A differenza delle gare pubbliche d’appalto, nelle quali è necessario mantenere l’anonimato e la segretezza delle offerte prima della predisposizione dei criteri di valutazione delle stesse, nei procedimenti di valutazione comparativa non sussistono tali esigenze, in quanto la Commissione non è chiamata ad effettuare la valutazione di offerte, ma quella dei curricula professionali e scientifici dei candidati di cui deve necessariamente conoscere l’identità.
TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 10 dicembre 2014, n. 3247
Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Non necessità anonimato
N. 03247/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02403/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2403 del 2012, proposto da:
[#OMISSIS#] De Vivo, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Consoli Xibilia e, [#OMISSIS#] Consoli, con domicilio eletto presso il primo difensore in Catania, viale XX Settembre,45;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Granese, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Curro’, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Giannitto in Catania, Via L. [#OMISSIS#],29;
per l’annullamento
del decreto del Rettore dell’Università di Messina prot. n. 32413 del 6/06//2012; dei verbali della commissione giudicatrice nn. 1,2,3 e 4 rispettivamente del 5/12/2011, del 24/02/2012, del 20/04/2012 e del 20/04/2012 e dei relativi allegati; della relazione conclusiva della commissione del 21/04/2012; dell’ eventuale e non noto atto di immissione in ruolo della vincitrice; di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Messina e di [#OMISSIS#] Granese;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale [#OMISSIS#] Granese, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Curro’, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.[#OMISSIS#] Giannitto in Catania, Via L. [#OMISSIS#],29;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo il dott. [#OMISSIS#] De Vivo impugna il decreto rettorile del 6/6/2012, meglio descritto in epigrafe, con cui sonno stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore tecnico disciplinare MED/40- Ginecologia ed Ostetricia- preso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina, al cui esito è stata dichiarata vincitrice la dott. [#OMISSIS#] Granese, nonché i prodromici verbali e atti della commissione giudicatrice.
A sostegno del ricorso vengono addotte le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 241/90 . Violazione del giusto procedimento, del principio di trasparenza , del principio di pubblicità e di par condicio tra i concorrenti.
La Commissione di gara avrebbe omesso di verificare, in seduta pubblica l’integrità dei plichi contenenti i documenti di ciascun candidato alla selezione de qua e, conseguentemente, di verbalizzare la relativa operazione. In effetti, sostiene il ricorrente, l’apertura dei plichi era intervenuta al momento della presentazione della domanda da parte dell’addetto alla ricezione, come sarebbe dimostrato dalla circostanza che il ricorrente ha chiesto che i documenti dallo stesso presentati, fossero numerati e timbrati al fine di evitare rischi di dispersione.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 DPR 9 maggio 1994, n,. 487. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 DPR n. 117/2000. Eccesso di potere.
Il Presidente della commissione giudicatrice, prof. [#OMISSIS#] Volpe avrebbe dovuto astenersi in quanto la dottoressa Granese ha frequentato, in qualità di specializzanda, ambulatori presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, diretti dallo stesso.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, c.4 del D.M. n. 89/2009. Violazione dell’art. 12 del Bando.
Nelle valutazioni compiute dalla Commissione nessun riferimento sarebbe contenuto in ordine all’indice dell’impact factor o ad altri indici richiamati nella disposizione calendata e nel bando. La Commissione poi avrebbe illegittimamente integrato il verbale della riunione n. 1 specificando successivamente i criteri di valutazione delle pubblicazione, mediante l’elencazione dei singoli “indici” che avrebbe preso in considerazione, elementi questi che si assumono mancanti nella originaria versione pubblicata su sito internet.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 241/90, violazione del giusto procedimento, del principio di trasparenza , vizio di motivazione- Illogicità- Eccesso di potere- Sviamento- Contraddittorietà- Violazione dell’art. 8 del bando.
La Commissione avrebbe illegittimamente rinviato la seduta del 24 febbraio 2012 di valutazione dei titoli alla quale erano stati convocati i candidati, sul presupposto dell’elevato numero degli stessi, presupposto che si assume errato in quanto si erano presentati solo quattro degli undici candidati convocati. Gli assenti avrebbero dovuto essere dichiarati rinunciatari.
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/90. Violazione del giusto procedimento. Difetto di motivazione. Eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria. Illogicità, contraddittorietà, manifesta disparità.
Si sostiene la illegittimità della scelta operata dalla Commissione a favore della contro interessata, a fronte di giudizi sostanzialmente identici atribuiti ad entrambi i candidati, ricorrente e contro interessata.
6) Superficiale valutazione comparativa dei candidati. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e perplessità della motivazione- Difetto di istruttoria- Irragionevole omessa valutazione dei titoli presentati dal ricorrente- Travisamento dei fatti- Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento- Sviamento della causa tipica- Irragionevolezza- Perplessità.
Le valutazioni della commissione vengono censurate in quanto le stesse sarebbero basate su incomplete valutazioni di elementi caratterizzanti i profili dei candidati.
In particolare, quanto ai titoli, sarebbe stato valutato alla contro interessata un dottorato di ricerca in Scienza ginecologiche da cui sarebbe stata tratta la convinzione della maggiore attività dalla stessa svolta nell’ambito della Ginecologia, a differenza del dott. De Vivo. Titolo omogeneo infatti sarebbe posseduto anche dal ricorrente il quale vanterebbe anche lo svolgimento di quattro anni di dottorato di ricerca, oltre ad attività di ricerca svolta all’estero e dettagliatamente documentata. Alla Ricorrente poi sarebbe stata valutata la partecipazione a due progetti di ricerca regionali, la cui valutazione non sarebbe prevista dal bando. Si censura ulteriormente l’attività della Commissione che non avrebbe valutato titoli posseduti dal ricorrente (attività didattica a livello universitario) malgrado gli stessi fossero previsti nel bando, e i titoli corrispondenti ai premi e riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale conseguiti dallo stesso.
Con riferimento alle pubblicazioni, il ricorrente lamenta la irregolarità della valutazione espletata dalla Commissione che non avrebbe considerato il maggior numero di pubblicazioni possedute dal ricorrente e non avrebbe applicato i parametri previsti dal comma 4 dell’art. 3 del D.M. 89/2009.
L’Università degli Studi di Messina si costituisce con memoria di forma depositata in data 19/10/2012.
Con comparsa depositata in data 31 ottobre 2014 si costituisce la contro interessata che eccepisce in via preliminare la irricevibilità del ricorso che si assume notificato oltre i termini decadenziali di legge decorrenti quantomeno dal 13/06/2012, data di pubblicazione sulla G.U.R.I degli atti del concorso.
Eccepisce poi la inammissibilità della prima censura di ricorso in quanto l’apertura del plico al momento della sua ricezione da parte del personale dell’Unuiversità sopperirebbe alla necessità di conoscere le generalità del candidato che lo aveva inviato. Sotto altro profilo, il ricorrente, ove, in relazione allo stigmatizzato comportamento dell’Università all’atto della ricezione dei plichi, avesse ritenuta la lesione del principio della pubblicità delle gare e di par condicio, avrebbe dovuto proporre ricorso nei termini decadenziali decorrenti da quando lo stesso è venuto a conoscenza del comportamento ora tardivamente contestato.
Eccepisce pure la tardività e la inammissibilità della seconda censura proposta avverso la mancata astensione del prof Volpe quale componente della Commissione, e infine la infondatezza di tutte le censure addotte.
Con ricorso incidentale proposto dalla dottoressa Granese, depositato in data 5/12/2012, si deduce la illegittimità della valutazione del titolo di assegno di ricerca quadriennale speso dal ricorrente per la partecipazione al concorso de quo, poiché tale titolo è stato revocato dall’Università un giorno prima che si completasse il percorso di ricerca in questione, a causa di comportamenti del ricorrente lesivi del decoro dell’Università. Anzi, l’avere dichiarato un titolo di fatto non posseduto, avrebbe dovuto determinare la non ammissione del ricorrente alla competizione.
Eccepisce poi per il resto la regolarità delle valutazioni complessive della Commissione che ha ritenuto prevalente il curriculum della dottoressa Granese sulla base dei criteri preliminari fissati nel bando.
Con memoria depositata in data 15/11/2013 la dottoressa Granese ha insistito in tutte le proprie domande ed eccezioni.
L’Università intimata con memoria depositata in data 16/11/2013 ha contestato punto per punto gli argomenti addotti in ricorso rilevando, in particolare, che la valutazione della commissione è connotata da discrezionalità tecnica censurabile solo per vizi di illogicità, ragionevolezza e proporzionalità delle decisioni adottati, vizi di cui si contesta la sussistenza nel caso di specie.
In data 23 ottobre 2014 la contro interessata produce documenti attestanti l’esclusione del ricorrente da altre selezioni pubbliche per il conferimento di borse di studio da parte dell’Azienda ospedaliera universitaria di Messina in ragione della operata revoca a suo danno del contratto, stipulato in data il 1/09/2009 in qualità di assegnista, prima della scadenza della sua complessiva durata.
Con memoria depositata in data 16/11/2013 il dott. De Vivo insiste in tutte le proprie ragioni, contro deducendo alle eccezioni avanzate dalla dottoressa Granese, affermando la tempestività della prima censura posta a sostegno del ricorso e l’ammissibilità e la fondatezza delle altre censure .
Con memoria depositata in data 31 ottobre 2014 la dottoressa Granese insiste nell’accoglimento del proprio ricorso incidentale evidenziando che avverso il provvedimento di revoca del contratto di assegnista di cui era titolare, parte ricorrente ha proposto ricorso in atto pendente avanti questo Tribunale col n. di R.G. 3285/2010, al quale chiede la riunione, e puntualizzando la illegittima valutazione del titolo che il ricorrente ha dichiarato di possedere e che invece non gli compete in quanto il relativo contratto è stato revocato prima della sua conclusione.
Con memoria depositata in data 12 novembre 2014 il dott. De Vita insiste nella infondatezza delle censure addotte dalla contro interessata col ricorso incidentale specificando che il recesso dal contratto è stato adottato un giorno prima della sua scadenza naturale e comunicato al ricorrente solo successivamente, e si oppone alla richiesta riunione del presente ricorso a quello dallo stesso proposto avverso il provvedimento di recesso di cui è stato fatto oggetto. Precisa ulteriormente la legittimità della valutazione del titolo di borsista in quanto, seppure è intervenuto il provvedimento di recesso di cui più volte si è fatto cenno, il ricorrente era risultato confermato in ciascuno dei tre anni precedenti tanto da essere stato ammesso ad espletare il quarto e ultimo anno di ricerca. In forza di ciò ribadisce la superiorità dei titoli posseduti rispetto a quelli di cui dispone la contro interessata. Comunque, anche in caso di omessa valutazione di tale titolo, il ricorrente fa presente di avere conseguito l’abilitazione nazionale a comprova della superiorità dei titoli posseduti rispetto a quelli posseduti dalla controineressata.
Alla Pubblica Udienza del giorno 2 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio procede all’esame del ricorso principale e, con riferimento agli argomenti posti a sostegno della prima censura, ne rilevava, sotto un primo profilo, la infondatezza in quanto non emerge dalle disposizioni del bando, né dall’applicazione di norme primarie, che l’apertura dei plichi al fine di individuare la provenienza soggettiva dell’offerta debba essere fatta in sede pubblica, posto che i riferimenti giurisprudenziali richiamati da parte ricorrente si riferiscono a gare pubbliche d’appalto, in cui è necessario mantenere l’anonimato e la segretezza delle offerte prima della predisposizione dei criteri di valutazione delle stesse, mentre nei procedimenti di valutazione comparativa non sussistono tali esigenze in quanto la Commissione non è chiamata ad effettuare la valutazione di offerte, ma quella dei curricula professionali e scientifici dei candidati di cui deve necessariamente conoscere l’identità. Sotto ulteriore profilo, comunque la censura è inammissibile per genericità in quanto il ricorrente non fornisce alcun principio di prova in ordine ad ipotetiche distorsioni della procedura nel suo complesso con riferimento allo specifico dato qui evidenziato.
Infondata è anche la seconda censura con la quale si deduce l’incompatibilità del prof. Volpe con la controinterssata in virtù della pregressa collaborazione professionale con la stessa intercorsa, ciò in quanto” la coadiuvazione nell’attività didattica della facoltà ed il coinvolgimento in programmi e progetti di ricerca rappresentano, all’evidenza, manifestazioni fisiologiche di un rapporto accademico tra docente ed allievo operanti nella stessa struttura, rispetto al quale sono estranei profili di diretta convenienza economica collegati, ad esempio, allo svolgimento di un’attività professionale in comune” (Consiglio di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 354). Il ricorrente peraltro, non fornisce prova di eventuali rapporti personali tra il Prof. Volpe e la ricorrente che potessero costituire espressione di interessi economici o di vita comuni tra i due soggetti . Pertanto nessun obbligo di astensione gravava sul prof. Volpe.
A questo punto il Collegio prende congiuntamente in esame la terza, la quinta e la sesta censura di ricorso, con le quali si contesta il mancato riferimento, nei giudizi espressi dalla Commsione agli indici bibliometrici di cui al D.M. n. 89/2009 e la inadeguata motivazione delle valutazioni individuali e collegiali dei singoli candidati, culminati nel giudizio complessivo espresso sui due concorrenti, il ricorrente e la contro interessata e nella proclamazione di quest’ultima quale vincitrice della selezione.
Sotto il primo profilo si rileva che la circostanza che la commissione avrebbe omesso nel corso delle valutazione dei titoli di ciascun candidato il riferimento agli indici bibliometrici di cui all’art. 3 del D.M. n. 89/2009, non costituisce ex sé motivo di illegittimità delle valutazioni effettuate in quanto la commissione ha la facoltà di esprimere la valutazione dei titoli dei ricorrenti nell’ambito della propria discrezionalità tecnica piena e del tutto priva di vincoli legati agli indici in discussione, anche perché tali indici non possono in alcun modo sostituire il giudizio – decisivo – che la commissione deve esprimere in ordine alla originalità, innovatività e rigore scientifico delle pubblicazioni, elementi tutti che non possono essere in alcun modo rivelati da rilevazioni quantitative dell’attività di produzione scientifica, come dimostra oltretutto, all’evidenza la circostanza che le valutazioni comparative sono affidate appunto a ‘commissioni’ (dunque ad organismi deputati ad esprimere apprezzamenti ‘personali’) e non al mero computo automatico di indicazioni forniti da fattori meccanici.
Vale osservare inoltre che la giurisprudenza ha da tempo chiarito (cfr. ex multis, Cons. di Stato, Sez. VI, 7 marzo 2007, n. 1055) come i parametri di uso internazionale per la valutazione delle pubblicazioni (“impact factor”, “indice di Hirsch o simili”, ecc.), per quanto richiamati espressamente nel bando in questione, non possono ritenersi determinanti; tanto più che oggi, per i concorsi a ricercatore, l’art. 3, comma 4, del D.M. n. 89/2009 si limita a disporre che le commissioni, nel valutare le pubblicazioni nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l’uso a livello internazionale, “si avvalgono anche dei seguenti indici” (laddove l’uso dell’avverbio “anche” denota chiaramente la natura complementare degli indici indicati dalla norma) (in termini anche TAR Palermo, sent. n. 2550 del 23/10/2014).
Sotto gli ulteriori profili di cui qui si discute è per altro pacifico ed incontestato che ciò che caratterizza le valutazioni comparative è la esistenza nelle commissioni che vi provvedono di una discrezionalità tecnica ad esse riservata e sulla quale manca perciò ogni possibilità di sindacato nel merito del giudice, che può rilevare solo per eventuali profili di contraddittorietà o difetto assoluto di motivazione. Il che non può dirsi nella circostanza, avendo i commissari analiticamente motivato le proprie convinzioni e le proprie conseguenti conclusioni” (in termini, C.G.A., sent. n. 332 del 18/06/ 2014).
Vero è come afferma il ricorrente e come si rileva dalla lettura degli atti della Commissione che i due concorrenti di cui qui si discute hanno conseguito nelle valutazioni individuali e collegiali settoriali (titoli e pubblicazioni, curricula, e illustrazione degli stessi in sede di colloquio) giudizi più che positivi, pressocchè sovrapponibili, ma con riferimento a quelli espressi nei confronti della dottoressa Granese è stato evidenziato il profilo della originalità nei lavori prodotti, elemento che nel giudizio complessivo dei candidati è stato valorizzato e che costituisce ex se valido criterio di individuazione di scelta, tra i due candidati alla selezione meglio valutati, nella corretta applicazione dell’art. 4, comma 2, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 . Questa infatti rimane l’indefettibile fonte normativa sui “lavori delle commissioni giudicatrici” anche nel concorso in questione. Orbene, il Consiglio di Stato ( Cons. Stato, VI, 7 aprile 2010, n. 1970) ha già avuto modo di rilevare riguardo all’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 117 del 2000 che nei concorsi a docente universitario l’impact factor (cioè il numero di citazioni che una certa pubblicazione ha avuto su riviste in un determinato arco temporale) non è criterio vincolante per misurare l’originalità scientifica della pubblicazione che è rimessa alla diretta valutazione della commissione. La detta norma, infatti, nel richiamare i parametri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum dei candidati, “riconosciuti in ambito scientifico internazionale”, cui è ascrivibile l’impact factor, prevede, com peraltro già evidenziato, solo che a tali criteri la commissione fa “anche” ricorso “ove possibile”. Tale possibile criterio non può prevalere su quello dell’originalità scientifica delle pubblicazioni, perché il criterio dell’originalità e innovatività della produzione scientifica è individuato dall’art. 4 stesso come prioritario (Cons. Stato, VI, 22 aprile 2004, n. 2364) e su di esso, evidenziato nella valutazione complessiva dei candidati di cui all’allegato “A” al verbale n. 4, come posseduto dalla dottoressa Granese e non dal dott. De Vivo, si è validamente fondata la scelta del concorrente cui attribuire il posto a concorso operata con il provvedimento qui impugnato.
Nella terza censura qui congiuntamente valutata, si contesta anche l’asserita alterazione del verbale n. 1 della Commissione il cui contenuto sarebbe difforme da quello riportato su internet. Anche sotto questo specifico profilo la censura è infondata in quanto l’anticipazione su internet del contenuto del verbale in questione non fa fede dello stesso, come poi riportato integralmente e documentato negli della procedura prodotti in giudizio.
Si prende infine in esame la quarta censura del ricorso, con la quale si contesta la legittimità del rinvio operato dalla Commissione ad altra seduta come si desume dal verbale n. 2 del 24/02/2014.
La censura è infondata perché non si specifica, sotto un primo profilo, quale disposizione primaria e secondaria risulti violata, rientrando nella competenza della Commissione l’organizzazione dei lavori anche sotto il profilo temporale, naturamente entro i limiti del giusto procedimento che non risultano nel caso di specie violati, giacchè congruamente, rispetto alle esigenze organizzative discrezionalmente valutate dalla Commissione con riferimento alla seduta di cui si discute (aperta alle ore 10 e chiusa alle ore 16) , legittimamente rinviata ad altra data per procedere alla discussine dei titoli e delle pubblicazioni da parte di tutti i canditati. Tale discussione quindi è intervenuta nella successiva seduta del 20 aprile 2012 ove sono stati sentiti i singoli candidati. Sotto altro profilo il ricorrente non deduce la sussistenza di alcuna ripercussione negativa sui propri interessi giuridicamente protetti che dalla rilevata circostanza sia potuta scaturita. La censura quindi, oltre che infondata è, sotto questo profilo inammissibile.
La rilevata infondatezza di tutte le censure addotte determina il rigetto del ricorso introduttivo e conseguentemente il Collegio si esime dal valutare il ricorso incidentale alla definizione del quale nessun interesse residua in capo alla candidata Granese che lo ha proposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura che si liquida in.
DIRITTO
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese a carico del ricorrente ed a favore dell’Università intimata e della contro interessata nella misura che liquida in Euro mille,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Guzzardi, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)