la medesima, avendo ricoperto il ruolo di Prorettore, non avrebbe potuto far parte di commissioni di concorso.
I vizi denunciati sono insussistenti.
Quanto al primo profilo, si osserva che l’art. 7, comma 2, del regolamento IUAV sul reclutamento di professori straordinari e di ricercatori a tempo determinato così dispone: “2. La commissione è composta da tre membri, scelti tra professori universitari di ruolo, anche di atenei stranieri afferenti al settore scientifico disciplinare del bando. Uno dei componenti può essere scelto anche tra esperti, italiani o stranieri anche non universitari, in materie ricomprese nell’ambito del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari indicati nel bando”. Dunque, la stessa previsione regolamentare precisa che non necessariamente tutti e tre i membri della Commissione debbano essere professori universitari di ruolo, essendo prevista la possibilità che un componente sia scelto tra “esperti” in materie ricomprese nell’ambito del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari di riferimento; il fatto che, con riferimento alla prof. Calabi, il decreto rettorale di nomina della Commissione in oggetto specifichi, in ordine alla qualifica, “già professore ordinario”, non può che significare che la stessa non è stata nominata in quanto professore universitario di ruolo, ma, ovviamente, quale esperto della materia.
Anche il secondo profilo di illegittimità nella composizione della Commissione con riferimento alla prof. Calabi, per aver la stessa ricoperto il ruolo di Prorettore, non è fondato: invero, l’invocato art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 non è applicabile al caso in esame riguardando ipotesi diverse, né è rinvenibile una disposizione che espressamente vieti a chi in precedenza ha ricoperto il ruolo di Prorettore di essere nominato componente di una commissione di concorso per il reclutamento di ricercatori universitari.
In definitiva, anche i denunciati vizi procedimentali e di composizione della Commissione giudicatrice non sono fondati.
Con memoria depositata in data 9.6.2014, in vista dell’Udienza di merito, parte ricorrente, da un lato, ha replicato alle difese avversarie ed ha ribadito le proprie argomentazioni già formulate in ricorso e con riferimento alle quali non può che richiamarsi tutto quanto sopra esposto; dall’altro, ha introdotto un nuovo motivo di ricorso, non contenuto nel ricorso originario, relativamente alla produzione degli elenchi di pubblicazione della vincitrice del concorso, in particolare con riferimento alla data di presentazione ed alla pubblicazione sub n. 7. A tale proposito, il Collegio deve rilevare che quanto dedotto dalla ricorrente a proposito della produzione degli elenchi delle pubblicazioni, che, come detto, risulta estraneo alle censure contenute nell’atto introduttivo al giudizio, si risolve in realtà –come eccepito dalla controinteressata – in un nuovo e sopravvenuto motivo di gravame; peraltro, detto nuovo motivo avrebbe dovuto essere formulato mediante lo strumento processuale dei motivi aggiunti, strumento assoggettato alla disciplina di cui all’art. 43 CPA, il quale richiede, a pena di inammissibilità, la notificazione alla controparte e dunque, nel caso di specie, alla difesa dell’amministrazione e della controinteressata. Ne consegue che, stante la rilevata assenza di notificazione, il tenore di dette nuove deduzioni non può costituire oggetto di disamina.
In conclusione, tutti i motivi di gravame formulati dalla ricorrente sono destituiti di fondamento e il ricorso, di conseguenza, deve essere respinto.
La indubbia specificità delle questioni trattate e la particolarità del contenzioso suggeriscono di compensare tra tutte le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
[#OMISSIS#] Falferi, Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)