DECRETO MINISTERIALE 27 GIUGNO 2013, n. 572
Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/14 – operazioni di carattere annuale.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITà E DELLA RICERCA
VISTO il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni;
VISTA la legge n.104 del 5 febbraio 1992;
VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, e in particolare l’art. 1 comma 6-ter in base al quale “l’esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all’art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito all’articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999 n. 124”;
VISTO il decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n. 333;
VISTA la legge 22 novembre 2002 n. 268, ed in particolare l’art. 6;
VISTA la legge 4 giugno 2004 n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell’a.s. 2004/2005;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante “codice dell’amministrazione digitale”, e successive modificazioni;
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296, ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, con particolare riferimento all’art. 64, commi 1, 2, 3 e 4;
VISTO il decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, ed in particolare l’art. 5 bis;
VISTA la Legge 18 giugno 2009 n. 69, ed in particolare l’art. 32;
VISTA la Legge 24 novembre 2009 n. 167, e in particolare l’art. 1, commi 4 octies e 4 novies e il relativo Regolamento di attuazione, adottato con Decreto Interministeriale 30 luglio 2010 n. 165;
VISTO l’art. 9 comma 20 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 che ha stabilito l’aggiornamento con cadenza triennale delle graduatorie ad esaurimento;
VISTO il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, ed in particolare l’art. 14, comma 2 quater;
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, adottato con decreto del Ministro della pubblica Istruzione 27 marzo 2000 n. 123;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, con particolare riferimento all’art. 15 comma 17;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 maggio 2011 n. 44, con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 26 maggio 2011 n. 47 che in applicazione della citata Legge 106/2011 ha modificato il D.M. 44/2011 attribuendo validità triennale alle graduatorie ad esaurimento di cui al D.M. 44/2011;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 14 giugno 2012 n. 53, adottato in applicazione dei commi 2-ter e 2-quater dell’art. 14 della legge 24 febbraio 2012 n. 14 e al fine di fissare le cadenze temporali per l’inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e per lo scioglimento delle riserve;
CONSIDERATO che è in atto, da parte della Commissione Europea la procedura di infrazione 201/4038 sul non corretto recepimento della Direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
CONSIDERATO inoltre il ritardo nell’espletamento dei percorsi di Tirocinio formativo attivo di cui al DM 249/2010 e la particolare situazione dei soggetti di cui all’art. 15 comma 17 del predetto decreto;
CONSIDERATO che anche per l’anno scolastico 2013/2014 non si procede all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative al triennio scolastico 2011/2014, stante la validità triennale delle stesse , ai sensi dell’articolo 9 comma 20 della legge 12 luglio 2011 n. 106;
VISTA la necessità di fissare anche per l’a.s. 2013/2014 un termine congruo in relazione sia alle cadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico;
CONSIDERATI i vantaggi per gli interessati e per l’Amministrazione, in termini di semplificazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e imparzialità dell’azione amministrativa, derivanti dall’uso esclusivo di modalità web conforme al codice dell’amministrazione digitale per la presentazione della domanda che contiene la dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l’avvenuto conseguimento del titolo,
D E C R E T A:
ART. 1
Scioglimento della riserva
1. E’ fissato al 17 luglio 2013 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, devono conseguire il titolo abilitante ai fini dello scioglimento della riserva per l’a.s. 2013/2014.
2. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 1, secondo le modalità e i termini indicati nel successivo art. 6.
Art. 2
Norme specifiche per gli aspiranti già iscritti alle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario
1. In deroga a quanto previsto all’articolo 1 del presente decreto, i docenti di cui all’art. 15 comma 17 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento ed iscritti in soprannumero, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai percorsi di tirocinio formativo attivo al fine di completare il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, sciolgono la relativa riserva una volta conseguito il titolo di abilitazione. A tal fine i docenti interessati, con le modalità e i termini di cui al successivo art. 6, dovranno comunicare, compilando l’apposita sezione del modello 1, l’imminente conseguimento dell’abilitazione, al fine di consentire agli Uffici scolastici territoriali di tutelare i diritti di tutti gli aspiranti alle nomine, secondo le indicazioni che saranno fornite in occasione dell’avvio delle procedure di reclutamento.
2. L’abilitazione conseguita al termine dei percorsi di cui al precedente comma è valutata ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento (allegato 2).
3. L’inserimento a pieno titolo, con le modalità sopra descritte, può essere chiesto dai docenti che erano iscritti, nell’anno accademico 2007/08, alle scuole di Specializzazione per l’insegnamento secondario e che erano presenti, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento alla data della pubblicazione definitiva delle medesime, in applicazione dell’art. 5 bis della legge 30 ottobre 2008 n. 169 e del D.M. 8 aprile 2009 n. 42 concernenti l’integrazione e l’ aggiornamento delle graduatorie medesime per il biennio 2009/2011.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai docenti idonei e in posizione utile nelle graduatorie per accedere al secondo biennio di specializzazione o a uno o più semestri aggiuntivi.
ART. 3
Norme specifiche per i docenti che si sono abilitati in altri Stati membri dell’UE
1. Ai docenti già iscritti a pieno titolo in graduatoria, che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell’Unione Europea e formalmente riconosciuta con Decreto Ministeriale di equipollenza, è rideterminato, previa domanda da presentarsi secondo le modalità e i termini di cui al successivo art. 6, il punteggio già conseguito per il titolo di accesso, ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento (allegato 2). A tal fine dal Decreto ministeriale di riconoscimento dell’equipollenza, deve risultare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo ai corsi svolti presso le Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, ai COBASLID, ai corsi biennali di II livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale e di strumento nella scuola media o ai corsi finalizzati al conseguimento della Laurea in Scienze della Formazione primaria.
2. Resta inteso che l’attribuzione del bonus di 30 punti di cui al punto A4 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento (allegato 2) comporterà la decurtazione dell’eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria dei corsi abilitanti, così come previsto al punto B3 lett. c) della suddetta Tabella dei valutazione dei titoli.
ART. 4
Inclusione annuale negli elenchi di sostegno
1. I docenti già iscritti nelle graduatoria ad esaurimento, che conseguono entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il titolo di specializzazione sul sostegno, saranno inclusi in un elenco aggiuntivo alla fascia di appartenenza insieme a coloro che nel 2012 hanno conseguito detto titolo successivamente al 30 giugno, da utilizzare dopo l’assunzione, degli aspiranti che hanno prodotto il titolo in questione, nell’ordine, entro il 30 giugno 2011 ed entro il 30 giugno 2012.
2. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 2, secondo le modalità e i termini indicati nel successivo art. 6.
Art. 5
Inserimento titoli di riserva dei posti
1. Ai sensi dell’art. 14 comma 2-quater della Legge 24 febbraio 2012 n. 14, il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva nelle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, che successivamente alla data di scadenza della domanda di aggiornamento per il triennio 2011/14 abbia ottenuto i benefici previsti dalla Legge 68/1999 e dall’art. 6 comma 3-bis della Legge 80/2006, può presentare il relativo titolo di riserva compilando il modello 3 secondo le modalità e i termini indicati nel successivo art. 6.
2. Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art. 8 della legge n. 68/99, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
ART. 6
Modalità di presentazione delle domande
1. Le domande di inclusione a pieno titolo e di rideterminazione del punteggio per i docenti di cui all’art. 3 (mod. 1), di inclusione negli elenchi di sostegno (mod. 2) e di aggiornamento dei titoli di riserva dei posti (mod. 3), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 17 luglio 2013 esclusivamente con modalità web conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159.
Si indicano di seguito le modalità e i termini per l’utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:
a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – registrazione”, presente sull’home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it).
b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 28 giugno 2013 al 17 luglio 2013 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – inserimento”, presente sul sito internet del Ministero.
2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso del titolo di abilitazione o idoneità, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all’insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all’insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti, seguendo lo schema del modello medesimo.
Art. 7
Disposizioni finali e norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa
Il presente decreto è affisso all’albo degli Uffici scolastici regionali ed inserito sul sito INTERNET del M.I.U.R. e sulla rete INTRANET.
Roma, 27 giugno 2013
Il MINISTRO
f.to [#OMISSIS#] Chiara [#OMISSIS#]
Allegati (Omissis)
Modello 1 – Modello scioglimento riserva e adeguamento del punteggio per i titoli UE
Modello 2 – Modello iscrizione negli elenchi di sostegno
Modello 3 – Modello richiesta beneficiari riserve
Allegato 1 – Tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia
Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli di III fascia
Allegato 3 – Tabella di valutazione dei titoli di strumento musicale
Allegato 4 – Codici Riserve
Allegato 5 – D.M. 44 del 12 maggio 2011
Allegato 6 – D.M. 53 del 14 giugno 2012