Non vi è alcun obbligo in capo ai commissari di comunicare la valutazione ai singoli candidati, atteso che l’art. 6 del Dpr n. 23 marzo 2000, n. 117, stabilisce che le relazioni riassuntive di cui all’articolo 4, comma 12, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica, col conseguente onere, di ciascuna parte interessata, di prenderne relativa visione e lettura.
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 9 gennaio 2014, n. 23
Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Comunicazione valutazioni
N. 00023/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00279/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 279 del 2013, proposto da Beniamino Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Margherita [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Pescara, via Lo Feudo 1;
contro
Università degli Studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio” e Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Di Venosa, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Pescara, via G. D’Annunzio 142;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Clemente, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Viola, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar Pescara, via Lo Feudo 1;
per l’annullamento
del decreto rettorale n. 268 del 10 maggio 2013, con cui il Rettore dell’Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara approva gli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori universitari per il settore scientifico-disciplinare ICAR/21 “Urbanistica” della Facoltà di Architettura e dichiara vincitori i contro-interessati;
dei decreti rettorali n. 468 del 03.04.2012, n. 837 del 16.05.2012 e n. 53 del 14.11.2012; dei verbali della commissione giudicatrice; del provvedimento di indizione delle votazioni; dell’art. 9 del bando; nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio” e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, di [#OMISSIS#] Di Venosa e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Clemente;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per il ricorrente, l’avv. distrettuale dello Stato Generoso Di [#OMISSIS#] per le Amministrazioni intimate, gli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] per il contro-interessato Di Venosa [#OMISSIS#] e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Viola per il contro-interessato Clemente [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna il decreto del Rettore n. 268/2013, col quale sono stati nominati, quali vincitori della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori universitari (disciplina ICAR/21 “Urbanistica”), i contro-interessati M. Di Venosa e A.A. Clemente, nonché i decreti rettorali n. 468/3.4.2012 (conferma, quale commissario, del prof. [#OMISSIS#] Gasparini) n. 837/15.5.2012 (nomina della Commissione giudicatrice) n. 53/14.11.2012 (conferma e proroga della stessa Commissione), nonché i relativi verbali e l’intera procedura concorsuale (sorteggi e votazioni).
Si chiede, altresì, la dichiarazione di nullità degli eventuali contratti stipulati.
I motivi di ricorso sono plurimi ed ampiamente illustrati; essi attengono, come da gravame, al problema dell’utilizzo, ai fini del rinnovo della procedura concorsuale, del D.L. n. 180/2008 e non del Dpr n. 117/2000, ponendosi vari vizi procedurali.
Alla pubblica udienza la difesa di parte ricorrente ha insistito per la decisione della causa.
DIRITTO
Il ricorso si compone di 63 pagine e di 19 motivi, contenenti anche una molteplice sottonumerazione, nonché di memorie di replica per complessive 163 pagine; il Collegio ritiene doveroso segnalare come parte ricorrente non si sia attenuta al canone normativo della sinteticità degli atti (art.3 n. 2, cpa), che rappresenta una chiara regola per il buon svolgimento dell’attività giudiziaria.
Il gravame, peraltro, si collega all’annullamento della precedente valutazione comparativa (D.R. n. 165/2007), cui è seguito il nuovo procedimento, che, attraverso un iter difficoltoso, si è concluso col D.R. n. 837/16.5.2012, che ha fatto erronea applicazione del D.L. n. 180/2008 (convertito il L. n. 1/2009), in luogo del precedente Dpr n. 117/2000.
Il pregresso giudizio è stato definito con sentenza di questo Tribunale n. 176/2013, che ha respinto il relativo ricorso proposto da Di [#OMISSIS#] Beniamino, in quanto in parte improcedibile ed in parte infondato; avverso tale “decisum” pende giudizio di appello.
La difesa dell’istante ha prospettato che il presente gravame può essere deciso in base ai diversi motivi proposti, alcuni dei quali sarebbero autonomi rispetto all’esito dell’appello.
La citata sentenza ha avuto, quali parti contrapposte B. Di [#OMISSIS#], l’Università “G. D’Annunzio”, il Miur e M. Di Venosa.
Oggetto del gravame sono stati il D.R. n. 468/03.04.2012, il D.R. n. 837/16.05.2012, con i quali il Rettore dell’Università degli Studi “G. D’annunzio” Chieti – Pescara ha ricostituito la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario per il SSD ICAR/21 Urbanistica, presso la Facoltà di Architettura; con motivi aggiunti è stato impugnato il decreto n. 53 del 14 novembre 2012, con cui lo stesso Rettore riavvia la procedura concorsuale e dispone la conferma della Commissione Giudicatrice precedente nominata col decreto impugnato con ricorso principale, con estensione del gravame ai verbali della Commissione del 6 e 7 dicembre 2012 ed alla nota prot. n. 1016 del 21/12/2012 di convocazione dei candidati ai fini dell’espletamento delle prove scritte.
Nella predetta sentenza sono state affrontate le questioni della ricostituzione della Commissione in base al D.R. n. 165/20.12.2007 (bando di concorso) e la problematica attinente all’applicazione dell’art. 4, lett. a, Dpr n. 117/2000, oppure del nuovo D.l n. 180/2008(conv. L. n.1/2009).
La tesi di parte ricorrente è che, risalendo il bando di concorso al 2007, la disciplina doveva esser quella vigente a tale epoca, con utilizzo del Dpr n. 117/2000 che prevedeva due prove scritte, di cui una sostituibile con una pratica, ed una prova orale; la normativa sopravvenuta (Dpr n. 180/2008), non poteva essere applicata alla citata fattispecie.
Il D.R. n. 53/14.11.2012 ha, invero, data applicazione alle regole del Dpr. n. 117/2000.
Nel presente gravame, l’istante viene ad impugnare il D.R. n. 268/10.05.2013, che ha concluso la nuova procedura concorsuale, riproponendo l’impugnativa dei DD.RR. n. 468/2012. n. 837/2012 e n. 53/2012, atti che sono stati già oggetto del ric. n. 401/2012, definito con la sentenza n. 176/18.3.2013.
Il ricorso, ai fini del presente giudizio, risulta ricevibile unicamente per quel che attiene il D.R. n. 268/10.05.2013; per gli altri provvedimenti, la cui impugnativa sarebbe tardiva, sussiste già una decisione del Tribunale. Inoppugnabile è l’art. 9 del bando, risalente al 2007 (D.R. n. 165), non tempestivamente gravato.
Inammissibile è la generica impugnativa degli atti pregressi, di natura infra-procedimentali e comunque assorbiti dal provvedimento conclusivo finale.
Precisati i limiti oggettivi del gravame, vanno esaminati i motivi dedotti secondo l’ordine numerico del ricorso n. 279/2013.
Il motivo n. I, nel richiamare la sentenza n. 176/2013, pone censure generiche nei confronti della nominata Commissione giudicatrice, confidandosi in un esito favorevole dell’appello; esso, in quanto tale, è inammissibile.
Analoga declaratoria deve essere fatta nei confronti dei motivi II.1.2.3.4.5.6.7 e III, attenendo essi sempre alla composizione della Commissione ed ai DD.RR. n.n. 468 e 837/2012, superati dal D.R. n. 53/2012; le questioni dedotte sono state, invero, già decise, nei suoi vari aspetti, con la sentenza n. 176/2013 ed al presente si appalesano del tutto ripetitive e tardive.
I criteri di valutazione (art. 9 del bando) sono contenuti nel verbale del 6.12.2012 (IV riunione) e la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni tutte, ivi comprese quelle scientifiche, una volta individuati i criteri, risulta legittimamente effettuata dopo le prove scritte e prima della loro correzione; di qui la validità dell’art. 9 del bando che viene a salvaguardare la priorità della cognizione documentale, rispetto alla correzione degli elaborati. La “ratio” della norma è, infatti, quella di limitare la valutazione dei titoli e delle pubblicazione, unicamente a coloro che hanno sostenuto gli scritti ed evitare che gli stessi commissari d’esame fossero influenzati, nel proporre le tematiche scritte, dalla varie pubblicazioni esibite.
In ragione di quanto detto, le censure sub IV.1.2 e V non hanno pregio, particolarmente per la pretesa non comunicazione della stessa valutazione ai singoli interessati.
L’art. 6 del Dpr. n. 117/2000 e l’art. 9 del bando stabiliscono che le relazioni riassuntive, con gli annessi giudizi, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero, sul Bollettino dell’Università e, per via telematica, sul sito dell’Ateneo, col conseguente onere, di ciascuna parte interessata, di prenderne relativa visione e lettura.
I motivi VI e VII non hanno fondamento; per quanto concerne la sede universitaria, scelta per le due prove scritte, l’indicazione del Rettorato non può essere ritenuta assoluta e/o tassativa; la Presidenza della facoltà di Architettura è, invero, anch’essa sede universitaria e non si comprende, al di là di quello che può rappresentare un esasperato formalismo, quale rilevanza possa assumere tale diversa dislocazione, in relazione alla valutazione che è fatta sul contenuto delle prove scritte.
La numerazione (1,2,3) delle tre buste da sorteggiare, anch’essa censurata, si pone, invero, come una soluzione pratica che serve a dare maggiore certezza sulla busta scelta per non confonderla dalla altre due; essa non può affatto rappresentare una distorsione procedurale tale da invalidare l’intera procedura, anche perché la stessa candidata, indicata dai colleghi per l’estrazione, afferma (verbale 20.3.2013 della V riunione, p.9, all.to2) di aver notato, solo successivamente alla scelta effettuata, la numerazione posta sul lembo non visibile.
Il motivo VIII appare pretestuoso, poiché le 4 ore assegnate per la consegna dei compiti scritti devono essere effettive e decorrenti dall’ora d’inizio, che è quella delle ore 10,12 (verbale 20.3.2013, V^ riunione, pp. 9/10); la consegna ultima del candidato A.A. Clemente è documentata per le ore 14,12. Significativa è la circostanza che il Di [#OMISSIS#] abbia consegnato l’elaborato per primo, alle ore 12,22, chiedendo che venisse formalizzata la sua osservazione in merito alla regolarità del sorteggio. La “querelle” circa l’orario di rientro in aula del Di [#OMISSIS#], se alle ore 14,00 o 14,07, non assume alcuna rilevanza, considerato che questi, con la consegna del proprio scritto, la richiesta di verbalizzazione e la conseguente uscita dall’aula, aveva già esaurito ogni suo adempimento e facoltà; il suo rientro in aula non appare affatto un comportamento corretto.
Il motivo IX parla di plichi non sigillati e già aperti dalla precedente Commissione; in realtà essi, essendo rimasti nel possesso del Università, che li ha debitamente conservati, risultano essere stati nuovamente fascicolati e numerati (verbale 10/11.10.2012, riunione n. III^), proprio in relazione al precedente utilizzo concorsuale; ogni illazione che non sia effettivamente documentata, resta tale anche perché nessuno dei candidati ha lamentato nulla di concreto, in merito a quanto dagli stessi depositato.
Con la X censura si sostiene che la Commissione non avrebbe effettuato alcuna valutazione analitica e comparativa, richiamando del tutto impropriamente il D.M. n.89/2009, che è successivo al Dpr n. 117/2000, l’unica normativa applicabile, così come sostenuto dallo stesso ricorrente (sent. Tar Pe n. 176/2013 ed ord. cautelare C.St, 2963/2013). Le valutazioni di sintesi fatte dalla Commissione (XI^ riunione del 19.4.2013) sono del tutto esaustive, non potendosi ignorare la natura “universitaria” del concorso in oggetto.
Il motivo XI è sostanzialmente riproduttivo del precedente, sostenendosi una carenza di istruttoria e di motivazione, lamentando che non si sarebbero valutati gli assegni di ricerca tra il 2006 e 2008, i tutoraggi dal 1993 al 1996 e quello del 1998, le funzioni di auto-coordinatore in varie ricerche universitarie, l’assistenza alla cattedra dal 1999 al 19.1.2008. Nella riunione del 18.4.2013 (VII^), dedicata alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, il verbale attesta che la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazione, che sono quelli documentati dai partecipanti, allo scopo di redigere la scheda curriculare di ciascun candidato e formulare il giudizio individuale e collegiale. Al ricorrente B. Di [#OMISSIS#] sono dedicate due facciate di foglio uso protocollo (pp.17/19), iniziando dalla laurea in architettura, ricordando, altresì, che è stato dottore di ricerca con borsa di studio, assegnista di ricerca, cultore della materia, docente incaricato e di corso per diversi anni, nonché l’attività di tutor, di auto-coordinatore, di ricercatore e realizzatore di progetti, coprendo il periodo che va dall’abilitazione professionale del 1997, fino al 2008.
La Commissione, invero, ha considerato quella che è stato l’intero arco professionale del Di [#OMISSIS#] e la sua complessiva attività, al di là di quelle che potrebbero essere elencazioni nominali, più o meno complete; la valutazione, infatti, è un dato di qualità e non una mera opera di sommatoria quantitativa.
Per quanto concerne i parametri di valutazione (motivi XII e XIII), al di là della rilevanza nazionale o meramente locale delle case editrici, il giudizio della Commissione si fonda sull’ampiezza dei temi della produzione scientifica, che, per quanto robusta e con qualche punto d’eccellenza, risulta circoscritta all’ambito locale, trattando per lo più di “tratturi” e di “Valutazioni Ambientali strategiche” (VAS). Altra considerazione espressa è che vi sono delle pubblicazioni meramente compilative o di circuito editoriale prodotto a titolo personale.
Tali circostanze, che hanno un loro riferimento oggettivo, sono contestate dall’interessato con osservazioni del tutto estrinseche rispetto ai contenuti tecnico – scientifici delle argomentazioni verbalizzate.
La stessa rilevata oscillazione disciplinare tra “urbanistica e “VAS”, rappresenta una valutazione di facile riscontro e non può essere ritenuta fuorviante o arbitraria, proprio in relazione ai titoli esibiti.
Lo svolgimento dell’esame orale, rientra sempre nell’ambito di quello che è un concorso universitario e non é affatto appropriato richiamare l’art. 17 del Dpr n. 487/1994 (motivo XIV), che resta una disposizione generale del pubblico impiego, non richiamata né dal Dpr n. 117/2000, né dal bando. I criteri per lo svolgimento delle prove orali sono prestabiliti dal verbale del 6.12.2012 (IV^ riunione, p.6): padronanza e grado di aggiornamento, chiarezza e sinteticità espositiva, capacità di riflessione critica.
Nella riunione (IX^) del 19.4.2013, a correzione avvenuta degli scritti, ai fini delle prove orali, si stabiliscono due temi di discussione: a) curriculum e titoli esibiti, partendo dal dottorato di ricerca, discutendo sui risultati conseguiti e le prospettive future; b) gli aspetti individuati per ciascun candidato in base alle prove scritte.
Il Di [#OMISSIS#], nella discussione orale, indica come filoni principali della sua ricerca i “tratturi”, la “transumanza”, la “sostenibilità /VAS”, confermando di essere uno “studioso con personalità scientifica di prevalente interesse locale”.
La XV censura attiene alla non pubblicità della prova orale; in merito si è già detto che il Dpr n. 487/1994 (art. 6, comma 5°), resta una norma generale del pubblico impiego, e per il concorso universitario vale il disposto dell’art. 4, comma 13°, del Dpr n. 117/2000, con la Commissione che deve indicare non più di due idonei. La pubblicità degli atti concorsuali avviene attraverso la relazione riassuntiva, con annessi giudizi (individuale e collegiale), pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero, sul Bollettino dell’Università e sul sito informatico dell’Ateneo; “diligentibus iura succurrunt”.
Nel XVI motivo si sostiene che il testo per la prova di lingua del candidato A.A. Clemente, sarebbe stato fornito dal medesimo; è un’affermazione che, al di là delle querela presentata dal menzionato partecipante nei confronti del Di [#OMISSIS#], non è comunque supportata da alcuna prova e non trova affatto riscontro nei verbali della Commissione, che sono atti pubblici.
Passando ad esaminare il motivo XVII.1.2.3.4.5.6., si dice che al candidato Di Venosa sarebbero stati valutati titoli e pubblicazioni che l’Università aveva restituito al medesimo.
Il punto è che se il concorso si fosse svolto normalmente, senza sospensioni e/o interruzioni, tale documentazione doveva essere restituita una volta scaduto il termine utile per le impugnative (art. 11 bando). Essa, invero, é una disposizione finalizzata a regolamentare i successivi adempimenti amministrativi, una volta avvenuta la nomina del vincitore, e non interferisce più con la conclusa procedura concorsuale.
Il Di Venosa ha chiesto la restituzione della sua documentazione, una volta conosciuta la vincita del concorso, in data 12.11.2008, con restituzione all’Università, cui era pervenuta una domanda di accesso, il 2.12.2008. E’ ovvio che si è trattata di una svista dell’Università per quello che è un mero adempimento amministrativo, del tutto esterno alla procedura concorsuale, che non può essere assunto a vizio per invalidare il concorso già concluso con il D.R. n. 046/10.11.2008.
La riattivazione del concorso, una volta annullato l’esito del primo, ha imposto una ricomposizione del materiale, quale adempimento necessario da parte della stessa Università, per potere procedere alla nuova valutazione concorsuale in base alle iniziali domande di partecipazione. Dire che la restituzione dei documenti da parte del Di Venosa rappresenta un’alterazione procedurale, con la riapertura dei termini concorsuali ed un non dovuto soccorso istruttorio, è del tutto inesatto. L’affermazione che i documenti annessi alla domanda del Di Venosa potrebbero essere formalmente gli stessi, ma diversi nel contenuto, è contraddittoria, perché si verrebbe a sostenere che si sarebbe in presenza di un falso che va denunciato e provato, atteso che il Rettore ha, con dichiarazione del 17.4.2013 prot. n. 2200, dichiarato, alla Commissione giudicatrice, che la documentazione concorsuale del Di Venosa è la stessa presentata in precedenza, dopo aver fatto opera di raffronto con quella già esaminata nella seduta del 22.10.2008, nella relazione riassuntiva del 23.10.2008, nonché esaminando la scheda curriculare.
Vi è stata, pertanto, un’attività fidefacente che non può essere contestata da mere ed ipotetiche presunzioni soggettive; non va, infine, dimenticato come per questa stessa documentazione non è stato sollevato, nel giudizio definito con sentenza n. 170/2010, alcun dubbio di conformità.
Con riferimento al deposito delle pubblicazioni da parte del candidato A.A. Clemente (motivo XVIII), le stesse, essendo in possesso dell’Università fin dal 26.1.2008, in ottemperanza del D.R. n. 165/20.12.2007, sfuggono ai termini del D.R. n. 721/9.7.2008, costitutivo della nuova Commissione giudicatrice, valevoli per i depositi non ancora effettuati. Una volta che l’Università è venuta in possesso dei titoli e delle pubblicazioni, sarà essa a dover provvedere alla conservazione ed alla consegna diretta alla stessa Commissione; nulla potrà essere imputato al diretto interessato.
L’ultima censura (XIX) ripropone la questione che il D.R. n. 53/2013, il quale ha riavviato le procedure concorsuali ai sensi del Dpr n. 117/2000, sarebbe illegittimo per aver utilizzati, nella riunione del 18.4.2013 (VII^), i parametri di cui alla L. n. 1/2009. La circostanza è smentita per “tabulas”dal verbale della seduta tenuta il 6.12.2012 (IV^), in cui la Commissione ha adeguati i criteri di giudizio al Dpr n, 117/2000 (pp.5/6).
Il ricorso, in quanto in parte irricevibile ed inammissibile, nonché in parte infondato, è respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RIGETTA.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di causa nei confronti dei convenuti costituiti, in base ai parametri di cui al D.M. Giustizia n. 140/2012, come da seguente liquidazione: in favore dell’Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio” complessivi €2000,00; in favore di [#OMISSIS#] Di Venosa complessivi €2000,00, oltre il rimborso degli accessori di legge (Iva e Cpa); in favore di [#OMISSIS#] Albero Clemente complessivi €2000,00, oltre gli accessori di legge (Iva e Cpa).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Eliantonio, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)