TAR Puglia, Bari, Sez. II, 18 dicembre 2014, n. 1600

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Giudizio di ottemperanza

Data Documento: 2014-12-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Il giudizio di ottemperanza rientra nella giurisdizione cd. di merito, nella quale il giudice ha il potere di sostituirsi all’amministrazione, esercitando quindi scelte intese ad individuare le misure migliori e più idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato.

Contenuto sentenza

N. 01600/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00848/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#]’ De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, 189; 
contro
Politecnico di Bari; Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale domicilia in Bari, via Melo, 97; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Grassini, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Panizzolo, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Panizzolo in Bari, via M. Celentano, 27; [#OMISSIS#] Leone; 
per l’ottemperanza
della Sentenza n. 900/2013, emessa dal Tar Puglia – Bari, Sezione I, e, per l’effetto,
per l’annullamento: 
1) -della nota del Rettore del Politecnico di Bari prot. n. 7489/VII-I del 9 giugno 2014, avente ad oggetto rigetto di istanza di ricusazione di un componente della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di un posto di Ricercatore universitario nel settore scientifico disciplinare ICAR/20 “tecnica e pianificazione urbanistica”, ed, ove occorra, al richiamato parere del M.I.U.R. prot. 8775 del 11.4.2013 espresso per diversa vicenda;
2) -della delibera del Senato Accademico del Politecnico del 19.12.2013, con la quale, in esecuzione della sentenza Tar Puglia Bari I sez. n. 900/2013, si è proceduto a revocare le modalità di nomina del membro interno della commissione di concorso stabilite nella precedente delibera del 26 luglio 2013 e determinare nuove modalità; nonché della successiva delibera del Consiglio di Dipartimento (DICATECH) del 27.1.2014 di nomina del membro interno, con esclusione del Consiglio di Dipartimento DICAR, oltre ogni altro connesso presupposto o consequenziale rispetto quelli impugnati, ivi compresa la nomina finale della Commissione, avvenuta con D.R. n. 119/2014 e gli atti della commissione stessa;
con Motivi Aggiunti depositati in data 9 Settembre 2014:
per l’esatta ottemperanza della sentenza Tar Bari I sez. n. 900/13 nonché per la declaratoria di nullità:
1) -della delibera del Senato Accademico del Politecnico del 19.12.2013, nonché della successiva delibera del Consiglio di Dipartimento (DICATECh) del 27.1.2014, oltre ogni altro connesso presupposto o consequenziale rispetto quelli impugnati, ivi compresa la nomina finale della Commissione, avvenuta con D.R. n. 119/2014 e gli atti della commissione stessa;
2) -di tutti gli altri atti della procedura valutativa, posti in essere dalla Commissione, con particolare riferimento al verbale n. 1 del 10 giugno 2014 e relativo allegato n. 1, con indicazione dei nuovi criteri di valutazione di titoli e pubblicazione;
– nonché di tutti gli atti conseguenti della procedura valutativa, ivi compresi gli esiti delle valutazioni dei titoli e della discussione degli stessi e ogni altro atto non noto, ivi compresa la nomina del vincitore se intervenuta;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di [#OMISSIS#] Grassini;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori, avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], avv. dello Stato Giovanni Cassano e avv. [#OMISSIS#] Panizzolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Decreto Rettorale n.556 del 13.12.2010, pubblicato sulla G.U. n.103 del 28.12.2010, il Politecnico di Bari indiceva una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la 1° Facoltà di Ingegneria del Politecnico per il settore scientifico disciplinare ICAR20 – ”Tecnica e pianificazione urbanistica”.
Alla procedura, oltre al ricorrente, partecipavano diversi candidati, tra cui l’Ing. [#OMISSIS#] Grassini, odierna controinteressata, nominata vincitrice all’esito del concorso.
Con Sentenza n.9002013, la Prima Sezione di questo Tar ha accolto il ricorso dell’Ing. [#OMISSIS#] – insorto avverso gli esiti della suddetta procedura – rilevando il difetto di motivazione in cui era incorsa la Commissione, non avendo la stessa adempiuto all’onere normativamente imposto di valutare analiticamente i titoli e gli scritti scientifici dei candidati, e disponendo pertanto la rinnovazione della procedura a partire dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni limitatamente al ricorrente e all’Ing. Grassini, da effettuarsi da parte di una Commissione avente diversa composizione.
In esecuzione di quanto così statuito, il Rettore del Politecnico ha proceduto all’annullamento del decreto di nomina dell’Ing. Grassini, e di quello della Commissione, e contestualmente disposto il rinnovo della procedura nei limiti indicati in sentenza, riservandosi con successivo atto la designazione di un docente ex art.3 D.P.R. 1172000, quale membro interno della nuova Commissione.
Tuttavia nelle more, il Politecnico di Bari ha soppresso le Facoltà e conseguentemente i loro organi, tra cui il Consiglio di Facoltà, cui per legge (art.3 DPR. n.1172000) era rimessa la nomina del membro interno – secondo il nuovo assetto dipartimentale voluto dalla sopravvenuta Legge [#OMISSIS#].
I docenti del settore scientifico disciplinare ICAR 20, ovvero quello della procedura concorsuale in oggetto, sono conseguentemente risultati divisi in due Dipartimenti del Politecnico: il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) ed il Dipartimento di Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR).
Pertanto, il Senato Accademico, al fine di eseguire la sentenza e provvedere alla nomina della nuova Commissione, dapprima deliberava che il membro interno sarebbe stato individuato in seduta congiunta da entrambi i Consigli di Dipartimento – peraltro richiamando una norma statuaria che tale procedura prevede nel caso si avanzi la richiesta di nuovi posti in organico attinenti al settore scientifico disciplinare comune – successivamente, su istanza del DICATECh, revocava tale decisione, modificandola nel senso di ritenere competente per la nomina unicamente quest’ultimo Dipartimento, con un mero invito alla seduta di nomina dei docenti del settore disciplinare ICAR/20 afferenti al DICAR.
Il Consiglio del DICATECh, dunque, con successiva deliberazione del 27.1.2014, nominava membro interno il Prof. [#OMISSIS#] Leone.
Con l’odierno ricorso al Tar della Puglia, n.84814, il ricorrente, da un lato ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il rigetto della istanza di ricusazione nei confronti del prof. Leone [#OMISSIS#] – istanza avanzata dalla parte per asserita incompatibilità del professore, avendo questi già espresso un giudizio di valutazione sugli stessi titoli e pubblicazioni del ricorrente nel coevo concorso per l’Abilitazione Scientifica Nazionale – dall’altro, ha richiesto l’esatta esecuzione della sentenza, con riferimento alla nomina della nuova Commissione giudicatrice, chiedendo fornirsi chiarimenti in merito alla corretta applicazione di quanto deciso.
Al fine di resistere al gravame, si è costituito il MIUR, opponendosi all’accoglimento del ricorso e, prima ancora, all’istanza cautelare avversa.
Questa Sezione, con Ordinanza 452 del 30 luglio 2014, ha respinto la sospensiva avverso il rigetto della istanza di ricusazione e contestualmente fissato l’udienza camerale del 9 ottobre 2014 per la discussione sulla esatta ottemperanza della sentenza. 
Con atto notificato e depositato il 9.9.2014, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso gli atti di nomina della Commissione nonché quelli posti in essere dalla stessa, in particolare il verbale n. 1 del 10.6.2014 con il relativo allegato, con cui sono stati adottati nuovi criteri di valutazione di titoli e pubblicazioni, chiedendo di dichiararsene la nullità per violazione del giudicato.
Con memoria del 24.9.2014, si è costituita anche la controinteressata, Ing. Grassini, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso introduttivo e l’improcedibilità dei motivi aggiunti per non aver la parte correttamente qualificato le domande iniziali, e deducendo infine nel merito l’infondatezza della richiesta declaratoria di nullità.
In vista dell’udienza, le parti hanno depositato memorie.
All’esito della Camera di Consiglio del 9.10.2014, la causa è passata in decisione. 
DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio ritiene di disattendere le eccezioni sollevate dalla controinteressata relativamente all’inammissibilità del ricorso introduttivo, trattandosi invero di un ricorso contenente due diverse azioni: l’una di annullamento, trattata in sede ordinaria, l’altra di ottemperanza, che ai sensi dell’art. 112, co.5, può essere diretta anche ad ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione della sentenza, come avvenuto nella specie.
Ci si trova, infatti, in un caso in cui il ricorso contiene un cumulo di domande soggette a riti diversi, la cui ammissibilità è oggi riconosciuta dall’art.32, comma 1, c.p.a. che dispone espressamente “è sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse”.
Inoltre, come già rilevato nell’Ordinanza n. 452/2014, il Collegio ha proceduto alla qualificazione giuridica dei fatti e dell’interpretazione delle domande giudiziali proposte, senza supplire ad alcuna originaria invalidante carenza dell’atto introduttivo, come invece ritenuto dalla controinteressata, non presentando il ricorso alcun vizio sotto il profilo della ritualità di entrambe le domande.
Con riferimento poi all’irricevibilità dei motivi aggiunti, non si rilevano i profili di improcedibilità come denunciati. 
Invero, la fissazione dell’udienza camerale del 9.10.2014 anche per la trattazione di questi, seppur, si riconosce, nell’inosservanza dei termini a difesa ex art.87, co.3, c.p.a., non ha comunque impedito alla parte controinteressata di costituirsi e difendersi, viepiù che questa non ha esercitato la facoltà di chiedere a tal fine un rinvio, implicitamente rinunciandovi. 
La formale violazione dell’art.87, co. 3, non avendo pertanto inficiato la sostanziale capacità di difesa della parte, non può per ciò solo ritenersi invalidante dei motivi aggiunti.
Nel merito, il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto, sia pur con le seguenti precisazioni.
Col ricorso introduttivo, il ricorrente ha chiesto che il Collegio indichi, ai sensi dell’art.114, co. 7, le modalità per la corretta applicazione della Sentenza n. 900/13, di cui lamenta l’inosservanza in sede di esecuzione del giudicato.
In particolare, la parte censura l’incompetenza del Consiglio del Dicatech a nominare da solo il membro interno della Commissione valutativa, ritenendo invero che la nomina avrebbe dovuto essere adottata in seduta congiunta col Consiglio del Dicar.
I resistenti sostengono invece l’infondatezza di tale censura – senza considerare l’eccezione, non condivisibile, di tardività sollevata dall’Amministrazione, dovendosi qui osservare non già i termini di decadenza ordinari previsti per l’azione di annullamento, bensì quelli di prescrizione per l’azione di ottemperanza – in quanto la sentenza n.900/13 non avrebbe prescritto alcuna procedura per la nomina della Commissione, ed in particolare del membro interno, limitandosi invece a richiedere unicamente una diversa composizione della Commissione.
Va premesso che il giudizio di ottemperanza rientra nella giurisdizione cd. di merito, nella quale il giudice ha il potere di sostituirsi all’Amministrazione, esercitando quindi scelte intese ad individuare le misure migliori e più idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato. 
Pertanto, il Collegio ritiene necessario impartire disposizioni sulla modalità di esecuzione di quanto statuito con la Sentenza n. 900/13.
Nell’odierna controversia, l’esistenza delle sopravvenienze normative e fattuali, quali la Legge [#OMISSIS#] e la soppressione del Consiglio di Facoltà, non può infatti giustificare l’inattuazione del giudicato.
Invero, il Senato Accademico, aderendo alla proposta del Rettore di stabilire che il Dipartimento cui afferisce il maggior numero di docenti del settore scientifico disciplinare ICAR/20, nella specie Dicaltech, debba nominare il membro interno ex art.3 DRP 117/2000, non ha adeguatamente ottemperato in merito alla nomina della nuova Commissione richiesta dalla sentenza.
Il Collegio ritiene infatti che il procedimento di nomina, pur in assenza di specifiche modalità indicative nella sentenza de qua, debba tuttavia seguire un iter che, sia pur alla luce della normativa sopravvenuta, garantisca la sostanziale equivalenza rispetto allo schema previgente, ovvero il medesimo elettorato attivo riconosciuto nel precedente Consiglio di Facoltà.
Pertanto, se l’art.3, DPR 117/2000 riserva(va) la designazione del membro interno al Consiglio di Facoltà che ha richiesto il bando, alla luce del nuovo assetto dipartimentale, tale attribuzione, nel silenzio della legge, deve essere riconosciuta al Consiglio – o Consigli – di Dipartimento, che tale organo ha sostituito.
Nella specie, poiché i docenti del settore disciplinare per il quale era stato indetto il concorso (ICAR 020) sono stati incardinati in due Dipartimenti, Dicatech e Dicar, appare opportuno che siano ancora gli stessi ad esercitare quel potere di nomina che la legge riconosceva loro, e pertanto entrambi i Dipartimenti, e non solo quello che in cui risulta incardinata la parte maggioritaria, sono competenti a designare il componente interno, tanto più che tale forma di nomina non è del tutto sconosciuta al Politecnico, essendo prevista, sia pur con riferimento alla richiesta di nuovi posti in organico di docenti e personale amministrativo, dallo stesso Statuto all’art.23, co.8, lett. e) che espressamente stabilisce “ove docenti dello stesso Settore Scientifico Disciplinare afferiscano a diversi Dipartimenti, le richieste per il settore sono concordate tra tali Dipartimenti e congiuntamente indirizzate al Consiglio di Amministrazione”.
Seppur non espressamente contemplata la seduta congiunta, è comunque ricavabile il principio della decisione necessariamente concordata di tutti i Dipartimenti coinvolti per le questioni che afferiscono a diverse strutture.
Per quanto sopra considerato, il Collegio ritiene, quale misura idonea ad attuare il giudicato nella parte relativa alla nomina della Commissione in diversa composizione, con particolare riferimento a quella del componente interno, una deliberazione in seduta congiunta dei docenti del settore scientifico DICAR/20, interessato dalla procedura comparativa, incardinati nei Dipartimenti Dicatech e Dicar.
Da quanto sopra discende la nullità della delibera del Senato Accademico del Politecnico del 19.12.2013, nonché della successiva delibera del Consiglio di Dipartimento (DICATECH) del 27.1.2014 di nomina del membro interno, in quanto adottate in elusione del giudicato.
Dovendosi pertanto riprocedere alla nomina della Commissione, secondo i chiarimenti qui forniti, vanno ritenuti nulli in via derivata tutti gli atti adottati frattanto dalla Commissione, come rinominata con Decreto del Rettore n.119, 28.3.2014, anche esso nullo, esonerando il Collegio dall’esame delle doglianze mosse coi motivi aggiunti nei confronti dei criteri di valutazione adottati da ultimo dalla Commissione, criteri, ribadisce il Collegio, che dovranno ricalcare quelli fissati dal D.M. 28.7.2009 e dall’art.7 del bando di concorso.
Alla luce di quanto detto, il ricorso merita accoglimento.
Attesa la particolarità della vicenda, le spese di lite possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
– Dichiara nulli gli atti impugnati per elusione del giudicato;
– Ordina al Politecnico di Bari di procedere alla nomina della nuova Commissione nei termini indicati in motivazione, nonché ai successivi atti della procedura comparativa in esecuzione a quanto statuito nella Sentenza n. 900/13.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pasca, Presidente
[#OMISSIS#] Serlenga, Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)